Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-05-16, n. 202304855

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-05-16, n. 202304855
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202304855
Data del deposito : 16 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/05/2023

N. 04855/2023REG.PROV.COLL.

N. 09650/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9650 del 2021, proposto dal Commissario ad acta per il Piano di Rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A G e R I, con domicilio eletto presso lo studio R I in Roma, via Boezio n. 2;
Regione Calabria, rappresentato e difeso dall'avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Graziano Pungì in Roma, via Sabotino;
Asl Crotone, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di Regione Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 marzo 2023 il Cons. Giovanni Tulumello e viste le conclusioni delle parti come in atti.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con sentenza n. -OMISSIS- il T.A.R. della Calabria, sede di Catanzaro, ha accolto il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’annullamento del D.C.A. n. 45 del 12 marzo 2021 che aveva disposto la decadenza della struttura ricorrente dall’autorizzazione all’esercizio e dall’accreditamento nonché dai benefici eventualmente conseguenti.

La sentenza indicata è stata impugnata con ricorso in appello dal Commissario ad acta per il Piano di Rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria.

Si sono costituiti in giudizio la ricorrente in primo grado e la Regione Calabria.

Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata accolta la domanda cautelare e con successiva ordinanza n. -OMISSIS- sono stati disposti incombenti istruttori.

Il ricorso in appello è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 30 marzo 2023.

2. Preliminarmente deve essere scrutinata l’eccezione l’inammissibilità della costituzione regionale in assenza di impugnazione incidentale da parte di quest’ultima, sollevata dalla difesa della -OMISSIS-, la quale ha dedotto che “ Quanto alla “memoria adesiva” della Regione Calabria, si evidenzia solo che la stessa è “inammissibile” in quanto, quale parte anch’essa soccombente, la Regione avrebbe dovuto proporre appello contro la sentenza ove avesse volute censurarla ”.

Ritiene il Collegio che possa prescindersi dall’esame di tale eccezione in ragione dell’infondatezza, nel merito, delle difese della Regione Calabria.

Va infatti rilevata l’assoluta inconferenza del richiamo alla sentenza di questa Sezione n. 7828/2021 operato dalla Regione Calabria, atteso che tale sentenza non afferisce affatto a fattispecie “identica” a quella di cui all’odierno giudizio, come vorrebbe la Regione stessa.

Nel caso deciso da tale sentenza si controverteva della decadenza automatica dall’accreditamento conseguente a condanna per reato contro la p.a. espressamente ritenuto ostativo dalle norme applicabili (la materia del contendere aveva riguardo al rispetto del contraddittorio e ad altre questioni comunque non implicanti la messa in discussione del carattere ostativo della condanna);
laddove la fattispecie dedotta nel presente giudizio attiene ad un diverso punto problematico: se le condanne di cui era stata omessa la menzione fossero, o meno, ostative per il rilascio del titolo.

3. La vicenda oggetto del presente giudizio è analiticamente descritta, in fatto, dalla citata ordinanza collegiale n. -OMISSIS- nei termini seguenti: “ 1 - il Commissario ad acta per il Piano di Rientro dai Disavanzi Sanitari della Regione Calabria propone appello contro la -OMISSIS- e nei confronti della Regione Calabria, non costituita in giudizio, per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-;
2 – la predetta sentenza ha accolto il ricorso innanzi al TAR Calabria con la quale la -OMISSIS- aveva chiesto l’annullamento del decreto del Commissario ad acta DCAS n. 45 del 12 marzo 2021, n. 45, con cui, sulla scorta dell’istruttoria del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie e Servizi Sociali e Socio Sanitario della Regione Calabria, è stata dichiarata “la decadenza dall’autorizzazione all’esercizio e dall’accreditamento in essere in capo alla -OMISSIS-”, nonché “dai benefici eventualmente conseguenti”, con trasmissione del provvedimento all’ASP di Crotone “per l’esecuzione”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;

3 - l’Amministrazione regionale, che si era già costituita in primo grado ritenendo il ricorso inammissibile ed infondato, si è costituita anche in appello, depositando proprie memorie;
4 – in sede di sommaria delibazione, con ordinanza cautelare adottata nella camera di consiglio del 21 dicembre 2021, la Sezione “ritenuto che, nel bilanciamento degli opposti interessi, va ritenuto prevalente l’interesse pubblico alla corretta gestione dell’attività sanitarie anche sotto il profilo dell’idoneità e dell’affidabilità dei soggetti coinvolti”, ha sospeso l’esecutività della sentenza appellata;
5 – in particolare, la vicenda contenziosa trae origine dalla circostanza che la Struttura risultava provvisoriamente autorizzata sulla scorta “della dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in ordine al possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici previsti dalla vigente normativa, allegata all'istanza sopra citata”, demandando all’ASP competente tutte le verifiche di legge e specificando, altresì, che “tale autorizzazione provvisoria è sottoposta alla condizione sospensiva automatica ove dalla verifica effettuata da parte della Commissione aziendale per l’autorizzazione e l’accreditamento dell’A.S.P. territorialmente competente … risultasse una difformità, anche lieve, rispetto all’autocertificazione presentata”;
5.1 - la legale rappresentante della Struttura, con dichiarazione sostitutiva dell’11 aprile 2017 e con autocertificazione del 9 dicembre 2020 acquisita tramite PEC, in particolare autocertificava i requisiti soggettivi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale per dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R., dichiarando, tra l’altro, che “non ha mai subito dichiarazioni di fallimento o consimili procedure concorsuali;
... non è stato sottoposto a sanzioni penali, conseguenti a reati tributari, divenute definitive”;
5.2 - nell’ambito dell’istruttoria sulle procedure previste dal D.C.A. n. 82/2019, relativo agli Accorpamenti delle Prestazioni Ambulatoriali (APA), e delle verifiche d’ufficio sul possesso dei requisiti in capo al rappresentante legale, dal certificato penale e generale del Casellario c/o la Procura della Repubblica di Crotone risultava a carico della sig.ra -OMISSIS-, rappresentante legale pro tempore della Struttura, una sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 c.p.p.) emessa dal Tribunale di Crotone il 10 dicembre 1999 per “…violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto continuato in concorso art. 81, 110 c.p., art. 4 comma 1 L. 07/8/1982 n. 516 (commesso dal 1993 fino al 1995 in Crotone) circostanza: art. 62 bis c.p. … fatti di bancarotta fraudolenta continuato in concorso art. 81, 110 c.p., art. 223 comma 2 R.D. 16/3/1942 n. 267 (commesso dal 3/5/1993 fino al 5/4/1996 in Crotone) circostanza: art. 62 bis c.p. … continuazione tra i reati di cui ai punti: 1), 2), 3) reclusione anni 1 mesi 7. BENEFICI: sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 163 c.p.”;
5.3 - l’Amministrazione regionale comunicava l’avvio del procedimento di decadenza dall’autorizzazione all’esercizio e dall’accreditamento istituzionale ex art. 7 della 1. N. 241/1990) e, valutata la memoria ex art. 9 L. n. 241/1990 e succ. modificazioni e integrazioni, adottava la decadenza dall’autorizzazione all’esercizio e dall’accreditamento, considerata la natura dei reati contestati, sia di bancarotta che tributari, osservando che l’istante avrebbe semplicemente dovuto rendere completa dichiarazione in ordine alla condanna irrevocabile conseguente a reati tributari intervenuta a suo carico, come da giurisprudenza citata (CdS, IV, n. 3980 del 10 agosto 2017 a conferma di T.A.R. Sardegna, I, n. 396 del 13 maggio 2013);
6 – il Commissario straordinario appellante si appella alla chiara dichiarazione della normativa regionale in tema di accreditamento che, da un lato, annovera fra i requisiti che il rappresentante legale della struttura deve autodichiarare, anche la circostanza di non essere stato «sottoposto a sanzioni penali, conseguenti a reati tributari, divenute definitive», e dall’altro pone la necessità che il medesimo sia «sempre» in possesso di tali requisiti (art. 8, co. 6, D.C.A. n. 81/2016, attuativo della Legge Regionale n. 24/2008 ai fini dell’autorizzazione all’esercizio e all’accreditamento presso il Servizio Sanitario Regionale;
quindi il dato storico, non controverso, della condanna doveva certamente essere dichiarato, indipendentemente dal fatto che il reato di cui all’art. 41 n. 516/1982 sia stato poi abrogato con il D. Lgs. n. 74/2000;
7.- la -OMISSIS- (….) argomenta con propria memoria la fondatezza della sentenza del TAR, secondo la quale la dichiarazione di non aver subito dichiarazioni di fallimento o consimili procedure concorsuali era veritiera, giacché non risultava alcun provvedimento a carico del legale rappresentante della ricorrente né esso poteva essere desunto dalla condanna per bancarotta fraudolenta, impartita ai sensi dell’art. 223 l. fall., che si riferisce ai fatti di bancarotta commessi dai componenti degli organi sociali delle società fallite e non agli imprenditori falliti;
7.2 - invero, sebbene nel 1999 la legale rappresentante della società odierna appellata sia stata condannata - a seguito di patteggiamento - per bancarotta fraudolenta (reato fallimentare e non tributario che, quindi, non doveva essere dichiarato ai fini dell’accreditamento), non ha mai subito alcuna dichiarazione di fallimento o di analoghe procedure, e quindi nulla doveva dichiarare circa il “non avere mai subito dichiarazioni di fallimento o consimili procedure concorsuali”. L’interessata, infatti, è stata condannata per bancarotta fraudolenta non quale imprenditore fallito (fattispecie normata dall’art. 216 della ex Legge Fallimentare R.D. 16 marzo 1942, n. 267), ma quale amministratore della società (ai sensi dell’art. 223 della stessa legge), dunque senza aver subito alcun fallimento, essendo al di fuori della struttura societaria (reato fallimentare di persone diverse dal fallito);
7.3 – inoltre, secondo l’impresa la condanna per reati fallimentari non rientra, secondo quanto stabilito dagli artt. 7 e 8 del Regolamento attuativo della l.r. n. 24/2008 approvato con D.C.A. n. 81/2016, tra quelle che devono essere oggetto di dichiarazione ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento;
7.4 - quanto alla sentenza di applicazione della pena su richiesta relativa al reato tributario, prosegue l’impresa, il TAR ha esattamente osservato che “essa concerne le condotte di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), d.l. 429/1982 conv. in l. 516/1982” e che “tali condotte non sono più penalmente rilevanti, giacché il reato di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), d.l. 429/1982 conv. in l. 516/1982 è stato abrogato dall’art. 25 d.lgs. 74/2000 e il d.lgs. 507/1999 ha abolito il principio di ultrattività delle norme penali finanziarie, tra cui quella in esame”. In particolare, “il d.lgs. 74/2000 ha disposto una vera e propria abolito criminis dei fatti cd. prodromici di cui alla lett. d) dell’art. 4 d.l. 429/1982 in quanto non contemplati nelle norme incriminatrici della nuova disciplina dei reati tributari”. Inoltre secondo il TAR “analogamente a quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza in materia di procedure ad evidenza pubblica, deve escludersi anche in questa sede l’obbligo di dichiarare le condanne per reati estinti, depenalizzati e, a maggior ragione, abrogati, in conseguenza dell’effetto privativo dell’abrogatio criminis che, ex art. 2, comma 2, cod. pen., rende il fatto originariamente previsto come reato irrilevante, tanto agli effetti penali quanto agli effetti extrapenali (Cons. Stato, Sez. VI, 3 settembre 2013, n. 4392;
Id., Sez. V , 25 febbraio 2016 , n. 761;
T.A.R. Torino, Sez. I, 29 marzo 2021, n. 349)”;
7.5 – ancora secondo il TAR, “La completezza della dichiarazione non è neppure necessaria a tutela del buon andamento dell’amministrazione, giacché, stante la totale irrilevanza della condanna per un reato ormai abolito, la dichiarazione che non ne faccia menzione non può ritenersi incompleta e, simmetricamente, l’amministrazione non potrebbe fondare alcuna determinazione sul dato omesso”;
7.6 – inoltre secondo l’impresa, come chiarito dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 3 settembre 2013, n. 4392), non vi è alcun obbligo di dichiarare una pregressa condanna penale se il relativo reato sia stato, nel frattempo, abrogato o depenalizzato o estinto, essendo la possibilità di apprezzarne la gravità e quindi la rilevanza esclusa ex ante dal provvedimento legislativo a contenuto abrogativo. Oltretutto, nel caso in esame la depenalizzazione della fattispecie è intervenuta su di un reato estinto in quanto riferito a patteggiamento seguito dal decorso dei cinque anni previsti dalla legge;
7.7 - quindi, prosegue l’impresa, se il reato è stato abrogato è il fatto stesso della condanna ad essere divenuto, per effetto di una valutazione operata a monte dal legislatore, tamquam non esset, e tanto sia agli effetti penali, sia agli effetti extrapenali. A ciò si aggiunga che l’art. 24 della legge n. 507/1999 ha abrogato il principio di ultrattività delle leggi penali finanziarie. E, in merito, Cassazione penale, sez. III, 26 giugno 2002, n. 33618, ha statuito che “Le condotte previste dall’art. 4 n. 7 l. n. 516 del 1982 (omesse registrazioni e fatturazioni di vendite) sono state depenalizzate ai sensi dell’art. 9 l. n. 205 del 1999 e del d.lg. n. 74 del 2000;
né tantomeno tale norma può essere applicata ai fatti posti in essere in data antecedente a detta abrogazione in quanto il principio di ultrattività delle leggi penali finanziarie è stato abrogato dall’art. 24 l. n. 507 del 1999”;
7.8 – infine, viene dedotto come la recente riforma del casellario giudiziale approvata con il decreto legislativo del 2 ottobre 2018, n. 122, abbia risolto l’annosa questione delle ipotesi di discordanza tra l’autodichiarazione dell’interessato sulla base – come accade per la resistente – di un casellario giudiziario da cui risulta “NULLA” ed il certificato acquisito dall’Amministrazione nella visura diretta ad essa consentita, da cui risultano precedenti, nel senso che ciò che non risulta dal casellario richiesto dall’interessato non dovrà essere da questi dichiarato in autocertificazione, senza che ciò possa comportare responsabilità sanzionabili ai fini dell’autodichiarazione;
”.

4. La predetta ordinanza ha quindi disposto acquisirsi agli atti il decreto del Commissario ad acta n. 81 del 22 luglio 2016 (attuativo della legge regionale 18 luglio 2008, n. 24), regolante la portata ostativa dei precedenti in questione.

L’onere istruttorio è stato adempiuto sia dalla parte appellante che dalla parte appellata.

5. Ai fini dello scrutinio del gravame, e della pretesa della ricorrente in primo grado, vengono in considerazione gli articoli 7, comma 3, e 8, comma 6, del regolamento attuativo della legge regionale della Calabria n. 241/2008, approvato con D.C.A. n. 81/2016.

L’art. 7, comma 3, stabilisce che “ I Rappresentati Legali e gli Amministratori non devono aver riportato condanne penali definitive per delitti contro la Pubblica Amministrazione. Inoltre, il Rappresentante Legale ha l’obbligo della verifica del possesso dei requisiti professionali di legge degli operatori della struttura;
egli, inoltre, dovrà sempre essere in possesso dei requisiti soggettivi che riguardano la sua natura giuridica e la sua organizzazione secondo la normativa vigente, in particolare:
a) non deve avere mai subito dichiarazioni di fallimento o consimili procedure concorsuali; b) non deve essere stato sottoposto a sanzioni penali, conseguenti a reati tributari, divenute definitive; c) non essere mai stato destinatario di sanzioni penali o amministrative per violazione del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., con provvedimento definitivo; d) non deve essere mai stato sottoposto a sanzioni penali per violazione della legislazione in materia di assistenza e previdenza sociale, con provvedimento definitivo; e) deve osservare la vigente normativa in materia di pari opportunità, disabilità e tutela delle categorie protette ove applicabili; f) deve osservare la vigente normativa in materia di tutela dell’ambiente e non deve essere mai stato sottoposto a sanzioni penali per violazione di essa, con provvedimento definitivo; g) non deve versare in alcuna causa legalmente ostativa di incompatibilità o di conflitto di interessi che renda illegittimo l’affidamento dei servizi e delle prestazioni; h) non deve avere mai avuto condanne passate in giudicato per la produzione di documenti falsi ed autocertificazioni false al fine di ottenere l’aggiudicazione di servizi o prestazioni; ai fini di cui sopra, l’applicazione di pena su richiesta delle parti equivale a sentenza di condanna passata in giudicato”.

Il successivo art. 8, comma 6, prevede poi che “ I Rappresentati Legali e gli Amministratori non devono aver riportato condanne penali definitive per delitti contro la Pubblica Amministrazione. Inoltre, il Rappresentante Legale ha l’obbligo della verifica del possesso dei requisiti professionali di legge degli operatori della struttura;
egli, inoltre, dovrà sempre essere in possesso dei requisiti soggettivi che riguardano la sua natura giuridica e la sua organizzazione secondo la normativa vigente, in particolare:
a) non deve avere mai subito dichiarazioni di fallimento o consimili procedure concorsuali; b) non deve essere stato sottoposto a sanzioni penali, conseguenti a reati tributari, divenute definitive; c) non essere mai stato destinatario di sanzioni penali o amministrative per violazione del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., con provvedimento definitivo; d) non deve essere mai stato sottoposto a sanzioni penali per violazione della legislazione in materia di assistenza e previdenza sociale, con provvedimento definitivo; e) deve osservare la vigente normativa in materia di pari opportunità, disabilità e tutela delle categorie protette ove applicabili; f) deve osservare la vigente normativa in materia di tutela dell’ambiente e non deve essere mai stato sottoposto a sanzioni penali per violazione di essa, con provvedimento definitivo; g) non deve versare in alcuna causa legalmente ostativa di incompatibilità o di conflitto di interessi che renda illegittimo l’affidamento dei servizi e delle prestazioni; h) non deve avere mai avuto condanne passate in giudicato per la produzione di documenti falsi ed autocertificazioni false al fine di ottenere l’aggiudicazione di servizi o prestazioni; ai fini di cui sopra, l’applicazione di pena su richiesta delle parti equivale a sentenza di condanna passata in giudicato ”.

6. Come già osservato, la legale rappresentante della Struttura appellata, con dichiarazione sostitutiva dell’11 aprile 2017 e con autocertificazione del 9 dicembre 2020 acquisita tramite PEC, in particolare autocertificava i requisiti soggettivi, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale per dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R., dichiarando, tra l’altro, che “non ha mai subito dichiarazioni di fallimento o consimili procedure concorsuali;
... non è stato sottoposto a sanzioni penali, conseguenti a reati tributari, divenute definitive”.

Nell’ambito della successiva istruttoria sulle procedure previste dal D.C.A. n. 82/2019, relativo agli Accorpamenti delle Prestazioni Ambulatoriali (APA), e delle verifiche d’ufficio sul possesso dei requisiti in capo al rappresentante legale, dal certificato penale e generale del Casellario presso la Procura della Repubblica di Crotone risultava a carico della sig.ra -OMISSIS-, rappresentante legale pro tempore della Struttura predetta, una sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 c.p.p.) emessa dal Tribunale di Crotone il 10 dicembre 1999 per “…violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto continuato in concorso art. 81, 110 c.p., art. 4 comma 1 L. 07/8/1982 n. 516 (commesso dal 1993 fino al 1995 in Crotone) circostanza: art. 62 bis c.p. … fatti di bancarotta fraudolenta continuato in concorso art. 81, 110 c.p., art. 223 comma 2 R.D. 16/3/1942 n. 267 (commesso dal 3/5/1993 fino al 5/4/1996 in Crotone) circostanza: art. 62 bis c.p. … continuazione tra i reati di cui ai punti: 1), 2), 3) reclusione anni 1 mesi 7. BENEFICI: sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 163 c.p. ”.

7. Il problema concerne dunque per un verso la condanna per bancarotta fraudolenta, indicativa di una situazione di fallimento che tuttavia la legale rappresentante dell’odierna appellata aveva riportato non in proprio, ma quale componente di un organo collegiale di altra struttura.

Secondo l’Amministrazione appellante l’omessa dichiarazione di tale situazione era idonea a determinare il provvedimento di decadenza oggetto dell’impugnazione in primo grado, in quanto incidente sull’affidabilità professionale dell’interessata al pari di una vicenda che la avesse interessata direttamente quale imprenditrice.

Secondo l’appellata invece e disposizioni in materia di requisiti per l’accreditamento e decadenza dallo stesso dovrebbero essere di stretta interpretazione, e pertanto rileverebbe unicamente la dichiarazione di fallimento riguardante direttamente il soggetto che rilascia la dichiarazione sul possesso dei requisiti (e non anche la condanna per bancarotta fraudolenta avente le richiamate connotazioni).

8. Per altro verso, rispetto all’omessa menzione di un reato fiscale poi oggetto di abolitio criminis , l’Amministrazione appellante contesta l’applicazione che il T.A.R. ha fatto delle regole in materia di dichiarazioni autocertificative nelle gare d’appalto.

9. Ritiene il Collegio che, alla luce della disposta acquisizione documentale, l’appello sia fondato.

È sufficiente qui rilevare che, in merito al reato tributario commesso dalla legale rappresentante dell’appellata (avendo a questo punto natura assorbente e dirimente), ancorchè la relativa incriminazione sia stata oggetto di successiva abrogazione, deve riscontrarsi una omessa dichiarazione, avuto riguardo alla richiamata disciplina regolamentare.

L’interessata avrebbe dovuto comunque rendere edotta l’amministrazione dell’esistenza della condanna, in disparte gli effetti penali della stessa conseguenti a (successiva) abolitio criminis .

L’omissione della dichiarazione dovuta non può essere emendata o surrogata dal principio del favor partecipationis : vigente nella diversa materia delle gare pubbliche per l’aggiudicazione di contratti con la pubblica amministrazione, ma non anche nella disciplina della materia di cui si discute, caratterizzata da profili funzionali posti a presidio degl’interessi superindividuali a tutela del diritto alla salute dei cittadini, cui si correla “ l’interesse pubblico alla corretta gestione dell’attività sanitarie anche sotto il profilo dell’idoneità e dell’affidabilità dei soggetti coinvolti ”, posto in evidenza dalla motivazione della citata ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, che ha ritenuto il gravame assistito da apprezzabili elementi di fondatezza.

10. Il ricorso in appello è pertanto fondato, e come tale deve essere accolto, con conseguente rigetto, in riforma della sentenza gravata, del ricorso di primo grado.

La complessità della fattispecie dedotta giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

La presente decisione è stata assunta tenendo conto dell'ormai consolidato "principio della ragione più liquida", corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5.1.2015, n. 5, nonché Cass., Sez. un., 12.12.2014, n. 26242), che ha consentito di derogare all'ordine logico di esame delle questioni e tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22.3.1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16.5.2012, n. 7663, e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 19.1.2022, n. 339), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

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