Consiglio di Stato, sez. IV, decreto cautelare 2022-06-03, n. 202202569

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, decreto cautelare 2022-06-03, n. 202202569
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202202569
Data del deposito : 3 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/06/2022

N. 04531/2022 REG.RIC.

N. 02569/2022 REG.PROV.CAU.

N. 04531/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 4531 del 2022, proposto da
Comune di Fabriano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Agrifaber Società Agricola A R.L., non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 00170/2022, resa tra le parti, concernente a) La società Agrifaber a r.l. ha instato il Tribunale Amministrativo per le Marche per la declaratoria di illegittimità, previa concessione della misura cautelare della sospensiva, ai fini del riesame:

“1) -del provvedimento datato 2 febbraio 2022 Pratica SUAP n. 1090/2020, a firma del Dirigente del Settore Governo del Territorio del Comune di Fabriano, Dott. Arch. Michele Farabbi, con cui è stato disposto in autotutela l'annullamento del silenzio-assenso formatosi sulla domanda di permesso di costruire presentata in data 22/12/2020 al SUAP del Comune di Fabriano dalla ricorrente società Agrifaber per la realizzazione di tre capannoni per allevamento zootecnico non industriale di carni bianche, mediante ristrutturazione con demolizione e ricostruzione di altrettanti edifici preesistenti collabenti in precedenza destinati a stalle ( vedi Alleg. 1)

2) -di ogni altro atto o provvedimento che possa considerarsi presupposto o consequenziale o comunque correlato; nonché in via subordinata per l'accertamento si opus -del diritto della società ricorrente a vedere esitata favorevolmente la suindicata domanda di permesso di costruire, sussistendone i presupposti di cui all'art 3, comma 1, lett. d) e dell'art 20 del D.P.R. n. 380/2016, in considerazione della giurisdizione esclusiva di cui è investito il Tar adito in materia urbanistica ed edilizia, ai sensi di quanto previsto dall'art 133, comma1, lett. f) del c.p.a di cui al D.lgs. n. 104 del 2010.”.

La parte ha sottoposto al vaglio del Collegio l'indagine in ordine alla richiesta di Permesso di Costruire (PdC) presentata nell'anno 2020 che ha visto l'adozione di un provvedimento di annullamento in autotutela del silenzio assenso formatosi sulla richiesta in parola, intervenuto il 02/02/2022 a firma del Dirigente del Governo del Territorio dell'ente.

La società ha impugnato il provvedimento per un unico motivo di diritto, censurando la violazione di legge per errata interpretazione ed applicazione dell'art 3, co. 1, lett. d) del D.P.R. n. 380/2001 (T.U. in materia edilizia) e per eccesso di potere sotto i diversi profili della contraddittorietà e illogicità dell'operato dell'Amministrazione. Ha dedotto che il ridetto annullamento avrebbe integrato un atto di diniego sulla richiesta di PdC, di talché, allorché fosse intervenuta la declaratoria di illegittimità da parte dell'Ecc.mo Collegio, si sarebbe consolidato in capo alla società un diritto a costruire

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