Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-04-22, n. 202103263

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-04-22, n. 202103263
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202103263
Data del deposito : 22 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/04/2021

N. 03263/2021REG.PROV.COLL.

N. 07802/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7802 del 2011, proposto dal signor G P, rappresentato e difeso dall’avvocato E S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato S C in Roma, via Giovanni Antonelli, n. 49;



contro

il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione seconda, n. 1473/2011, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze;

visti tutti gli atti della causa;

relatore, nell’udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2020 il consigliere F F e udito, per la parte appellante, l’avvocato Maria Paola Sabbatino, su delega dell’avvocato E S;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. L’odierno appellante, mediante decreto ministeriale (Ministro delle finanze) del 19 settembre 1988, è stato nominato, a seguito di superamento di apposito concorso, coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell’amministrazione periferica delle tasse ed imposte sugli affari ed assegnato all’ufficio Iva di Novara. L’amministrazione statale, con lettera raccomandata del 21 ottobre 1988, notificata il successivo 26 ottobre 1988 all’indirizzo segnalato dall’interessato nella domanda di partecipazione al concorso, gli ha comunicato la nomina, la destinazione ed il giorno (22 novembre 1988) in cui avrebbe dovuto assumere servizio, preavvertendolo espressamente che in caso di mancata presentazione nel termine indicato si sarebbe proceduto alla dichiarazione di decadenza dalla nomina.

L’odierno appellante non si è presentato per assumere servizio nel termine stabilito, sicché egli, tramite decreto ministeriale n. 163157 del 5 marzo 1990, è stato dichiarato decaduto dalla nomina.

Successivamente, in data 16 ottobre 1991, l’interessato ha presentato all’amministrazione un’istanza con cui, richiamando sia il decreto recante la sua nomina in prova, sia il decreto recante la sua decadenza dalla nomina, ha chiesto di essere riammesso in servizio.

Con nota n. 163078 del 18 dicembre 1991, l’amministrazione ha comunicato all’interessato la ritenuta regolarità della notifica di assunzione in servizio e che, pertanto, era stato legittimamente adottato il decreto di decadenza, registrato alla Corte dei conti.

In data 10 settembre 1994, l’odierno appellante ha presentato all’amministrazione un atto di diffida e messa in mora, con cui l’ha diffidata ad

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