Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-05-03, n. 201902864

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-05-03, n. 201902864
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201902864
Data del deposito : 3 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/05/2019

N. 02864/2019REG.PROV.COLL.

N. 07333/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7333 del 2008, proposto da:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M D e D I, con domicilio eletto presso l’Ufficio di Rappresentanza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in Roma, piazza Colonna, 355;

contro

Associazione Slovenska Gospodarsko Prosvetna Skupnost-Comunita' Economico Culturale Slovena, non costituita in giudizio;

nei confronti

Istituto Sloveno di Ricerche - Slori di Trieste, Teatro Stabile Sloveno - SSG di Trieste, Biblioteca Nazionale Slovena e degli Studi - NSK di Trieste, Centro Musicale Sloveno Glasbena Matica di Trieste, Centro Sloveno di Educazione Musicale Emil Komel di Gorizia, Confederazione delle Organizzazioni Slovene - SSO di Trieste, Unione dei Circoli Culturali Sloveni - ZSKD di Gorizia, Centro Culturale Sloveno - Slovena Prosveta di Trieste, Unione Culturale Economica Slovena - SKGZ di Trieste, Unione Culturale Cattolica Slovena - ZSKP di Trieste, Unione delle Associazioni Sportive Slovene in Italia, ZSSDI di Trieste, Associazione Kulturni Dom di Gorizia, Associazione Culturale Kulturni Center L. Bratuz di Gorizia, Casa dello Studente Sloveno S. Kosovel di Trieste, Casa dello Studente Sloveno S. Gregorcic di Gorizia, PR.A.E s.r.l. di Trieste, Goriska Mohorijeva s.c.a r.l. di Gorizia, Novi Matajur s.c.a r.l. di Cividale del Friuli, Mladika s.c. a r.l. di Trieste, Most s.c. a r.l. di Cividale del Friuli, ZTT - Editoriale Stampa Triestina s.r.l. di Trieste, Associazione Kinoatelije di Gorizia, Centro Culturale Sloveno Planika di Malborghetto Valbruna, Circolo di Cultura Ivan Trinko di Cividale del Friuli, ZCPZ - Associazione Cori Parrocchiali di Trieste, ZCPC - Federazioni Cori Parrocchiali di Gorizia, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. FRIULI-VENEZIA-GIULIA - TRIESTE n. 00338/2007, resa tra le parti, concernente gli stanziamenti a sostegno di iniziative a tutela di minoranza linguistica slovena.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2018 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti l’avvocato Iuri Daniela;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.- La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha interposto appello nei confronti della sentenza 10 maggio 2007, n. 338 del Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia, che ha accolto il ricorso esperito dall’associazione Slovenska Gospodarsko Prosvetna Skupnost-Comunità Economica Culturale Slovena avverso le delibere di Giunta regionale n. 1751 in data 7 luglio 2006, n. 2928 del 16 novembre 2005 e n. 2880 in data 29 ottobre 2004, con le quali sono stati assegnati gli stanziamenti previsti a carico del cap. n. 5575, denominato “fondo per il sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali, promosse e svolte da istituzioni ed associazioni della minoranza slovena-fondo regionale”, nella misura rispettivamente di euro 300.000,00 per il 2006 ed il 2005 e di euro 200.000,00 per il 2004.

Con il ricorso in primo grado l’associazione Slovenska Gospodarsko Prosvetna Skupnost ha impugnato le delibere suindicate deducendone l’illegittimità per violazione dell’art. 12 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 30 della l.r. n. 7 del 2000, nell’assunto che i fondi regionali per il sostegno delle attività svolte dalle associazioni di minoranza slovena fossero stati assegnati in assenza della determinazione dei criteri e delle modalità di ripartizione.

2. - La sentenza appellata, disattesa l’eccezione di irricevibilità del ricorso con riguardo all’impugnativa della delibera 29 ottobre 2004, come pure l’eccezione, con portata generale, di inammissibilità per carenza di interesse in relazione all’inserimento dell’associazione nell’elenco degli enti di interesse primario, ha accolto il ricorso nella considerazione che l’Amministrazione non ha dato alcuna formale pubblicità della disponibilità dei fondi da erogare quali contributi di provenienza regionale che si aggiungono a quelli statali, nonchè della violazione dell’art. 30 della l.r. n. 7 del 2000, il quale prevede che la concessione di contributi ed incentivi deve essere preceduta da apposito regolamento che ne determina criteri e modalità.

3.- Con il presente gravame, consegnato per la notifica in data 16 giugno 2008 e depositato il 23 settembre, la Regione appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza reiterando, alla stregua di motivi di critica della sentenza appellata, le eccezioni di irricevibilità (in relazione alla deliberazione regionale n. 2880 del 29 ottobre 2004, asseritamente conosciuta dal sig. Gombac, presidente dell’associazione, quanto meno a fare tempo dal 22 aprile 2005) ed inammissibilità per carenza di interesse, svolte in primo grado, avendo l’Amministrazione deciso che il fondo regionale fosse destinato per il 2004 solamente al Teatro Stabile sloveno e comunque, per il 2005 ed il 2006, occorrendo, ai fini della concessione del contributo, il riconoscimento della qualifica di ente di interesse primario per la minoranza slovena, mancante in capo all’associazione, come risulta anche dal provvedimento giuntale n. 453 in data 2 marzo 2007 (che ha rinnovato l’istruttoria a seguito della sentenza n. 477 del 2006 del Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia). La Regione ha anche contestato la statuizione di primo grado che ha ravvisato l’inesistenza di criteri e modalità di erogazione dei contributi, nella considerazione che trovano applicazione i regolamenti attuativi della l.r. n. 23 del 2001.

4. - Nella mancata costituzione delle parti resistenti, all’udienza pubblica dell’11 ottobre 2018, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.- Occorre muovere dalla considerazione del tardivo (oltre trenta giorni dall’ultima notificazione) deposito del presente ricorso in appello, avvenuto in data 23 settembre 2008, a fronte di notificazioni perfezionatesi tra il 16 ed il 18 giugno.

Di tale tardività dà atto la stessa Amministrazione appellante, rappresentando, con la memoria in data 4 settembre 2018, che sarebbe dipesa dal fatto che il fascicolo di parte, inviato tramite corriere da Trieste a Roma il 30 giugno 2008, si è smarrito per causa non imputabile alla Regione;
in ragione di ciò il responsabile dell’ufficio di Roma ha anche presentato una denuncia di smarrimento in data 7 agosto 2008 alla Questura di Roma, Commissariato di “Trevi-Campo Marzio”, versata in atti.

Con la predetta memoria l’appellante chiede di considerare il deposito avvenuto nei termini.

2. - Osserva il Collegio che tale richiesta di implicita rimessione in termini non sia meritevole di positiva valutazione.

Infatti, premesso che manca una norma che dia rilevanza al caso fortuito od alla forza maggiore come causa impeditiva della decadenza per mancato rispetto di un termine perentorio, occorre considerare che le considerazioni attinenti allo smarrimento del fascicolo di parte, contenente la copia notificata del ricorso in appello, sono inconferenti, in quanto all’inconveniente la parte avrebbe potuto rimediare provvedendo alla ricostruzione del fascicolo in tempo utile per il suo tempestivo deposito.

Occorre, d’altro canto, considerare che nel processo amministrativo la rimessione in termini per errore scusabile (oggi disciplinata dall’art. 37 Cod. proc. amm.) costituisce un istituto di carattere eccezionale, in quanto in deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini di impugnazione;
è dunque istituto di stretta interpretazione, operante in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto, dal momento che un uso eccessivamente ampio della discrezionalità giudiziaria, che esso presuppone, lungi dal rafforzare l’effettività della tutela giurisdizionale, potrebbe comportare un grave vulnus del pariordinato principio di parità delle parti relativamente al rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge processuale (in termini, tra le tante, Cons. Stato, IV, 28 agosto 2018, n. 5066).

3. - Deriva da quanto disposto che l’appello va dichiarato irricevibile.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la mancata costituzione delle parti intimate.

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