Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-02-29, n. 201600853

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-02-29, n. 201600853
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201600853
Data del deposito : 29 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02837/2015 REG.RIC.

N. 00853/2016REG.PROV.COLL.

N. 02837/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2837 del 2015, proposto da:
Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, tutti rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, sono ope legis domiciliati;



contro

Totalerg Spa, Raffineria di Roma Spa, in persona del legale rappresentante in carica rappresentati e difesi dall'avv. P C, con domicilio eletto presso P C in Roma, Via A. Depretis, 86;



e con l'intervento di

ad opponendum:
Soc Enel Produzione Spa, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Cintioli, con domicilio eletto presso Fabio Cintioli in Roma, Via Vittoria Colonna 32;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. del LAZIO – Sede di ROMA - SEZIONE III TER n. 02411/2015;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Totalerg Spa e di Raffineria di Roma Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2015 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti l’ Avvocato dello Stato Paola Palmieri, e gli Avvocati P C e Fabio Cintioli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con la sentenza in epigrafe impugnata il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Sede di Roma – ha accolto due ricorsi integrati da motivi aggiunti proposti dalla TotalErg s.p.a. e Raffineria di Roma s.p.a. volti ad ottenere l’ annullamento (quanto al ricorso n. 7850 del 2012)

a) del decreto del presidente dell’Autorità portuale n. 182/2012 del 18.6.2012, comunicato con nota dell’Agenzia delle dogane del 28.6.2012, con cui è stata aumentata del 100%, a decorrere dall’1.7.2012, la tassa portuale per le voci merceologiche di cui al punto 3 della tabella allegata al d.P.R. 28 maggio 2009, n. 107, quali il “carbone, oli minerali alla rinfusa, esclusi i laterizi”;

b) della delibera del Comitato portuale n. 75 del 14.6.2012 e dell’allegata “memoria per il Comitato portuale”, conosciute a seguito di accesso agli atti effettuato in data 3.8.2012 e, per quanto occorrer possa, della nota dell’Agenzia delle dogane - Ufficio delle dogane di Civitavecchia dell’8.1.2013, recante comunicazione delle nuove aliquote riferite alle menzionate tasse portuali.

Con il ricorso n. 9292 del 2013 , invece, era stato chiesto l’annullamento

a) del decreto del presidente dell’Autorità portuale n. 308/2013 del 4.7.2013, mai comunicato alle ricorrenti, con cui è stato disposto l’aumento del 100% della tassa portuale per le voci merceologiche di cui al punto 3 della tabella allegata al d.P.R. 28 maggio 2009, n. 107, “quali il carbone, oli minerali alla rinfusa, esclusi i laterizi”, dall’1.7.2013 al 31.12.2013, e un ulteriore aumento a decorrere dall’1.1.2014;

b) della nota prot. 11628/13 dell’Autorità portuale di trasmissione dell’anzidetto decreto agli uffici dell’Agenzia delle dogane.

Erano state prospettate articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere, che sono state vagliate –ed accolte – dal Tar.

Disposta la riunione dei giudizi, ed affermata implicitamente la propria giurisdizione, il Tar ha ricostruito il quadro normativo sotteso alle determinazioni gravate, ed ha sostenuto che

era fondata la censura incentrata sulla assenza di motivazione dei decreti gravati, non risultando percepibili né l’an né il quantum dell’incremento.

Parimenti ha sostenuto che era illegittima la scelta di incidere, peraltro in modo parziale, solo su una delle categorie merceologiche previste dalla norma impositiva, in quanto immotivata e contrastante sia con le disposizioni attributive del potere, non abilitanti all’alterazione del predeterminato carico fiscale, sia con il principio di parità degli operatori economici.

Ha quindi affermato la illegittimità della scelta dell’amministrazione di incidere unicamente su una delle categorie indicate nella norma impositiva (con assorbimento della residua parte della doglianza, attinente all’enucleazione dei “laterizi” dalla medesima categoria di appartenenza).

Il Tar ha poi escluso la fondatezza del profilo di censura, poggiante sulla natura di essential facility delle infrastrutture portuali in riferimento agli specifici ambiti di operatività delle parti odierne appellate; ha poi dichiarato inammissibile per difetto di interesse la critica prospettante l’illegittimità del trattamento differenziato per il traffico internazionale rispetto al traffico nazionale (cabotaggio) e intraUE, delineato dai provvedimenti impugnati e, più a monte, anche dal d.m. 24.12.2012.

Il primo giudice ha parimenti escluso (capo 3.2.3.)la fondatezza delle censure relative alla asserita violazione degli obblighi partecipativi e la dedotta lesione del principio di gradualità.

Al capo 3.3. sono state scrutinate anche le rimanenti censure relative all’ambito (temporale) di efficacia dei provvedimenti, ed anche queste sono state accolte dal Tar alla luce del principio di irretroattività, ritenuto dal primo giudice indefettibile corollario dell’art. 23 della Costituzione.

L’amministrazione originaria resistente rimasta soccombente ha proposto un articolato appello.

Ha in primo luogo sostenuto che il petitum introdotto atteneva direttamente e immediatamente alla determinazione delle aliquote dell’obbligazione tributaria ( tali erano, certamente, le tasse portuali).

Ne discendeva quindi che la controversia doveva essere devoluta alla giurisdizione tributaria in quanto essa aveva assunto i caratteri di una giurisdizione generale e l’elencazione degli atti impugnabili davanti a quel giudice, e di cui all’art. 19 del d. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , non poteva considerarsi tassativa.

Sotto altro profilo, da tale giurisdizione esulavano, secondo il disposto dell’art 7, comma 5 del citato decreto legislativo , soltanto gli atti a carattere generale: tuttavia il riferimento ivi contenuto riguardava unicamente gli atti generali che fossero adottati nell’esercizio di un potere amministrativo di carattere discrezionale.

Né in senso contrario poteva essere invocata la disposizione contenuta nell’ultimo comma dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000 n. 212( “la natura tributaria dell’atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa quando ne ricorrano i presupposti”) in quanto essa non fondava, ma presupponeva, la sussistenza della giurisdizione del plesso giurisdizionale amministrativo.

Ne discendeva la necessaria devoluzione della controversia al giudice tributario.

Nel merito, ha contestato la gravata decisione, sia nella parte in cui introduceva un obbligo di motivazione non prescritto ex lege sia nella parte in cui non aveva tenuto conto che l’Autorità Portuale avrebbe potuto deliberare in ordine a singole categorie di prodotti.

Parte appellata ha depositato una articolata memoria chiedendo la reiezione del mezzo –anche sotto il profilo della contestazione della giurisdizione- perché infondato.

Soc Enel Produzione Spa, si è costituita in giudizio depositando atto di intervento ad opponendum , chiarendo la fonte della propria legittimazione attiva e chiedendo la reiezione dell’appello perché infondato.

Alla camera di consiglio del 16 giugno 2105 la domanda cautelare di sospensione della provvisoria esecutività della gravata decisione è stata respinta con ordinanza n.2645/2015 alla stregua delle seguenti considerazioni

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