Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-11-19, n. 201806510

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-11-19, n. 201806510
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201806510
Data del deposito : 19 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/11/2018

N. 06510/2018REG.PROV.COLL.

N. 03233/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3233 del 2017, proposto da:
NC OS, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Sanino, Antonio Campagnola, Roberto Giovanni Aloisio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Mario Sanino in Roma, viale Parioli, n. 180;



contro

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI FIGLI DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE in amministrazione straordinaria (FI), rappresentata e difesa dall’avvocato Marcello Clarich, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi, n. 32;
OSPEDALE SAN CARLO DI NANCY GVM CARE & RESEARCH S.R.L., rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Massimo Astolfi, Annalisa Cecchi e Fabrizio Paoletti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fabrizio Paoletti in Roma, via Maresciallo Pilsudski, n. 118;
FONDAZIONE UI MA TI, rappresentata e difesa dall’avvocato Silvio Crapolicchio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Parioli, n. 44;



per la riforma

della sentenza del T.a.r. Lazio, sede di Roma, n. 1835 del 2017

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, della Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione in Amministrazione Straordinaria (Picfic), dell’Ospedale San Carlo di Nancy Gvm Care & Research S.r.l. e della ON UI RI NT;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2018 il Cons. Dario Simeoli e uditi per le parti gli avvocati Emanuela Paoletti, per delega dell’avvocato Fabrizio Paoletti, Massimiliano Marsili, per delega dell’avvocato Silvio Crapolicchio, e Mario Sanino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1.‒ La Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione (“FI”) ‒ ente ecclesiastico di diritto pontificio riconosciuto dallo Stato italiano come persona giuridica, proprietario e gestore, tra l’altro, di un polo sanitario ‒ con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 29 marzo 2013 veniva ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria (ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347), e con sentenza del 30 maggio 2013 il Tribunale di Roma ne dichiarava lo stato di insolvenza.

In data 28 ottobre 2014, la Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione (“CFIC”) inviava alla gestione commissariale una proposta irrevocabile avente ad oggetto, tra gli altri profili, la rilevazione del ramo ospedaliero (tra cui l’Ospedale S. Carlo di Nancy) e delle R.S.A. (site in Velletri e in Montefiascone), nonché la sottoscrizione di un accordo transattivo avente ad oggetto la garanzia del mantenimento dei livelli occupazionali.

In data 19 marzo 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico autorizzava i Commissari ad accettare la proposta presentata da CFIC per l’acquisto tramite una ON all’uopo costituita (denominata ON UI RI NT), dei plessi sanitari facenti capo alla FI.

Conseguentemente, in data 13 aprile 2015, i Commissari cedevano i complessi aziendali alla CFIC tramite la ON UI RI NT e una società appositamente costituita (UI RI NT S.r.l.).

Da ultimo, il Tribunale di Roma, rilevata l’avvenuta esecuzione del programma di cessione, ha dichiarato la cessazione dell’esercizio dell’attività di impresa con decreto del 15 luglio 2015.

1.1.‒ Con nota in data 12 luglio 2016, l’odierno appellante, in qualità di creditore della FI, chiedeva di poter accedere ai seguenti atti relativi alla procedura di amministrazione straordinaria del predetto ente: - Programma di cessione del dicembre 2013; - Perizia dei complessi aziendali della FI; - Decreto ministeriale del Programma di cessione; - Atti di avvio della procedura di cessione; - richiesta di concordato della CFIC in data 03 giugno 2014; - istanza dei commissari di sospensione della procedura di cessione del 05 agosto 2014; - corrispondenza intercorsa tra i commissari e la CFIC tra agosto e ottobre 2014; - revoca della proposta di concordato della CFIC; - proposta irrevocabile di acquisto della CFIC in data 28 ottobre 2014; - perizia del prof. Cremonese del 04 novembre 2014, e sue precedenti determinazioni; - istanza dei commissari straordinari del 06 novembre 2014; - parere del comitato di sorveglianza del 17 novembre 2014; - lettere della CFIC alla FI del 10 e del 14 novembre 2014; - procedura di pubblicità della vendita dei complessi aziendali; - atto transattivo tra la CFIC ed i commissari straordinari; - contratto di cessione dei complessi aziendali in favore della ON dei Rami IDI, Villa AO e Montefiascone; - contratto di cessione dei complessi immobiliari in favore della ON dei Rami IDI, Villa AO e Montefiascone; - contratto di cessione dei complessi aziendali in favore della ON del Ramo Ospedale San Carlo di Nancy; - contratto di cessione dei complessi immobiliari in favore della ON del Ramo Ospedale San Carlo di Nancy; - pareri del comitato di sorveglianza in data 16 gennaio 2015, 20 febbraio 2015, 31 marzo 2015, 09 aprile 2015, 13 aprile 2015.

Sennonché, con provvedimento prot. U0262178 del 4 agosto 2016, il MISE respingeva la richiesta di accesso presentata dal ricorrente, in quanto: «tenuto conto del contenuto e dell’ampia categoria di provvedimenti richiesti, appare travalicare le finalità proprie dell’accesso, risolvendosi in un inammissibile controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione».

1.2.‒ Con il ricorso promosso in primo grado, il signor CO SI impugnava il predetto provvedimento di rigetto dell’istanza di accesso agli atti relativi alla procedura di amministrazione straordinaria presentata dal ricorrente in data in data 12 luglio 2016, lamentando la violazione degli artt. 3, 22 e ss., della legge n. 241 del 1990, nonché l’eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità e travisamento dei fatti.

2.‒ Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenza n. 1835 del 2017 ‒ disattesa

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