Consiglio di Stato, sez. II, ordinanza cautelare 2023-06-21, n. 202302497

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, ordinanza cautelare 2023-06-21, n. 202302497
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202302497
Data del deposito : 21 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/06/2023

N. 04492/2023 REG.RIC.

N. 02497/2023 REG.PROV.CAU.

N. 04492/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4492 del 2023, proposto dal signor G L, rappresentato e difeso dagli avvocati G C e G C, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia,


contro

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n.12,

per la riforma

dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, 23 marzo 2023, n. 107, resa tra le parti, avente ad oggetto il rigetto dell’istanza presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 933 del d.lgs. n. 66/2010, tesa ad ottenere la cessazione dal servizio permanente e della successiva, finalizzata al congedo temporaneo per la formazione ai sensi dell’art. 5 della legge n. 53/2000, entrambe per partecipare ad un master con borsa di studio.


Visto l’art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2023, alla quale nessuno è presente per le parti, il Cons. A M.


Considerato che oggetto della controversia sono due distinti provvedimenti, entrambi di rigetto di istanze (rispettivamente, di cessazione dal servizio permanente e collocamento in congedo ex art. 933 del d.lgs. n. 66 del 2010 e di fruizione di congedo temporaneo per la formazione ex art. 5 della l. n. 53 del 2000), comunque presentate al fine di frequentare un master in “ Cybersecurity Management ” per l’anno accademico 2022-2023 presso il Politecnico di Milano, essendo l’appellante risultato assegnatario di apposita borsa di studio;

Ritenuto che ad un primo esame proprio della presente fase cautelare l’appello contiene censure assistite da fumus boni iuris , stante che l’esigenza di non disperdere l’investimento formativo effettuato non è ricompresa tra quelle organizzative ostative contemplate dalla norma ai fini del diniego del congedo permanente, né può essere considerata implicita nel rigetto di quello temporaneo, carente in punto motivazionale e adottato in violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990;

Ritenuto altresì che nel bilanciamento dei contrapposti interessi debba prevalere l’esigenza a non privare l’appellante di un’importante opportunità formativa, ferma restando la scelta dell’Amministrazione circa la soluzione ritenuta di minor aggravio per la stessa in relazione alle proprie effettive esigenze organizzative;

Ritenuto che sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese del presente grado del giudizio cautelare;

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