Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-10-11, n. 202208701

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-10-11, n. 202208701
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202208701
Data del deposito : 11 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/10/2022

N. 08701/2022REG.PROV.COLL.

N. 00065/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 65 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G C e G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la -OMISSIS-sezione staccata di -OMISSIS- (sezione prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l’applicazione della sanzione disciplinare di stato della sospensione dal servizio per un mese, con esclusione della revoca della sospensione precedentemente disposta.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2022 il Cons. Carmelina Addesso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe l’Appuntato dei Carabinieri -OMISSIS- chiede la riforma della sentenza del TAR per la Lombardia, sezione staccata di -OMISSIS- (sezione prima), n. -OMISSIS-che ha accolto solo in parte il ricorso avverso la determinazione del vice comandante generale del Comando generale dell’Arma dei carabinieri n. -OMISSIS-di applicazione della sanzione disciplinare di stato della sospensione dal servizio di un mese, con esclusione della revoca della sospensione precedentemente disposta.

1.1 L’appellante veniva condannato, con sentenza n.-OMISSIS-del G.U.P. del Tribunale di -OMISSIS-, alla pena di tre anni di reclusione, a euro 12.400 di multa e all’interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, perché ritenuto colpevole dei reati di -OMISSIS-.

1.2 A seguito di detta pronuncia, con determinazione del 23 settembre-OMISSIS-, il vice comandante generale dell’ufficio personale del Comando generale dell’Arma lo sospendeva precauzionalmente dal servizio ai sensi dell’articolo 4 della legge 27 marzo 2001 n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche).

1.3 La condanna penale veniva confermata in secondo grado, ma, a seguito dell’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di -OMISSIS- disposto dalla Corte di Cassazione, la pronuncia veniva in parte riformata con la sentenza n. -OMISSIS--OMISSIS- che disponeva la condanna del ricorrente alla pena di un anno e venti giorni di reclusione per i reati di -OMISSIS- e l’assoluzione dalle restanti imputazioni perché “ il fatto non sussiste ”.

1.4 Una volta acquisita la notizia della sentenza passata in giudicato, l’Amministrazione, in data 7 gennaio -OMISSIS-, avviava il procedimento disciplinare di stato che si concludeva con la determinazione del 12 giugno -OMISSIS-con cui veniva inflitta al militare la sanzione della sospensione dall’impiego per un mese e veniva sancita l’irrevocabilità retroattiva del periodo di sospensione precauzionale dal servizio dal 3 aprile-OMISSIS- al 2 aprile 2013.

1.5 A seguito di ricorso, integrato da successivi motivi aggiunti, il TAR annullava il provvedimento, limitatamente alla sanzione della sospensione dal servizio del ricorrente per un mese e alla correlata detrazione di anzianità, per violazione del termine perentorio di conclusione del procedimento disciplinare previsto dall’art. 1392, comma 3 C.O.M., mentre lo respingeva con riferimento al diniego di revoca retroattiva della sospensione precauzionale dal servizio.

2. Con l’appello in epigrafe l’App. -OMISSIS-chiede la riforma della sentenza di primo grado, impugnando, altresì, ai sensi dell’art. 104 comma 3 c.p.a. il provvedimento datato 22 settembre-OMISSIS-con cui l’amministrazione, in esecuzione della pronuncia del TAR, ha annullato la sanzione disciplinare, ma ha ribadito l’irrevocabilità della sospensione sofferta. Deduce, in sintesi l’appellante che: i ) il TAR ha errato nel ritenere che in caso di sospensione obbligatoria disposta ai sensi dell’art. 4 l. 97/2001 non trovi applicazione l’art. 918 comma 1 d.lgs 66/2010 che prevede la revoca retroattiva della sospensione; ii ) non sussistono norme che impongano l’irrevocabilità del periodo di sospensione disposto ai sensi dell’art. 4 l. 97/2001, mentre l’ordinamento militare prevede espressamente la possibilità di «revoca retroattiva» della sospensione precauzionale – obbligatoria o facoltativa – disposta nei confronti di un militare; iii ) la “perdita di efficacia” prevista dall’art. 4, comma 2, della legge n. 97 del 2001 ha conseguenze nettamente diverse dalla “revoca retroattiva” di cui all’art. 918 del d.lgs. n. 66/2010, essendo disposta ex nunc e non ex tunc ; iv ) l’App. -OMISSIS-è stato riammesso in servizio per decorso del termine massimo di sospensione previsto dall’art. 919 comma 1 d.lgs 66/2010 e non al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 4 comma 2 l. 97/2001 per la perdita di efficacia della misura (condizioni che certamente all’epoca della riammissione in servizio, in data 2 aprile 2013, l’interessato non soddisfaceva poiché ancora imputato per il delitto di -OMISSIS-), sicché l’amministrazione avrebbe dovuto, coerentemente, applicare anche l’art. 918, comma 1, lett. c) d.lgs 66/2010 che prevede la revoca retroattiva della sospensione se, per i medesimi fatti contestati in sede penale, il procedimento disciplinare si conclude con l’irrogazione della sospensione disciplinare per un periodo che non assorbe quello sofferto a titolo di sospensione precauzionale.

3. Il Ministero della difesa e il Comando generale dell’Arma dei carabinieri si sono costituiti in giudizio in data 3 ottobre 2022.

4. All’udienza del 4 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. L’appello è infondato.

6. La sospensione precauzionale dall’impiego è stata disposta ai sensi dell’art. 4 l. 97/2001 a seguito della condanna dell’appellante per il delitto di -OMISSIS-, inflitta dal GUP presso il Tribunale di -OMISSIS- con sentenza n. -OMISSIS-.

6.1 Questa Sezione ha rimarcato la specialità della sospensione disciplinata dall’art. 4 l. 97/2001 rispetto a quella contemplata dagli artt. 915 e ss. del codice dell’ordinamento militare, in ragione del particolare disvalore dei reati che ne determinano l’applicazione, costituiti dai delitti contro la pubblica amministrazione di cui al libro II, titolo II, del codice penale, richiamati in via espressa e tassativa all’art. 3 l. 97/2001. Per tale ragione, la gravità astratta delle fattispecie considerate dalla legge n. 97/2001 impone, in base al principio di specialità, l’applicazione del più rigoroso regime ivi previsto in luogo di quello disciplinato sul piano generale dall’art. 918 c.o.m. (Cons. Stato, sez. II, 11 luglio 2022 n. 5818).

6.2 Dal raffronto tra l’art. 4 l. 97/2001 e l’art. 915 c.o.m., emerge come le due ipotesi di sospensione obbligatoria dall’impiego siano in rapporto di specialità reciproca poichè la prima ha un ambito di applicazione più ampio sotto il profilo soggettivo, esteso a tutti i pubblici dipendenti, ma più ristretto sul piano oggettivo, in quanto limitato al caso di condanna per delitti dei pubblici ufficiali nei confronti della pubblica amministrazione, mentre l’art. 915 dispone la sospensione obbligatoria del militare in tutti i casi di misura precautelare (fermo o arresto) o cautelare in relazione a qualunque delitto o anche a prescindere dalla consumazione di esso, ove ricorra una misura di prevenzione che renda impossibile la prestazione.

6.3 Diversa è la ratio sottesa alle due previsioni: la sospensione ex art. 918 discende dall’oggettiva impossibilità del dipendente di rendere la prestazione lavorativa, a prescindere dalla titolarità astratta del reato e dalla sua offensività. La giurisprudenza, infatti, ha precisato che la sospensione cautelare obbligatoria dal servizio ex art. 915 c.o.m. è un atto dovuto da parte dell'amministrazione, in conseguenza di una misura cautelare restrittiva della libertà personale che impedisce la prestazione dell'attività lavorativa e dunque interrompe il sinallagma contrattuale (Cons. Stato sez. IV, 3 dicembre 2013, n. 5745).

La sospensione ex art. 4 l. 97/2001, invece, è prevista in considerazione del disvalore del fatto e della sua offensività, dell’oggetto giuridico tutelato (il buon andamento della pubblica amministrazione) e della sovrapposizione tra i soggetti (attivo e passivo) del reato, da un lato, e le parti del rapporto di pubblico impiego, dall’altro. Nel caso dei reati menzionati dall’art. 3 della l. 97/2001, infatti, “ sia l’interesse generale al buon andamento della pubblica amministrazione che il rapporto di fiducia dei cittadini verso quest’ultima possono risultare gravemente compromessi dalla permanenza in servizio di un dipendente condannato – sia pure in via non definitiva – per taluno dei delitti riguardati dalla norma impugnata. E ciò in considerazione della particolare gravità dei delitti stessi, comportanti la violazione dei fondamentali obblighi di fedeltà del pubblico dipendente ” (Corte Cost. sent. n. 145 del 12 marzo 2002).

6.4 Allorché la sospensione obbligatoria debba essere disposta a seguito della condanna di un militare per un delitto contro la pubblica amministrazione e a prescindere dall’applicazione di una misura custodiale, il concorso apparente di norme è risolto sul piano legislativo con il criterio della riserva espressa, poiché l’art. 922 c.o.m. sancisce: “al personale militare continuano ad applicarsi le ipotesi di sospensione dall'impiego previste dalle seguenti norme: (…) a) articolo dall’ 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97 ”.

7. Nel caso di specie l’appellante è stato sospeso, come sopra ricordato, a seguito della condanna non definitiva per il delitto di -OMISSIS-, sicché la fattispecie è senza dubbio regolata dall’art. 4 l. 97/2001 in forza del rinvio espresso dell’art. 922 c.o.m.

7.1 La disposizione sopra richiamata prevede la caducazione della sospensione esclusivamente in caso di sentenza di proscioglimento o di assoluzione che determinano il venir meno del presupposto stesso della misura, rappresentato dall’accertamento in sede giudiziale dell’intervenuta commissione del delitto contro la pubblica amministrazione.

7.2 L’appellante è stato condannato in via definitiva per il delitto di -OMISSIS- con sentenza n. -OMISSIS-della Corte d’appello di -OMISSIS-, per cui correttamente l’amministrazione, prima, e il TAR, poi, hanno sancito irrevocabilità del periodo di sospensione sofferto in ragione della condanna definitiva riportata. Ciò a prescindere da ogni ulteriori profilo afferente alla revocabilità o meno ex tunc della sospensione in questione e dell’applicabilità ad essa del termine massimo di durata di cui all’art. 919 comma 1 d.lgs 66/2010.

8. Per le ragioni sopra indicate, l’appello è infondato e deve essere respinto.

9. Sussistono giustificati motivi, tenuto conto della natura delle questioni trattate, per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi