Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-04-13, n. 201601451
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 01451/2016REG.PROV.COLL.
N. 08493/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello nr. 8493 del 2015, proposto dalle signore F C, F C e A C, rappresentati e difesi dall’avv. A A, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via degli Avignonesi, 5,
contro
- il COMUNE DI ACERRA, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;
- la COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;
per la riforma
della sentenza resa dal T.A.R. della Campania, Sezione Quinta, nr. 4539 del 16 settembre 2015 pronunciata nei giudizi riuniti nn. 1274/2015, 1279/2015 e 1285/2015 per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Acerra sulla diffida, notificata in data 23 dicembre 2014, diretta ad ottenere: a ) la conclusione del procedimento volto alla determinazione della stima dell’indennità definitiva di cui agli artt. 21 e segg. del d.P.R. 8 giugno 2001, nr. 327; b ) se e in quanto possa occorrere, l’annullamento della nota prot. 825 del 12-15 gennaio 2015 adottata dal Dirigente della VI Direzione del Territorio del Comune di Acerra in quanto violativa dell’obbligo di concludere il procedimento di cui all’art. 21 del d.P.R. nr. 327/2001 in connessione con l’obbligo di cui all’art. 2 della legge 7 agosto 1990, nr. 241 e s.m.i.; c ) l’accertamento dell’obbligo del Comune di Acerra di concludere il procedimento di stima dell’indennità definitiva di esproprio ai sensi dell’art. 21, comma 5, del d.P.R. nr. 327/2001 e s.m.i. e la conseguente condanna del Comune di Acerra al completamento della procedura di determinazione dell’indennità definitiva ex art. 21 del d.P.R. nr. 327/2001 e s.m.i.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016, il Consigliere Raffaele Greco;
Udito l’avv. Abbamonte per le appellanti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le signore Filomena, Francesca e Antonietta Cerbone hanno impugnato la sentenza con la quale il T.A.R. della Campania ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in relazione al ricorso dalle stesse proposto avverso il silenzio serbato dal Comune di Acerra a fronte dell’istanza di conclusione del procedimento di determinazione definitiva dell’indennità di esproprio relativa a suoli in proprietà delle istanti, oggetto di provvedimento ablatorio nell’ambito di un programma di realizzazione di infrastrutture scolastiche.
A sostegno dell’appello, le istanti hanno dedotto:
1) error in iudicando ; violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm.; violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 54 del d.P.R. 8 giugno 2001, nr. 327, e s.m.i.; violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, nr. 241, e s.m.i.; violazione dell’art. 21, commi 15 e segg., del d.P.R. nr. 327 del 2001 e s.m.i.; violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e dei principi di correttezza, economicità e speditezza dell’azione amministrativa (essendo l’azione proposta in prime cure non già afferente a una posizione di diritto soggettivo, bensì intesa a sollecitare l’esercizio delle prerogative dell’Amministrazione nell’ambito di un procedimento amministrativo avviato e mai concluso);
2) error in iudicando ; violazione e falsa applicazione degli artt. 50, commi 2 e 3, 54 e 27 del d.P.R. nr. 327 del 2001 e s.m.i.; violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 1 e 2, della legge nr. 241 del 1990 e s.m.i.; violazione del diritto di difesa; violazione dell’art. 24, comma 1, Cost. (in relazione agli effetti della pronuncia appellata, che si sostanziano nel privare il privato di qualsiasi strumento di tutela a fronte dell’inerzia della p.a. nella determinazione definitiva dell’indennità di esproprio).
In via subordinata, per l’ipotesi in cui si accogliesse l’interpretazione del giudice di prime cure, le appellanti hanno sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 50, commi 2 e 3, e 27 del d.P.R. nr. 327 del 2001 in riferimento all’art. 24, comma 1, Cost.
Le Amministrazioni appellate non si sono costituite.
Alla camera di consiglio del 10 marzo 2016, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Le odierne appellanti, signore Filomena, Francesca e Antonietta Cerbone, hanno adito il T.A.R. della Campania con lo speciale ricorso avverso il silenzio-inadempimento della p.a., al fine di veder dichiarare l’illegittimità dell’inerzia serbata dall’Amministrazione comunale di Acerra, e segnatamente dalla Commissione Provinciale Espropri di Napoli, nella conclusione del procedimento di determinazione dell’indennità definitiva di esproprio in relazione all’ablazione di suoli in loro proprietà da parte del Comune suindicato.
A fronte della declinatoria della giurisdizione da parte del T.A.R. adìto, il quale, muovendo dal presupposto che il giudizio avverso il silenzio-inadempimento è ammissibile solo ove il rapporto sostanziale sottostante appartenga alla cognizione del giudice amministrativo, ha ritenuto la controversia estranea al perimetro della giurisdizione amministrativa esclusiva in materia espropriativa, le istanti insorgono con l’odierno appello, evidenziando:
a ) di aver precedentemente adìto la Corte d’appello di Napoli con apposito ricorso in opposizione alla stima, conseguendo una sentenza di inammissibilità motivata sul rilievo della non utilizzabilità di tale strumento per sollecitare la conclusione della procedura di determinazione dell’indennità, anziché semplicemente per contestare il quantum dell’indennità una volta definita, essendo all’uopo predisposto dall’ordinamento il rimedio del ricorso avverso il silenzio-inadempimento della p.a.;
b ) che, qualora si accedesse all’impostazione del primo giudice, le ricorrenti si troverebbero prive di qualunque strumento per superare l’ impasse determinata dall’inerzia dell’Amministrazione.
2. Ciò premesso, l’appello è infondato e va conseguentemente respinto, dovendo in questa sede richiamarsi e condividersi gli argomenti sviluppati dalla Sezione in precedente sentenza (nr. 860 del 26 febbraio 2016) relativa a fattispecie identica.
3. In tale sede, in particolare, è stato osservato quanto segue:
“ …Come anticipato, occorre verifica [re] l’effettiva esperibilità della procedura ex art. 31 del cpa alla determinazione dell’indennità da parte della commissione prevista dall’articolo 41 del dPR n. 327/2001.
3.1. Il Collegio ben conosce la giurisprudenza di merito (Tar Brescia 00578/2015 , Tar Latina, n. 223/2014 T.A.R. Palermo sez. III 08/02/2012 n. 306), secondo cui la procedura del silenzio possa applicarsi con riferimento “all’obbligo della p.a. di provvedere in ordine all’istanza del ricorrente di attivazione del sub-procedimento di cui all’art. 21, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327”.
E tale giurisprudenza appare condivisibile.
Invero, in tali casi, il procedimento ex art. 31 e 117 cpa è finalizzato (unicamente) ad ottenere che la p.a. ponga in essere un incombente procedimentale (nomina dell’esperto, etc) ed interseca una posizione di interesse legittimo del privato, conoscibile dal GA.
3.2. Il Collegio non ritiene invece che i detti approdi siano