Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-09-29, n. 202308589

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-09-29, n. 202308589
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202308589
Data del deposito : 29 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/09/2023

N. 08589/2023REG.PROV.COLL.

N. 03386/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3386 del 2023, proposto da
BR s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;



contro

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Roma, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;



nei confronti

Generale Costruzioni Ferrovie s.p.a., non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. III, n. 3636 del 2023, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2023 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Ozzi, su delega orale di Sticchi Damiani, e Sainato, su delega di Roma;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.- La BR s.r.l. ha interposto appello nei confronti della sentenza 6 marzo 2023, n. 3636 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. III, che ha dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso il diniego in data 1 giugno 2022 opposto da Rete Ferroviaria Italiana-RF all’istanza di accesso documentale del 2 maggio 2022.

Deduce che in data 9 ottobre 2017 è stato stipulato un contratto di appalto tra RF e Generale Costruzioni Ferroviarie-CF s.p.a., attuativo di accordo quadro, per “ la progettazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione degli impianti di alimentazione ”; in forza di tale convenzione la società CF ha stipulato con la esponente due contratti di subappalto in data 11 dicembre 2018, aventi ad oggetto l’implementazione della sicurezza del sottopasso Kiss&Ride della stazione A.V. di Bologna.

Pochi giorni prima dell’inizio dei lavori, a progettazione effettuata, RF ha disposto la sospensione dei lavori; da ciò è originata una controversia civile instaurata dalla società BR dinanzi al Tribunale di Roma per ottenere il risarcimento dei danni nella misura di euro 796.720,00.

A tale fine l’appellante ha proposto una prima istanza di accesso in data 1 luglio 2021, sulla quale si è formato il silenzio diniego, rimasto inoppugnato; è poi intervenuta, il 2 maggio 2022, una seconda istanza di ostensione documentale, di contenuto più ampio, cui è stato opposto da RF un diniego formale, motivato nell’assunto della sua natura reiterativa della precedente istanza e comunque, con riguardo alla documentazione nuova, in ragione del difetto di legittimazione dell’istante, non risultandone provata la qualità di subappaltatore.

2. - Con il ricorso di primo grado ex art. 116 cod. proc. amm. la BR ha impugnato il diniego deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.

3. - La sentenza appellata, come esposto, ha dichiarato il ricorso inammissibile con riguardo alle doglianze inerenti alla parte di istanza

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