Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-09-19, n. 202208095

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-09-19, n. 202208095
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202208095
Data del deposito : 19 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/09/2022

N. 08096/2022REG.PROV.COLL.

N. 07679/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7679 del 2020, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato D A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, -OMISSIS-, con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento ministeriale di reiezione dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2022 il Cons. Giulia Ferrari e uditi per l’appellante l’avvocato presente, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. -OMISSIS-, il cittadino -OMISSIS- -OMISSIS-ha presentato alla Prefettura di Modena un’istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 co.1 lett. f) legge 91/1192 in quanto residente nel territorio nazionale dall’età -OMISSIS-.

2. In data -OMISSIS-, il Ministero dell’interno ha respinto la domanda perché il richiedente, -OMISSIS-, è stato condannato dal Tribunale di Modena con sentenza ex artt. 444 e 445 c.p.p. alla pena di 20 giorni di reclusione (sostituita con la multa di euro 760,00) per il reato previsto dall’art. 635 c.p. e una segnalazione -OMISSIS- per il reato di cui all’art. 4 legge 110/1975.

3. Avverso detto provvedimento, il signor -OMISSIS-ha presentato ricorso innanzi al Tar Lazio, sede di Roma, con il quale ha dedotto l’eccesso di potere, il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti e la violazione di legge in quanto l’unica sentenza di condanna per un fatto di reato di modesta entità ha costituito il presupposto del diniego di concessione della cittadinanza. Depositava, nelle more del processo, la sopravvenuta ordinanza di estinzione del reato emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari -OMISSIS-.

4. Con sentenza n. -OMISSIS-, il Tar Lazio, sede di Roma, ha giudicato legittimo il provvedimento di rigetto elevato nei confronti dello straniero e ha respinto il ricorso. In particolare, il giudice di prime cure, dopo aver dato atto dell’amplissima discrezionalità di cui gode l’Amministrazione in questa tipologia di procedimenti, ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione dell’Autorità competente ritenendo che la stessa abbia valorizzato i precedenti penali riportati dallo straniero.

5. Con appello notificato -OMISSIS- e depositato -OMISSIS-, il signor -OMISSIS-ha chiesto, in riforma della decisione impugnata, l’accoglimento del ricorso di primo grado riproducendo sostanzialmente le censure non accolte in primo grado e ponendole in chiave critica.

6. Il Ministero dell’Interno non si è costituito in giudizio.

7. Con l’ordinanza cautelare -OMISSIS- è stata respinta la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tar Lazio con la quale è stato respinto il ricorso di primo grado.

8. Alla pubblica udienza del 14 luglio 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L’appello è inammissibile, come comunicato (e riportato a verbale) ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a..

L’appellante si è, infatti, limitata a riproporre alcuni motivi già dedotti in primo grado senza per nulla fare riferimento alle argomentazioni della sentenza del Tar Bologna, citata solo in epigrafe, per censurarle. Avrebbe dovuto dedurre specifici motivi di contestazione rispetto al dictum di primo grado.

Ciò in conformità al principio secondo cui nel processo amministrativo di appello è inammissibile la mera riproposizione dei motivi di primo grado senza che sia sviluppata alcuna confutazione della statuizione del primo giudice, atteso che l'effetto devolutivo dell'appello non esclude l'obbligo dell'appellante di indicare nel relativo atto le specifiche critiche rivolte alla sentenza impugnata e le ragioni per le quali le conclusioni, cui il primo giudice è pervenuto, non sono condivisibili, non potendo l’appello limitarsi ad una generica riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado (Cons. St., sez. IV, 28 maggio 2018, n. 3162;
id. sez. V, 7 febbraio 2018, n. 816;
id., sez. VI, 7 febbraio 2018, n. 778;
id., sez. III, III, 10 ottobre 2017, n. 4722).

L’appello deve dunque essere dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, non essendosi l’Amministrazione costituita in giudizio.

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