Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2016-01-15, n. 201600115
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N. 00115/2016REG.PROV.COLL.
N. 03383/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3383 del 2007, proposto da:
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Taranto;
contro
Istituto di Vigilanza Veliapol, rappresentato e difeso dall'avv. E P, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, via L. Mantegazza 24;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 01157/2006, resa tra le parti, concernente diniego di autorizzazione all’esercizio di vigilanza privata e custodia , di cui al decreto Prefetto Taranto 8.5.1996.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2014 il Cons. L A O S e udito per la parte appellante l’Avvocato dello Stato Salvatorelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con decreto 8.5.1996 il Prefetto di Taranto respingeva l’istanza presentata in data 14.2.1990 dal titolare dell’Istituto di vigilanza “Velialpol”, con sede in Veglie(LE), per ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vigilanza e custodia di proprietà immobiliare nonché di trasporto e scorta valori nel territorio del Comune di Avetrana (TA), limitrofo al territorio della provincia di Lecce.
Avverso tale diniego l’Istituto di vigilanza hanno proposto ricorso al TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, che con sentenza n.1157 del 22.2.2006 lo ha accolto annullando il decreto prefettizio per difetto di motivazione e di istruttoria.
Avverso la sentenza ha proposto l’appello in epigrafe, notificato in data 5.4.2007, il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Taranto, chiedendone l’annullamento con unico articolato motivo.
1.1. Si è costituita in giudizio nell’aprile 2007 la soc.Velialpol srl, in persona del legale rappresentante Palma Giovanni, a cui favore con decreto 16.1.2001 il Prefetto di Lecce, nelle more del giudizio, aveva volturato l’autorizzazione di polizia per i servizi di vigilanza privata rilasciata con decreto 9.2.1984 n730 (e successive modificazioni)a Palma Cosimo nella qualità di titolare della ditta individuale “Velialpol”, con sede a Veglie(LE).
Alla pubblica udienza del 13.2.2014, udito l’Avvocato dello Stato per l’appellante, la causa è passata in decisione.
2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne la asserita illegittimità del decreto 8.5.1996 n.100/323 con cui il Prefetto di Taranto negava all’Istituto di vigilanza Velialpol, con sede a Veglie(LE) ed operante nell’ambito della Provincia di Lecce, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vigilanza e custodia di immobili nonché di trasporto e scorta valori nel territorio del Comune di Avetrana (TA).
La sentenza impugnata ha annullato il decreto impugnato per difetto di motivazione ed istruttoria in quanto aveva richiamato (a motivo del diniego) soltanto la presenza, nello stesso ambito territoriale (comunale), di altro istituto di vigilanza e della stazione dei Carabinieri, prefigurando in conseguenza il rischio “ di fenomeni di concorrenza sleale tra le imprese, tentate di abbassare, anche sotto i costi di gestione, i prezzi delle proprie prestazioni, con riflessi sulla qualità del servizio offerto”.
Invece, con unico articolato motivo di appello, il Ministero appellante deduce che, in sostanza, il prefetto di Taranto, nell’analizzare puntualmente le ricadute di un numero eccessivo di istituti di vigilanza ( che sarebbero 22 in provincia), avrebbe espresso considerazioni di natura tecnico discrezionale, come tali insindacabili, riguardanti la saturazione del mercato ed i conseguenti squilibri concorrenziali.
2.1.La sentenza di primo grado merita conferma.
Infatti (come rileva la sentenza impugnata) nel caso di specie in primo luogo la presenza di 22 istituti di vigilanza operanti nella provincia di Taranto risulta elemento irrilevante, in quanto la Velialpol chiedeva di estendere l’ambito territoriale della propria autorizzazione al solo Comune di Avetrana, confinante con la provincia di Lecce, e non all’intera area della Provincia di Taranto.
2.2. In secondo luogo, poi, il diniego risulta fondato, in via astratta, su di un mero giudizio probabilistico di non necessità delle prestazioni di vigilanza e trasporto offerte dall’Istituto ricorrente, mentre il titolare di Veliapol nel 1996, nel reiterare la richiesta al prefetto di estensione dell’autorizzazione per l’attività di vigilanza, da un lato, faceva presente che, con una lettera raccomandata, un gruppo di cittadini di Avetrana protestavano contro il suo Istituto a causa del rifiuto di stipulare contratti di vigilanza con i residenti ad Avetrana e, dall’altro, precisava che, comunque, in caso di estensione dell’autorizzazione, si sarebbe impegnato a fornire, comunque, il servizio di vigilanza alle stesse tariffe praticate dall’altro Istituto operante nello stesso territorio .
Inoltre, come risulta da una nota della Camera di Commercio di Lecce del settembre 1996 (esibita nel giudizio di primo grado) sussisteva una positiva situazione economica nell’area, che avrebbe giustificato un incremento dell’offerta di servizi di vigilanza e trasporto valori, ove si consideri che, su più di 8.000 abitanti residenti nel territorio di Avetrana ( kmq 73 circa), nel fascicolo provinciale delle imprese di Taranto erano censite circa 368 imprese.
2.3. Pertanto correttamente la sentenza di primo grado aveva annullato il decreto impugnato, in quanto viziato da difetto di motivazione e di istruttoria, rilevando che il rappresentato rischio di concorrenza sleale tra le imprese ( che sarebbero state tentate di abbassare le tariffe delle prestazioni) si basava soltanto su un giudizio probabilistico astratto, che, invece, non trovava adeguati ed univoci riscontri nelle potenzialità di mercato del settore e nelle esigenze effettive della popolazione residente nel territorio di Avetrana.
3. In conclusione l’appello va respinto e, per l’effetto, la sentenza TAR impugnata va confermata.
Considerata una certa oscillazione della giurisprudenza dell’epoca su questa tematica, sussistono giusti motivi per compensare le spese di questo grado di giudizio.