Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-10-29, n. 202107254
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Pubblicato il 29/10/2021
N. 07254/2021REG.PROV.COLL.
N. 01635/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1635 del 2021, proposto dall’Associazione Culturale Premio Solinas - Scrivere per il Cinema, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato N P, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via B. Tortolini, n.34;
contro
Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione per l'assegnazione Contributi ex art 27 della legge 220/2016, non costituito in giudizio;
nei confronti
Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani, S.A.S. Cinema, Associazione Culturale Calipso, Associazione Culturale Magna Grecia Eventi, Kineo, Associc azione Cinema Indipendente Indie per Cui, Aesvi Services Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani, Ince Media, Associazione Culturale Mattador, Associazione Social World Film Festival A.P.S., Road To Pictures Film non costituiti in giudizio;
Fondazione Ecipa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Scoccini, con domicilio digitale come da Pda Registri di Giustizia;
Aesvi Services S.r.l. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Goglia, Simona Lavagnini, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
del decreto del Presidente della Repubblica del 25 agosto 2020, previo parere del Consiglio di Stato 25 maggio 2020, n. 948.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali e di Fondazione Ecipa e di Aesvi Services S.r.l. in Liquidazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2021 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti gli avvocati N P, dello Stato Giovanni Greco e Simona Lavagnini.
FATTO e DIRITTO
1.‒ L’Associazione premio Solinas (d’ora innanzi solo Associazione) ha impugnato, con ricorso straordinario, il decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali che ha ridotto, rispetto agli anni passati, il contributo finanziario (corrisposto nella misura pari a 70 mila euro) per l’attività dall’Associazione stessa che prevede la dazione di un premio intitolato allo sceneggiatore Franco Solinas.
Il ricorso è stato accolto con decreto del Presidente della Repubblica del 25 agosto 2020, previo parere del Consiglio di Stato 25 maggio 2020, n. 948. In particolare, si è affermata l’illegittimità degli atti impugnati per: i ) mancata verbalizzazione delle attività svolta dalla commissione; ii ) motivazione inadeguata, non essendo sufficiente il punteggio numerico in presenza di criteri di valutazione sintetici.
2.‒ L’Associazione ha proposto ricorso per ottemperanza, facendo presente che, nonostante fossero decorsi cinque mesi, il Ministero non avesse ancora provveduto.
3.‒ Si sono costituite in giudizio Aesvi Service s.r.l. e Fondazione Ecipa, eccependo il difetto di interesse alla decisione, avendo la Commissione giudicatrice, con decreto 22 marzo 2021, concluso i lavori, confermando la precedente valutazione già espressa.
4.‒ Il ricorrente, preso atto della sopravvenuta adozione della suddetta documentazione, ha chiesto, alla camera di consiglio del 17 giugno 2021, il rinvio della causa per proporre ricorso per motivi aggiunti.
La Sezione, con ordinanza 18 giugno 2021, n. 4729, ha rinviato la causa all’odierna camera di consiglio per consentire la proposizione del suddetto ricorso.
5.‒ La causa è stata decisa all’esito della camera di consiglio del 14 ottobre 2021.
6.‒ Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione di quanto stabilito con il suddetto decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2020.
Nel corso del giudizio, come sopra esposto, il Ministero ha posto in essere l’attività esecutiva del suddetto decreto.
La ricorrente non ha interesse, pertanto, alla decisione, avendo l’amministrazione provveduto, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso di ottemperanza.
La natura degli atti esecutivi e la loro eventuale perdurante valenza lesiva esula dal presente giudizio, non avendo la parte proposto ricorso per motivi aggiunti nel tempo concesso con la citata ordinanza di questa Sezione n. 4729 del 2021 e non essendo ammesso un nuovo, ennesimo, rinvio della trattazione della causa, anche alla luce dell’art. 71, comma 1- bis , del c.p.a.
7.‒ Avendo l’amministrazione provveduto soltanto dopo la proposizione del ricorso, il Ministero è condannato al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente processo che si determinano in euro 2.000,00, oltre accessori di legge.