Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-07-21, n. 201703619

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-07-21, n. 201703619
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201703619
Data del deposito : 21 luglio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/07/2017

N. 03619/2017REG.PROV.COLL.

N. 02306/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2306 del 2017, proposto da Exprivia Healthcare IT s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato S G, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Monte Fiore, n. 22;

contro

Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia “ Saverio De Bellis ” – Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, non costituito in giudizio;

nei confronti di

D s.p.a. (Società Incorporante Noemalife s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Nicola Aicardi, dall’Avvocato Carlo Baseggio e dall’Avvocato Franco Coccoli, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato Nicola Aicardi in Roma, viale Parioli, n. 180;
Noemalife s.p.a., non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del 10 marzo 2017, nr. 230, con cui il T.A.R. per la Puglia, sez. II, ha accolto il ricorso di Noemalife s.p.a. e respinto il ricorso incidentale di Exprivia Healthcare IT s.r.l., annullando il provvedimento di aggiudicazione a quest’ultima, della gara per la fornitura in lotti di servizi di informatizzazione bandita dall’ Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia “ Saverio De Bellis ” – Istituto di Ricovero e Cura Scientifico, non costituito in giudizio


visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio di D s.p.a., che ha incorporato Noemalife s.p.a.;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 luglio 2017 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per l’odierna appellante, Exprivia Healthcare IT s.r.l., l’Avvocato S G e per l’odierna appellata, D s.p.a., l’Avvocato Carlo Baseggio;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia “ Saverio De Bellis ” – Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di Castellana Grotte (BA), di qui in avanti, per brevità, l’Ente Ospedaliero, ha avviato una procedura aperta – suddivisa in 4 lotti aggiudicabili separatamente – per la fornitura di servizi di informatizzazione della durata di cinque anni.

1.1. Alla gara hanno preso parte sia l’odierna appellante, Exprivia Healthcare IT s.r.l., che Noemalife s.p.a., poi incorporata dalla D s.p.a., odierna appellata.

1.2. All’esito delle operazioni di gara la Commissione giudicatrice ha proposto l’aggiudicazione provvisoria dei lotti nn. 2, 3 e 5.

1.3. Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, nel lotto n. 2 Exprivia ha raggiunto 92,52 punti su 100, con un’offerta di € 240.000,00, mentre al secondo posto si è collocata Noemalife con 85,60 punti su 100 con un’offerta di € 375.000,00 e nel lotto n. 3 Exprivia ha totalizzato 93,31 punti su 100, con un’offerta parti ad € 124.200,00, mentre al secondo posto si è collocata Noemalife con 87,75 punti su 100 e con un’offerta pari ad € 179.000,00.

1.4. Con la delibera n. 502 del 29 settembre 2016, infine, l’Ente Ospedaliero ha aggiudicato definitivamente ad Exprivia i lotti n. 2 e n. 3.

2. Avverso l’aggiudicazione definitiva e gli atti di gara Noemalife s.p.a. ha proposto ricorso avanti al T.A.R. per la Puglia, sede di Bari, lamentando l’illegittima ammissione di Exprivia alla gara, e ne ha chiesto, previa sospensione, l’annullamento, con conseguente subentro nel contratto da stipularsi con l’Ente Ospedaliero, mentre Exprivia ha a sua volta proposto ricorso incidentale, evidenziando alcune irregolarità nell’offerta di Noemalife che, a suo avviso, doveva essere essa esclusa dalla gara.

2.1. Con la sentenza n. 230 del 10 marzo 2017, all’esito del giudizio, il T.A.R. per la Puglia, sede di Bari, ha respinto il ricorso incidentale di Exprivia ed ha accolto, invece, il ricorso principale di Noemalife s.p.a., annullando l’aggiudicazione definitiva disposta dall’Ente Ospedaliero in favore di Exprivia e disponendo il subentro di Noemalife s.p.a. nel contratto.

2.2. Avverso tale sentenza ha proposto appello Exprivia, deducendo due distinti errores in iudicando che di seguito saranno esaminati, e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma, con il conseguente accoglimento del ricorso incidentale proposto in primo grado e, comunque, la reiezione, nel merito, del ricorso principale proposto in primo grado da Noemalife s.p.a.

2.3. Si è costituita con la memoria depositata il 21 aprile 2017 l’odierna appellata D s.p.a., società incorporante Noemalife s.p.a. a far data dal 1° aprile 2017, e ha chiesto la reiezione dell’appello, in entrambi i motivi, con riproposizione, comunque, dei motivi proposti in primo grado ed assorbiti dal primo giudice.

2.4. Con l’ordinanza n. 1756 del 27 aprile 2017 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare, formulata dall’appellante ai sensi dell’art. 98 c.p.a., e ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata, fissando per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 13 luglio 2017.

2.5. In detta udienza il Collegio, sentiti i procuratori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

3. L’appello di Exprivia è fondato in entrambi i motivi e merita accoglimento.

3.1. Con il primo motivo (pp.

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