Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-11-13, n. 201806386
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Testo completo
Pubblicato il 13/11/2018
N. 06386/2018REG.PROV.COLL.
N. 06230/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6230 del 2012, proposto da
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
D G, rappresentato e difeso dagli avvocati B G, M F, con domicilio eletto presso lo studio Guido Lenza in Roma, via XX Settembre, 98/E;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 01247/2012, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di D G;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2018 il Cons. A V e uditi per le parti l’avvocato G. Graziosi, su delega Fortunato, e l’avvocato dello Stato Natale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso dinanzi al T.a.r. Campania, il Sig. D G, 1° caporale maggiore dell’Esercito, impugnava la nota 18 novembre 2011 con la quale il capo dipartimento impiego del personale dello Stato Maggiore dell’Esercito aveva disposto l’assegnazione del ricorrente al 132° reggimento artiglieria terrestre “ariete” di Maniago con decorrenza 1° dicembre 2011, chiedendone l’annullamento, nonché l'adozione di idonee misure cautelari nelle more della decisione di merito.
2. Il T.a.r. Campania, sede distaccata di Salerno, Sezione I, dopo aver accolto l’istanza cautelare prima con decreto presidenziale n. 556/2001 poi con ordinanza collegiale n. 588/2011, ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato, ed ha compensato le spese di giudizio tra le parti. Il Tribunale, in particolare:
a) ha dichiarato inammissibile l’eccezione di incompetenza territoriale;
b) ha accolto il primo motivo di ricorso, riconoscendo che l’atto impugnato per il ricorrente non costituisce la “prima assegnazione” di sede, bensì rappresenta un vero e proprio trasferimento, ciò anche alla luce di quanto previsto dalla circolare interpretativa MDGMIL II 5 1 2012 0248948 della Direzione generale per il personale militare.
3. Il Ministero ha proposto appello, per ottenere la riforma della sentenza impugnata, censurando la stessa quanto all’affermazione della natura dell’atto come trasferimento e sostenendo, al contrario, che il movimento disposto, alla stregua della disciplina del reimpiego dei volontari in esito al passaggio in servizio permanente, rientra nell’ampio genus dei trasferimenti tecnicamente considerati “prima assegnazione” di sede.
3.1. Si è costituito in giudizio il sig. D G, presentando memoria difensiva, con la quale si è opposto all’appello, chiedendone