Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-05-28, n. 201203122

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-05-28, n. 201203122
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201203122
Data del deposito : 28 maggio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03978/2002 REG.RIC.

N. 03122/2012REG.PROV.COLL.

N. 03978/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3978 del 2002, proposto da:
Societa' Agraria Bertone di B W &
C. S.a.s., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. L V e G G, con domicilio eletto presso L V in Roma, via Asiago, n. 8;

contro

Comune di Sarzana in persona del Sindaco pro- tempore, non costituito;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE I n. 00267/2001, resa tra le parti, concernente RIDETERMINAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE PER RILASCIO CONCESSIONE EDILIZIA


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2012 il Cons. C S e uditi per la parte appellante l’ avvocato G G;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La Società Agraria Bertone di B W &
C. s.a.s., per il rilascio della concessione edilizia del 25.1.1993 relativa alla costruzione di un fabbricato ad uso artigianale e commerciale, versava al Comune di Sarzana il contributo concessorio di £. 178.331.250 (pari ad €.92.100,40), di cui £.141.671.250 per oneri di urbanizzazione e £. 36.660.000 per costo di costruzione.

Tale importo veniva quantificato dal Comune di Sarzana secondo quanto previsto nella propria deliberazione n. 58 dell’8-18 maggio 1992.

La società Agraria Bertone, ritenendo eccessivo il pagamento del suddetto importo, con atto notificato il 7.6.1997 ricorreva al T.A.R. Liguria per l’accertamento e la rideterminazione degli oneri di urbanizzazione dovuti per il rilascio della concessione edilizia assentita il 25 gennaio 1993.

Il T.A.R. della Liguria, con sentenza n. 267 del 14.12.2000, rigettava il ricorso proposto ritenendolo irricevibile perché tardivo.

Avverso la suddetta pronuncia ha proposto appello la Società Agraria Bertone di B W &
C. s.a.s.

L’appellante lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 7 della legge 1034/1971 e dell’art. 16 della legge n. 10/1977.

La Società ricorrente deduce l’illegittimità della delibera municipale n. 58/1992, con la quale il Comune aveva determinato l’ammontare del tributo, in quanto non erano state preventivamente variate le tabelle parametriche regionali di cui all’art. 5, della legge n. 10/1977.

La ricorrente deduce altresì l’inapplicabilità della stessa delibera comunale n. 58/1992, essendo entrato in vigore l’art. 5 bis, della legge 359/1992, relativo alla determinazione della indennità di espropriazione.

In ultimo egli chiede la restituzione dell’importo incassato dal Comune di Sarzana, con rivalutazione ed interessi, evidenziando che il pagamento effettuato allo stesso Comune non rappresentava acquiescenza al provvedimento impugnato.

Occorre in questa sede accertare se sia corretto ritenere irricevibile l’originario ricorso per tardività, essendo stato proposto a distanza di anni dal provvedimento contestato (deliberazione del Consiglio comunale n. 58/1992) e dal rilascio della Concessione edilizia intervenuta il 25.1.1993.

In caso diverso, ma solo occorrendo, andrebbe accertato nel merito se l’aumento degli oneri di urbanizzazione fosse compatibile con le previsioni della sopravvenuta della legge n. 359/1992 e la sua incidenza sulla legittimità della delibera consiliare n. 58/1992.

Elementi tutti questi, contestati dal Comune in prima istanza che rilevava, altresì, che con il pagamento degli oneri di urbanizzazione la Società in questione aveva di fatto prestato acquiescenza al provvedimento comunale.

L’appello è infondato e va rigettato.

Come correttamente ritenuto dai giudici di prime cure, la deliberazione n. 58/1992 del Consiglio comunale di Sarzana è da considerarsi un atto autoritativo e, come tale, soggetto all’ordinario termine di decadenza ai fini della sua impugnazione.

Le controversie inerenti la contestazione degli oneri di urbanizzazione, solo qualora non vengano dedotte censure derivanti da atti generali autoritativi di determinazione degli oneri presupposti di quello impugnato, attengono a posizioni di diritto soggettivo azionabili innanzi al G.A. in sede di giurisdizione esclusiva nel termine di prescrizione.

Pertanto, quando si intenda contestare l’applicazione del contributo per vizi derivanti da atti autoritativi generali, presupposti di quello impugnato, in relazione ai quali la posizione dell’interessato è qualificabile di interesse legittimo, perché il motivo dedotto è l’illegittimità dell’assoggettamento, anche nel quantum, all’onere di urbanizzazione di una concessione edilizia, il ricorso deve essere proposto entro il termine di decadenza.

Nella specie l’impugnativa, laddove è stata proposta in relazione al fatto che la determinazione degli oneri concessori avrebbe fatto seguito alla illegittimità della deliberazione comunale, recante i criteri di definizione degli oneri stessi, avrebbe dovuto essere proposta nel prescritto termine decadenziale (Consiglio di Stato, Sez. V, 3 maggio 2006, n. 2463)

E altresì da considerare che l’eventuale disapplicazione della delibera comunale avrebbe comportato una violazione di principi di rango costituzionale, in quanto avrebbe minato “la certezza dell’azione amministrativa, esponendola per un lasso di tempo decennale alla impugnazione di atti autoritativi e creando disparità di trattamento in situazioni identiche” .

L’appello è pertanto infondato e va rigettato.

Nessuna determinazione deve essere adottata in ordine alle spese del presente grado di giudizio, non essendosi costituita la parte appellata.

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