Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2025-02-24, n. 202501575
Rigetto
Sentenza
24 febbraio 2025
Ordinanza cautelare
13 dicembre 2024
Sentenza
29 luglio 2024
Sentenza
29 luglio 2024
Ordinanza cautelare
13 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza
24 febbraio 2025
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 24/02/2025
N. 01575/2025REG.PROV.COLL.
N. 08928/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8928 del 2024, proposto dalla società Stella D’Argento s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cristiano ed Andrea Orefice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Comune di Calvizzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Giannarini e Raffaele Agliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Quinta, n. 4480/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Calvizzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La società Stella D’Argento s.r.l., che gestisce nel Comune di Calvizzano una struttura di assistenza residenziale per anziani e disabili sita al viale della Resistenza n. 109, in virtù di autorizzazione n. 2 del 21 maggio 2012, ha agito dinanzi al T.A.R. per la Campania per l’accertamento e per l’annullamento del silenzio serbato dal Comune di Calvizzano sulle istanze-diffide da essa presentate in data 6 dicembre 2023 ed in data 7 febbraio 2024 ai fini del riesame, e conseguente auspicata revoca, dell’ordinanza contingibile ed urgente n. 9 del 16 giugno 2023 adottata dallo stesso Comune di Calvizzano, avente ad oggetto “ l’immediata interruzione dell’attività della casa albergo per anziani denominata “Stella d’Argento” in viale della Resistenza n. 109; l’allontanamento immediato degli ospiti ivi presenti ed il loro rientro nelle rispettive residenze proprie, di familiari e/o congiunti; la ricollocazione degli eventuali ospiti che si trovano nella condizione di indisponibilità di diversa residenza o domicilio, presso analoghe strutture con eventuali spese a carico della società Stella d’Argento S.r.l. ”.
Deduceva la ricorrente che, tenuto conto del carattere temporaneo proprio delle ordinanze contingibili e urgenti ed a fronte della documentazione allegata alla predetta istanza, attestante l’avvenuta eliminazione delle criticità igienico/sanitarie che avevano determinato l’adozione del suddetto provvedimento inibitorio, ragioni di giustizia e di equità avrebbero imposto all’Amministrazione di determinarsi nuovamente onde vagliare la sussistenza dei presupposti necessari al fine di revocare la disposta misura interdittiva.
Il T.A.R. ha definito il giudizio, in chiave sfavorevole alla ricorrente, con la sentenza n. 4480 del 29 luglio 2024, avverso la quale si rivolge l’appello in esame, proposto dalla originaria ricorrente.
I capisaldi motivazionali della sentenza impugnata sono riassumibili nel seguente ragionamento:
- sussistenza in capo all’Amministrazione del dovere di provvedere in modo espresso sulle istanze dei cittadini, anche quando manifestamente infondate o inammissibili, al fine di soddisfare l’interesse degli stessi ad operare in un quadro di certezza;
- insussistenza di siffatto dovere laddove venga sollecitato l’esercizio del potere di autotutela;
- sussistenza in capo al cittadino, tuttavia, di un interesse giuridicamente rilevante al riesame dei presupposti giustificativi di un’ordinanza contingibile ed urgente precedentemente adottata, tenuto conto della sua intrinseca provvisorietà, a condizione che sia sopravvenuto il “ mutamento sostanziale delle circostanze valorizzate nel provvedimento ” e che sia decorso “ un ragionevole lasso di tempo dall’adozione del provvedimento inibitorio ”;
- carenza, nella fattispecie in esame, sia della prima condizione che della seconda, atteso che, con particolare riguardo alla prima, “ l’amministrazione comunale, al momento della presentazione delle istanze de quibus, aveva già riscontrato la richiesta della ricorrente di riprendere l’attività con la nota prot. n°38195 del 06 ottobre 2023, ritenendo l’attività da quest’ultima posta in essere non idonea a superare le accertate criticità igienico/sanitarie, poste a fondamento dell’adottata ordinanza, che avevano dato luogo alle prescrizioni contenute nel verbale di sopralluogo del 19 luglio 2023 ”, mentre, con riguardo alla seconda, “ non ricorre la condizione dell’apprezzabile lasso di tempo decorrente dal momento dell’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente ”.
Mediante i motivi di appello, la parte appellante lamenta che la sentenza appellata è affetta da un vero e proprio errore revocatorio, atteso che, diversamente da quanto ritenuto dal T.A.R., con la nota prot. n. 38195 del 6 ottobre 2023, richiamata nella sentenza suindicata, il Comune appellato si è limitato a rilevare che “ non risulta trasmessa alcuna documentazione comprovante l’eliminazione di tutte le irregolarità e le carenze igienico-sanitarie riscontrate nel corso dei due sopralluoghi effettuati presso la struttura ”, con la conseguenza che, avendo essa ottemperato alla richiesta documentale formulata dal Comune, quest’ultimo aveva l’obbligo di pronunciarsi definitivamente sulle istanze suindicate.
Quanto all’assunto secondo cui il tempo trascorso tra l’ordinanza del 16 giugno 2023 e l’istanza del 7 febbraio 2024 non sarebbe “ apprezzabile ”, la parte appellante, oltre a lamentare la carenza motivazionale sul punto della sentenza appellata e lo sconfinamento da parte del T.A.R. nell’ambito di valutazioni riservate, ex art. 31, comma 3, c.p.a., alla P.A., deduce che il decorso di 8 mesi dall’ordinanza di cui è stata chiesta la revoca rappresenta senz’altro un lasso temporale “ apprezzabile ”, anche alla luce del disposto di cui all’art. 2 l. n. 241/1990, che fissa in 30 giorni il termine entro il quale la P.A. deve concludere i procedimenti avviati d’ufficio o su istanza di parte.
Si è costituito in giudizio, per resistere all’appello, il Comune di Calvizzano.
L’esame delle censure di parte appellante presuppone la sintetica illustrazione dei passaggi procedimentali che hanno scandito la vicenda sostanziale che fa da sfondo al presente giudizio.
Con nota prot. gen. n. 17805, pervenuta a mezzo posta elettronica certificata al Comune di Calvizzano il 16 giugno 2023, l’Asl Napoli 2 Nord, Dipartimento di Prevenzione, comunicava all’Amministrazione comunale che, a seguito di sopralluogo eseguito congiuntamente ai Carabinieri della locale Stazione ed al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli presso la casa albergo per anziani “Stella d’Argento” ubicata in Calvizzano al viale della Resistenza n. 109, erano state riscontrate carenze di carattere igienicosanitario ed era stato conseguentemente disposto quanto segue: “ In particolare per le condizioni igienico sanitarie della struttura si è chiesto ad horas di affidare i lavori di pulizia e sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti a ditta specializzata e di fornire certificazione attestante il ripristino di salubrità degli ambienti. Ad horas è stato richiesto il ripristino dei campanelli di allarme che non hanno laccio di chiamata sufficientemente lungo e di dotare di campanello di chiamata di emergenza i letti che ne sono sprovvisti e di fornire certificazione attestante il ripristino ”.
Con successiva comunicazione, avente ad oggetto “ Richiesta revoca autorizzazione sanitaria per casa albergo per anziani Stella d’Argento Calvizzano viale della Resistenza ”, pervenuta al Comune di Calvizzano a mezzo posta elettronica certificata il 16 giugno 2023 ed acquisita al prot. gen. con il n. 17843, il Dipartimento di Prevenzione della ASL NA2 Nord comunicava quanto segue:
“ Tenuto conto di quanto emerso nel corso della verifica igienico sanitaria del 15 giugno 2023 e considerato il mancato adempimento, richiesto ad horas, alla richiesta documentale attestante la risoluzione delle criticità emerse e delle conseguenziali prescrizioni sollevate, si chiede di emettere ordinanza di provvedimenti urgenti, in quanto il requisito igienico sanitario previsto per il funzionamento non risulta ripristinato ”.
Con ordinanza contingibile ed urgente n 9 del 16 giugno 2023, il Comune di Calvizzano, rilevato il mancato possesso dei requisiti igienico – sanitari minimi per l’esercizio di casa albergo per anziani, ordinava alla società Stella d’Argento s.r.l., come si è già detto:
- l’immediata interruzione dell’attività della casa albergo per anziani in viale della Resistenza n. 109;
- l’allontanamento