Consiglio di Stato, sez. VI, decreto decisorio 2022-05-11, n. 202200908

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, decreto decisorio 2022-05-11, n. 202200908
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202200908
Data del deposito : 11 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/05/2022

N. 08775/2014 REG.RIC.

N. 00908/2022 REG.PROV.PRES.

N. 08775/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 8775 del 2014, proposto da
A S, rappresentato e difeso dagli avvocati L M e G M M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G M M in Roma, piazza di Pietra, 63;

contro

Comune di Cava de' Tirreni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A C e G S, con domicilio eletto presso lo studio Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Campania – Sezione Staccata di Salerno- Sezione II^, resa tra le parti, concernente diniego concessione edilizia in sanatoria - ordine di demolizione delle opere;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Visti gli articoli 65 e 80, commi 1, 2, 3 e 3 bis, del codice del processo amministrativo;

Vista l’ordinanza collegiale n. 2564 del 2016 con la quale è stata disposta la sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio sulla querela di falso per la contestazione della paternità della firma “Senatore Antonio” che risulta apposta sulla cartolina postale della notifica a mezzo posta dell’ordinanza demolitiva del 2011;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 80, comma 3-bis, del codice del processo amministrativo, “In tutti i casi di sospensione o di interruzione del giudizio il Presidente può disporre istruttoria per accertare la persistenza delle ragioni che le hanno determinate e l’udienza è fissata d’ufficio trascorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni”;

Ritenuto che, per finalità di economia processuale e per assicurare la celere definizione del giudizio, è necessario verificare se persistano, o meno, le ragioni di sospensione del presente giudizio;

Ritenuto, in particolare, di richiedere alle parti di acquisire informazioni in ordine allo sviluppo della vicenda sostanziale e processuale da cui origina la presente controversia, accertando l’eventuale definizione, con efficacia di giudicato, del giudizio sulla querela di falso;


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