Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2015-12-16, n. 201503436

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2015-12-16, n. 201503436
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201503436
Data del deposito : 16 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02363/2014 AFFARE

Numero 03436/2015 e data 16/12/2015

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 11 novembre 2015




NUMERO AFFARE

02363/2014

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento trasporti, navigazione, affari generali e personale.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor M P per l’annullamento dei provvedimenti della Capitaneria di porto di Viareggio in data 11 aprile 2014 e 17 aprile 2014, con cui erano rigettate le istanze di rinnovo aventi ad oggetto – rispettivamente – il certificato IMO STCW da comandante di su navi di stazza lorda compresa tra 500 e 7000 GT, nonché il certificato MAMS;

LA SEZIONE

Vista la relazione con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento trasporti, navigazione, affari generali e personale ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Bellomo;


PREMESSO:

Il signor M P era in possesso:

1) dell’abilitazione marittima di Comandante su navi di stazza lorda compresa tra 500 e 7000 GT (certificato IMO STCW) rilasciata ai sensi dell’art. 65 della legge finanziaria n. 448 del 2001, che consente al marittimo di essere impiegato come comandante a bordo di una nave con una stazza fino a 7000 GT. Permesso valido dal 27.02.2009 al 25.02.2014;

2) dell’attestato di addestramento speciale destinato ai marittimi abilitati al salvataggio (certificato MAMS), non rinnovato per mancanza dei requisiti.

3) dell’abilitazione di Comandante del diporto tra 500 e 3000 GT valido fino al 16 aprile 2016, rilasciata ai sensi del D.M. 10 maggio 2005, n. 121, che lo abilita alla conduzione di Yacht con stazza non superiore a 3000 GT, in qualità di comandante.

Con il ricorso in epigrafe domanda l’annullamento dei provvedimenti della Capitaneria di Porto di Viareggio in data 11 aprile 2014 e 17 aprile 2014, con cui erano rigettate le istanze di rinnovo aventi ad oggetto – rispettivamente – il certificato IMO STCW nonché il certificato MAMS.

A fondamento del ricorso deduce plurimi motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.

Il Ministero riferente ha concluso perché il ricorso sia respinto.

La Sezione ha disposto istruttoria per accertare i seguenti punti:

1) il rapporto esistente tra il certificato MAMS e il certificato IMO, il cui diniego di rinnovo è indicato nella relazione ministeriale come oggetto esclusivo del ricorso, benché nell’atto di impugnazione si faccia riferimento anche al certificato MAMS;

2) la differenza esistente tra il certificato IMO da comandante di diporto su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT e il certificato IMO da comandante su navi di stazza lorda compresa tra 500 e 7000 GT.

Il Ministero ha adempiuto in due tempi all’istruttoria.

CONSIDERATO:

La Sezione ritiene di prescindere dall’esame della questione d’inammissibilità del ricorso per la natura non definitiva degli atti impugnati, essendo il ricorso da rigettare nel merito.

Avverso il diniego di rinnovo al certicato IMO il ricorrente deduce i motivi di seguito indicati.

1) Violazione dell’articolo 10-bis della legge 241 del 1990, difetto di motivazione, eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti.

2) violazione dell’articolo 16 della legge 241 del 1990, difetto di motivazione, eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Le censure, che possono essere congiuntamente esaminate per la stretta connessione, sono infondate.

L’obbligo di cui all’art. 10-bis della legge 241 del 1990 è stato nella sostanza adempiuto, poiché risulta che il ricorrente sia stato messo al corrente delle condizioni necessarie per il rinnovo del suo certificato (vedi allegati 2, 4, 6, 16, 17,18 della relazione ministeriale). Non essendo state dimostrate queste condizioni, il rigetto era consequenziale. Nè vi è stata violazione dell’art. 16 della legge n. 241 del 1990, non essendo prevista un’attività di organi tecnici consultivi, ma solo l’interlocuzione degli uffici centrali dell’Amministrazione, con quello periferico – Capitaneria di Porto – competente sul procedimento.

Non sussistono i denunciati vizi di motivazione e di eccesso di potere, poiché l’Amministrazione ha fatto applicazione della normativa vigente dopo aver acquisito gli elementi di fatto pertinenti sulla posizione e sull’attività del ricorrente, né occorreva acquisire pareri o osservazioni dell’interessato, peraltro proposte con nota del 4.5.2014.

A conferma della completezza dell’istruttoria svolta e della conoscenza avutane dal ricorrente possono citarsi le note inviate al ricorrente dalla competente Direzione ministeriale o dalla Capitaneria di porto.

3) Violazione o falsa applicazione del d. lgs n. 136 del 2011 e dell’art. 11 preleggi. Violazione o falsa applicazione della legge n. 739 del 1985 di ratifica della Convenzione internazionale STCW. Violazione o falsa applicazione del D.M. 141/2008. Eccesso di potere violazione e/o falsa applicazione delle circolari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 8 del 27.12.2011 e n. 20965 del 17/12.2008.

4) Violazione o falsa applicazione del punto 5 dell’allegato IV del dlgs n. 136 del 2011. Eccesso di potere per errore sui presupposti.

5) Violazione o falsa applicazione dei punti 2 e 5 dell’allegato IV del d.lgs. n. 136 del 2011. Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Eccesso di potere per ingiustizia ed illogicità manifesta.

Le censure, che possono essere congiuntamente esaminate per la stretta connessione, sono infondate.

Il punto 2 dell’allegato IV del dlgs n. 136 del 2011, stabilisce che “ L’autorità marittima di iscrizione, che ha rilasciato il certificato adeguato, provvede al rinnovo dello stesso se il marittimo è in possesso dei requisiti di idoneità fisica, degli addestramenti specifici richiesti dalle funzioni del certificato stesso in corso di validità, e ha soddisfatto, alternativamente, uno dei seguenti requisiti:

a) abbia effettuato almeno dodici mesi di navigazione, anche non continuativi, nei sessanta mesi precedenti la scadenza del certificato adeguato nelle funzioni corrispondenti al certificato da rinnovare o in funzioni equivalenti svolte nella qualifica immediatamente inferiore;

b) abbia effettuato, nei dodici mesi precedenti la scadenza del certificato adeguato, un periodo di navigazione di almeno tre mesi in soprannumero con funzioni corrispondenti a quelle del certificato da rinnovare o con funzioni immediatamente inferiori;

c) abbia superato, con esito favorevole, un esame sui programmi di cui al decreto dirigenziale 17 dicembre 2007 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Parte prima - n. 13 del 16 gennaio 2008), atto a dimostrare di possedere la competenza professionale necessaria per l’assolvimento delle funzioni relative al certificato posseduto ”.

Il ricorrente non si trovava in alcun di dette condizioni, avendo interrotto dal 2008 al 2011 l’attività di navigazione, dopo essere stato assunto come comandante dì armamento di un cantiere navale. Non avendo i richiesti dodici mesi di navigazione, ha domandato il rinnovo del certificato al sensi del punto 5 dell’allegato IV al Decreto Legislativo 136/2011.

Detta ultima disposizione stabilisce quanto segue “ Equipollenze. Ai soli fini del rinnovo del certificato adeguato ed al rinnovo degli attestati di addestramento conseguito, sono considerate, come equivalenti al servizio di navigazione richiesta, le occupazioni alternative di cui al seguente elenco svolte per almeno trentasei mesi nei sessanta mesi precedenti la scadenza del certificato adeguato:

a) personale militare in s.p.e.. del corpo delle capitanerie di porto;

b) piloti del porto;

c) comandanti di ormeggio;

d) ispettori di organismi di classifica

e) tecnici e ingegneri navali o direttori dì cantieri navali

f) addetti agli uffici tecnici, di sicurezza o di armamento presso società di armamento.

Le occupazioni alternative di cui al precedente capoverso sono certificate a cura del datore di lavoro ovvero dall’ente presso cui il personale ha prestato la propria opera.

I soggetti che hanno iniziato una delle occupazioni alternative sopra citate prima dell’entrata in vigore del presente decreto in possesso di un certificato adeguato scaduto, conseguono il certificato stesso purché:

a) abbiano superato i corsi di formazione previsti per la certificazione rìchìesta;

b) abbiano svolto l’occupazione alternativa per almeno trentasei mesi nei sessanta mesi precedenti la richiesta di rilascio del certificato adeguato ”.

Per ottenere il rinnovo del certificato occorre dunque un periodo di occupazione alternativa pari a trentasei mesi nei sessanta mesi precedenti la scadenza del certificato o – per chi ha iniziato l’occupazione alternativa prima dell’entrata in vigore della normativa in esame – la richiesta di rilascio del certificato.

Il ricorrente era titolare di un permesso valido dal 27.02.2009 al 25.02.2014, durante i quali ha effettuato complessivamente 29 mesi e 7 giorni di occupazione alternativa, inferiori a quelli richiesti.

Non ha pregio la tesi secondo cui l’Amministrazione avrebbe applicato retroattivamente il d.lgs. n. 136 del 2011, nel senso che, per il periodo anteriore all’entrata in vigore della stesso, la sua posizione ai fini del rinnovo sarebbe stata regolata dalla normativa all’epoca vigente. Nel procedimento amministrativo opera il principio tempus regit actum , per cui la verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento deve essere fatta con riguardo alla normativa vigente in quel momento, che, peraltro, è la stessa vigente all’epoca della domanda. Né sarebbe logico affermare – ai fini del rinnovo del permesso – l’applicazione di una normativa diversa da quella vigente al momento in cui il permesso è scaduto e occorre, appunto, rinnovarlo.

Quanto al rapporto tra normativa convenzionale e normativa nazionale sarà oggetto specifico di trattazione tra breve.

Non si ravvisano neppure i denunciati vizi di eccesso di potere, atteso che l’Amministrazione ha dato attuazione alla normativa vigente, che non lascia margini di discrezionalità, se non quelli puramente tecnici, volti all’accertamento del possesso dei requisiti.

7) illegittimità costituzionale del d.lgs. n. 136 del 2011 nel punto 5 dell’allegato IV e nella parte in cui non prevede un regime transitorio attuativo della disciplina sovranazionale.

Nel 1978 è stata adottata dall’Organizzazione marittima internazionale a Londra la convenzione sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia (STCW ‘78), più volte emendata, e ratificata dall’Italia con legge 21/11/1978. La convenzione internazionale ha subito due modifiche nel luglio 1995 a Londra ed a giugno del 2010 a Manila. Il Governo italiano ha attuato gli emendamenti alla convenzione internazionale STCW ‘78, in un primo tempo convertendo i titoli professionali nelle nuove abilitazioni e successivamente con l’approvazione del d.m. 30 novembre 2007 e del d.m. 17 dicembre 2007.

La Comunità europea ha emanato una serie di direttive per adeguare la normativa comunitaria alle modifiche introdotte alla Convenzione STCW (Direttive 94/58/CE e 98/35/CE, 2001/25/CE, 2003/103/CE, 2005/23/CE, Direttiva 2005/45/CE, Direttiva 106/2008/CE, 2012/35/CE),

Con d.P.R. 9 maggio 2001, n. 324 è stata data attuazione nell’ordinamento nazionale al testo consolidato delle Direttive 94/58/CE e 98/35/CE confluite nella Direttiva 2001/25/CE le Direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE sono state recepite con il d.P.R. 2 maggio 2006, rt. 246 e la Direttiva 2005/45/Ca è stata recepita con D.P.R. 31 marzo 2009, n. 55;
la Direttiva 106/2008/CE è stata recepita con il decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 136.

L’Agenzia europea per la sicurezza marittima (organo tecnico della Commissione europea) ha sottoposto tutti gli Stati dell’Unione europea ad Audit di controllo sulle modalità di attuazione negli ordinamenti nazionali delle disposizioni previste dalle sopra citate direttive europee. In particolare sulle disposizioni attuative della direttiva 106/2008/CE. L’Italia è stata sottoposta ad Audit di controllo nel periodo 26 novembre – 7 dicembre 2007.

L’Audit dapprima ha portato all’apertura di una procedura d’infrazione nel confronti del Governo Italiano poi, a seguito degli ulteriori interventi normativi attuati, la procedura d’infrazione è stata chiusa con esito positivo come si evince dalla comunicazione del Dipartimento delle politiche europee.

Il ricorrente non può lamentarsi della disciplina transitoria, avendo ottenuto l’abilitazione IMO proprio attraverso la conversione del proprio titolo professionale. Tale possibilità è stata giustamente concessa per consentire al lavoratori marittimi effettivamente impiegati nel settore, quindi navigante, di ottenere la nuova certificazione in base all’esperienza maturata senza sostenere alcun esame.

L’attuazione della normativa comunitaria è stata positivamente valutata dalla Commissione europea, né peraltro l’armonizzazione che ha luogo tramite le direttive necessariamente conduce a una disciplina identica in tutti gli Stati membri, atteso i margini di scelta che ciascuno Stato ha nel trasporre le direttive all’interno del proprio ordinamento.

Ne discende la manifesta infondatezza delle censure di violazione degli artt. 3 e 117 della Cost., mentre quelle relative agli artt.

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