Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-06-27, n. 201203802
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Testo completo
N. 03802/2012REG.PROV.COLL.
N. 08813/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8813 del 2008, proposto da:
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e pressi gli uffici della medesima domiciliato per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n.12;
contro
D S S C, non costituito nel giudizio d’appello;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del T.A.R. Piemonte, Sez. I, 13 giugno 2008, n. 1373, resa inter partes, con cui, in accoglimento del ricorso n. 519/2008, sono stati annullati l’ordine di servizio n. 3 del 21 gennaio 2008 del Direttore della Casa circondariale di Asti di revoca dell’incarico di coordinatore del nucleo traduzioni e piantonamenti già affidato all’appellato dal 17 dicembre 1997, nonché il decreto del Direttore generale del personale penitenziario del 30 novembre 2007 recante assegnazione del Vice commissario penitenziario Maurizio Contu alla Casa circondariale di Asti con incarico di coordinatore del nucleo traduzioni e piantonamenti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza n. 6673 del 17 dicembre 2008 di accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza appellata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2012 il Cons. Leonardo Spagnoletti e udita l’avvocato di Stato Anna Collabolletta per il Ministero della giustizia appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con appello notificato il 28 ottobre 2008 e depositato l’11 novembre 2008, il Ministero della giustizia, in persona del Ministro in carica, ha impugnato la sentenza in forma semplificata del T.A.R. Piemonte, Sez. I, 13 giugno 2008, n. 1373.
Con la predetta sentenza sono stati annullati l’ordine di servizio n. 3 del 21 gennaio 2008 con cui il Direttore della Casa circondariale di Asti ha revocato l’incarico di coordinatore del nucleo traduzioni e piantonamenti, già affidato all’appellato dal 17 dicembre 1997, nonché il decreto del Direttore generale del personale penitenziario del 30 novembre 2007, recante assegnazione del Vice commissario penitenziario Maurizio Contu alla Casa circondariale di Asti con incarico di coordinatore del nucleo traduzioni e piantonamenti.
La sentenza gravata ha ritenuto che l’ordine di servizio fosse affetto dal vizio d’incompetenza -perché le attribuzioni esercitate apparterrebbero al Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria ai sensi dell’art. 32 della legge n. 395/1990 e dell’art. 8 lettera a) del d.lgs. n. 444/1992-, nonché, più in generale, l’illegittimità dei provvedimenti impugnati -perché l’incarico rientrerebbe nelle mansioni proprie degli ispettori penitenziari ex art. 23 d.lgs. n. 444/1992, laddove il personale del ruolo dei commissari, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 146/2006, potrebbe solo svolgere compiti di sovrintendenza dell’area della sicurezza e di comandante di reparto-, con conseguente duplice demansionamento e dell’appellato e del Contu, da ritenere pertanto cointeressato e non controinteressato, rilevabile in funzione della ritenuta applicabilità anche al personale non contrattualizzato della disciplina dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001.
A sostegno dell’appello sono stati dedotti i seguenti motivi:
1) Erronea dichiarazione di incompetenza del direttore della casa circondariale
La revoca dell’incarico è atto consequenziale al decreto del Direttore generale del personale e formazione del 30 novembre 2007, che ha assegnato il Vice commissario Contu alla Casa circondariale di Asti con specifico incarico di coordinatore del nucleo traduzioni e piantonamenti (con conseguente erroneità della rilevata incompetenza relativa in funzione dell’invocata competenza del Provveditorato regionale).
2) Violazione del principio di gerarchia delle fonti e travisamento della normativa di cui al d.lgs. n. 146/2000
A seguito dell’istituzione dei ruoli ordinario e speciale del personale direttivo del corpo di polizia penitenziaria, compete al relativo personale non solo il comando di reparti ma anche di sovrintendere quali “responsabili dell’area sicurezza” alle relative attività, “coordinando l’azione e gli interventi operativi” attribuiti al personale dei ruoli gerarchicamente sottordinati “specialmente in materia di ordine e sicurezza…organizzazione e pianificazione del servizio dei nuclei di traduzione e piantonamento”.
Ne consegue che il coordinamento delle attività nell’area della sicurezza, anche con riferimento al servizio dei nuclei di traduzione e piantonamento, è attività che spetta proprio al personale dei predetti ruoli, a principiare dai vice commissari penitenziari;d’altro canto l’appellato è stato incaricato delle funzioni di sostituto coordinatore.
3) Errata ritenuta applicabilità del concetto di equivalenza delle mansioni di cui al d.lgs. n. 165/2001 e Errata ritenuta violazione dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001
A prescindere dall’oltremodo dubbia applicabilità dell’art. 52 al personale non contrattualizzato di polizia penitenziaria, non vi è stata alcuna variazione peggiorativa delle mansioni dell’appellato, tenuto conto che è stato comunque investito dell’incarico di sostituto coordinatore e che l’assegnazione del superiore incarico al vice commissario risponde a specifica disposizione legislativa.
Con ordinanza n. 6673 del 17 dicembre 2008 è stata accolta l’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza appellata.
Nell’udienza pubblica del 17 gennaio 2012 l’appello è stato discusso e riservato per la decisione.
DIRITTO
1.) L’appello in epigrafe è fondato e deve essere accolto, onde, in riforma della sentenza gravata, deve essere rigettata la domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati dinanzi al primo giudice.
1.1) In punto di fatto, deve rammentarsi che l’ordine di servizio n. 3 del 21 gennaio 2008, emanato dal Direttore della casa circondariale di Asti -con il quale è stata disposta la revoca dell’affidamento all’appellato, ispettore capo del Corpo di Polizia penitenziaria in servizio presso la stessa casa circondariale, dell’incarico di coordinatore del nucleo traduzioni e piantonamenti, con contestuale affidamento dell’incarico di sostituto coordinatore-, è atto affatto consequenziale al decreto del Direttore generale del personale penitenziario del 30 novembre 2007, con cui il vice commissario penitenziario Maurizio Contu è stato assegnato alla casa circondariale di Asti con incarico di coordinatore del nucleo traduzioni e piantonamenti.
1.2) Dal rilievo giuridico-fattuale che precede discende, de plano , anzitutto l’erroneità della sentenza gravata, nella parte in cui ha ritenuto che tale ordine di servizio fosse inficiato dal vizio d’incompetenza relativa perché emanato dal Direttore della casa circondariale, anziché dal Provveditorato regionale, secondo l’esatta deduzione del primo motivo d’appello.
1.3) All’area personale dei provveditorati generali sono bensì attribuiti, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera g) del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 444 (recante “ Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 ”), gli “incarichi di reggenza e altri incarichi a tempo determinato”, e all’area traduzioni e piantonamenti dei provveditorati il “coordinamento del servizio di traduzione dei detenuti ed internati, nonché del servizio di piantonamento dei medesimi quando sono ricoverati in luoghi esterni di cura”.
1.4) Tale disposizione, però, deve inquadrarsi nel contesto normativo più ampio, connotato dalla istituzione, con il d.lgs. 21 maggio 2000, n. 146, dei ruoli direttivi (ordinario e speciale) del Corpo di Polizia penitenziaria.
In altri termini, all’originario disegno delineato dagli artt. 6 e 14 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, istitutiva del Corpo di polizia penitenziaria -nel quale l’ordinamento del personale si articolava in quattro ruoli, gerarchicamente sovraordinati, al vertice dei quali erano posti gli ispettori, suddistinti nelle qualifiche di vice ispettore, ispettore, ispettore capo- si è sovrapposta la creazione di un ruolo ulteriore direttivo , (anzi di due ruoli, uno ordinario e l’altro speciale, quest’ultimo ad accesso riservato al personale già in servizio con qualifica d’ispettore superiore e ispettore capo), a sua volta suddiviso nelle qualifiche di vice commissario penitenziario, commissario penitenziario, commissario capo penitenziario, commissario coordinatore penitenziario.
1.5) Ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 146/2000, il personale direttivo anzidetto (corsivi dell’estensore) “…svolge le proprie funzioni all’interno dell’area sicurezza presso i Provveditorati regionali, gli Istituti penitenziari e le scuole dell’Amministrazione”, e in tale contesto, a seconda dei casi, “assume le funzioni di comandante di reparto presso gli istituti, le scuole e i servizi…”, “in qualità di responsabile dell’area sicurezza presso gli istituti penitenziari sovrintende alle attività di competenza di detta area , coordinando l’azione e gli interventi operativi normativamente attribuiti al personale del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente subordinati , specialmente in materia di ordine e sicurezza… organizzazione e pianificazione del servizio dei nuclei traduzione e piantonamento …”.
In modo precipuo, poi, ai vice commissari e ai commissari, ai sensi del comma 3 dell’art. 6 “… competono le funzioni di responsabile dell’area della sicurezza presso gli istituti di livello non dirigenziale …” e di responsabile vicario presso quelli di livello dirigenziale.
1.6) Orbene, appare evidente come al vice commissario penitenziario possano essere attribuiti, con l’assegnazione di sede, funzioni omogenee e coerenti alla direzione e sovrintendenza dei servizi dell’area della sicurezza, e quindi anche incarichi di coordinamento dei nuclei traduzioni e piantonamento, che implicano appunto l’esercizio dei correlativi poteri organizzativi e di pianificazione.
1.7) Ne consegue che è altresì fondato il secondo motivo di appello, perché il giudice amministrativo piemontese, offrendo un’esegesi parziale ed erronea della disposizione dell’art. 6, e riferendosi ad un “modello organizzativo” e a “disposizioni operative” risalenti al 1998, e quindi anteriori al d.lgs. n. 146/2000, e soprattutto obliterando il coordinamento interpretativo tra quest’ultimo e il d.lgs. n. 444/1992, è pervenuto all’erronea affermazione che l’incarico di coordinamento del nucleo traduzioni e piantonamenti potrebbe essere attribuito soltanto ad un ispettore capo e non anche a un vice commissario di Polizia penitenziaria, spingendosi addirittura a ravvisare un doppio “demansionamento”, e dell’appellato e del Contu, in tal senso addirittura qualificato come “cointeressato”.
1.8) Sennonché, anche a prescindere dalla inapplicabilità dell’art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, richiamato dalla sentenza gravata, a personale non contrattualizzato e con ordinamento speciale, quale quello del Corpo di polizia penitenziaria (cfr. Cass., SS.UU. civili, 24 marzo 2010, n. 6997 per la definitiva chiarificazione della riconducibilità della polizia penitenziaria all’ambito delle forze di polizia e il connesso assoggettamento al regime pubblicistico ex art. 3 del d.lgs. n. 165/2001), deve recisamente escludersi l’illegittimità dell’attribuzione dell’incarico di coordinamento del nucleo traduzioni e scorte ad un vice commissario di polizia penitenziaria e del contestuale affidamento a ispettore capo del medesimo corpo di incarico vicario di “sostituto coordinatore” -avendo questi ricoperto quello di coordinatore in un contesto normativo diverso e in mancanza di titolare appartenente a ruolo superiore.
Nel caso di specie si è, al contrario, in presenza di una puntuale applicazione della disposizione di cui all’art. 6 secondo e terzo comma del d.lgs. 21 maggio 2000, n. 146.
2.) In conclusione, l’appello in epigrafe deve essere accolto, e per conseguenza, in riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettata la domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati dinanzi al primo giudice.
3.) La novità delle questioni esegetiche affrontate giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio.