Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-07-19, n. 202105428

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-07-19, n. 202105428
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202105428
Data del deposito : 19 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/07/2021

N. 05428/2021REG.PROV.COLL.

N. 00126/2021 REG.RIC.

N. 00131/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 126 del 2021 proposto dal signor D D S, rappresentato e difeso dagli avvocati B D M, M S, F V e L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

contro

i signori G P e D D L, rappresentati e difesi dall’avvocato L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del dottor G P, via Barnaba Tortolini, n. 30,
i signori C T e G C, rappresentati e difesi dall’avvocato G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Savoia, n. 31,
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
il Comune di Lco Ameno e i signori G G Z, P M, Ciro Calise, G D S e C M, non costituiti in giudizio



sul ricorso numero di registro generale 131 del 2021, proposto dal signor A B, rappresentato e difeso dall’avvocato Gioacchino Celotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

contro

i signori G P e D D L, rappresentati e difesi dall’avvocato L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del dottor G P in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30,
i signori C T e G C, rappresentati e difesi dall’avvocato G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Savoia 31,
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
il Comune di Lco Ameno e i signori G G Z, P M, Ciro Calise, G D S e C M, non costituiti in giudizio

e con l'intervento di

del signor D D S, ad adiuvandum, rappresentato e difeso dall’avvocato B D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

per la riforma

quanto al ricorso n. 126 del 2021:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, (sezione Seconda), n. 6329/2020, resa tra le parti, concernente:

in via principale, la domanda di attribuzione di 8 voti alla Lista n. 1, “Sempre per Lco Ameno”, nonché di annullamento di 12 voti attribuiti alla Lista n. 2, “Il F”;

in via incidentale, l’annullamento di 18 voti attribuiti alla Lista n. 1, “Sempre per Lco Ameno” e, in subordine, la declaratoria di irregolarità nella conduzione e verbalizzazione delle operazioni elettorali svoltesi nelle sezioni n. 3 e n. 4;

quanto al ricorso n. 131 del 2021:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, (sezione Seconda), n. 6330/2020, resa tra le parti, concernente:

in via principale, l’attribuzione di 8 voti alla Lista n. 1, “Sempre per Lco Ameno”;

in via incidentale, l’annullamento di 18 voti attribuiti alla medesima Lista n. 1, “Sempre per Lco Ameno”.


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio, con contestuale presentazione di appello incidentale, dei signori G P e D D L;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dei signori C T e G C;

Visto l’intervento ad adiuvandum nel ricorso n.r.g. 131/2021 del signor D D S, appellante principale del ricorso n.r.g. 126/2021;

Viste le memorie e le memorie di replica;

Vista l’ordinanza n. 2061 dell’11 marzo 2021;

Visti il decreto collegiale n. 2755 del 6 aprile 2021 e l’ordinanza collegiale n. 3984 del 21 maggio 2021;

Vista l’ordinanza n. 4483 dell’11 giugno 2021;

Vista la relazione sull’attività di verificazione versata in atti in data 16 giugno 2021 dalla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo di Napoli e i relativi allegati;

Visti i motivi aggiunti di ricorso presentati dal signor D D S e dal signor G P;

Visti tutti gli atti di causa;

Visto l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e l’art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70, come da ultimo modificato dall’art. 6, comma 1, lett. e), del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con l. 28 maggio 2021, n. 76;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 6 luglio 2021, il Cons. Antonella Manzione e uditi per le parti gli avvocati B D M, M S e F V, L L, Carlo Giuseppe Terranova su delega dell’avvocato G B, in collegamento da remoto in videoconferenza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con i distinti appelli indicati in epigrafe vengono impugnate avanti al Consiglio di Stato le sentenze n. 6329 e n. 6330 del 21 dicembre 2020 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con le quali sono stati respinti i ricorsi elettorali presentati, rispettivamente, dal signor D D S (n.r.g. 3547/2020) e dal signor A B (n.r.g. 3636 del 2020), nel primo caso accogliendo i ricorsi incidentali dei signori G P e D D L, nel secondo, dichiarandoli inammissibili.

1.1. I contenziosi si riferiscono agli esiti del primo turno delle consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale e del Sindaco tenutesi il 20 e 21 settembre 2020 nel Comune di Lco Ameno, che conta una popolazione inferiore ai 5000 abitanti, e dunque in caso di parità necessita di un successivo turno di ballottaggio.

1.2. Alla competizione elettorale hanno partecipato solo due liste: la n. 1 - “Sempre per Lco Ameno”- di cui il signor D D S era il candidato sindaco e la n. 2 - “Il F”- con candidato sindaco il signor G P. Il signor A B agisce nella sua veste di elettore, mentre il signor D D L di consigliere comunale eletto nella Lista n. 2.

1.3. Entrambi i candidati ottenevano al primo turno 1541 voti;
a seguito del ballottaggio, è stato eletto sindaco il signor G P con 1615 voti, contro i 1549 riportati dal signor D D S.

2. Con il ricorso di primo grado n.r.g. 3547 del 2020, il signor D D S, dunque, nella sua qualità di candidato sindaco per la Lista “Sempre per Lco Ameno”, ha impugnato l’esito delle operazioni elettorali contestando il risultato di parità emerso dopo il primo turno e conseguentemente chiedendo di invalidare quello del successivo ballottaggio.

2.1. Egli ha lamentato l’attribuzione di dodici voti alla Lista n. 2 (undici nella sez. 3 e uno nella sez. 4);
rivendicato la mancata attribuzione alla propria Lista n. 1 di otto voti, di cui sei fatti oggetto anche di rilievi da parte dei rappresentati di lista presenti alle operazioni di scrutinio (cinque nella sez. 4 e uno nella sez. 3), e due ritenuti comunque nulli (relativi alla sez. 2).

2.2. Con il ricorso n.r.g. 3636 del 2020 il signor A B ha solo rivendicato la mancata attribuzione dei medesimi otto voti alla Lista n. 1.

3.1. I ricorrenti incidentali signori G P e D D L dal canto loro, oltre che controbattere alle argomentazioni avversarie, hanno chiesto l’annullamento di diciotto voti attribuiti, a loro dire indebitamente, alla Lista n. 1 (quattro voti nella sez. 1;
due voti nella sez. 2;
undici voti nella sez. 3 e un voto nella sez. 4). In via subordinata, hanno dedotto gli errori di conteggio che sarebbero avvenuti nelle sezioni 3 e 4, in violazione degli artt. 53 e 63 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e 71 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267: ciò avrebbe determinato la mancata attribuzione di due voti alla Lista n. 2, come documentato dalle tabelle di scrutinio che riportano in un caso 435 voti, anziché i 434 poi indicati nel verbale di seggio, nell’altro, 440 anziché 439.

4. Tutte le parti avanzavano istanza istruttoria di acquisizione delle schede in contestazione, avendo fondato le proprie doglianze esclusivamente sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese da rappresentanti di lista o, in alcuni casi, da cittadini elettori.

5. Il Comune di Lco Ameno non si è costituito.

6. Il Ministero dell’Interno si è costituito con atto di stile depositando sintetica memoria del responsabile del Settore “Affari generali” del Comune di Lco Ameno a difesa della regolarità delle operazioni svolte, avuto riguardo più specificamente alla fase di designazione dei Presidenti di seggio e al supporto logistico alle operazioni elettorali.

7. All’udienza del 15 dicembre 2020 entrambe le cause venivano trattenute in decisione e definite con le impugnate sentenze nn. 6329 e 6330.

8. In dettaglio, il primo giudice ha ritenuto:

- di non procedere ad ulteriori approfondimenti istruttori « bastando per il compiuto esame dei mezzi di impugnazione la documentazione già presente in atti, alla luce anche del rilievo che appaiono pacifiche tra le parti le circostanze di fatto poste alla base delle singole doglianze »;

- di annullare, in quanto contenenti « scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto » (art. 64, comma 2, n. 2 del d.P.R. n. 570/1960) sei dei diciotto voti oggetto dei ricorsi incidentali;

- di confermare la mancata attribuzione degli otto voti alla Lista n. 1, oggetto dei ricorsi principali;

- di annullare, perché egualmente caratterizzate dalla presenza di segni di riconoscimento, solo tre delle dodici preferenze alla Lista n. 2, di cui al ricorso n.r.g. 3547/2020.

8.1. In maggior dettaglio, con riferimento ai ricorsi incidentali, la cui disamina è stata anteposta a quella dei ricorsi principali, sono state ritenute nulle:

i) la scheda della sez. 2 recante preferenza per “M G D S”, ritenuta un candidato inesistente, seppure la stessa fosse, nella medesima tornata elettorale, candidata consigliere regionale nel medesimo partito di cui era coordinatore regionale il signor D D S;

ii) quattro schede della sez. 3 che non recano crocesegno sul simbolo di Lista e riportano la scritta “Monti” in corrispondenza del riquadro di preferenza della stessa, in ragione della equivocità della indicazione del solo cognome corrispondente a ben quattro candidati, due per ciascuna lista;

iii) infine la scheda, sempre riferita alla sez. 3, con espressione di preferenza per “Moti A”, in quanto la storpiatura del cognome, con possibilità di intervallare le due sillabe « anche da consonanti diverse dalla “n” senza perdere senso compiuto (ad es.: Molti, Morti, Mosti, etc.) », implica segno di riconoscimento « perché non è sicura la riconducibilità di tale indicazione al candidato A M della lista 1 ».

8.2. Con riferimento ai ricorsi principali, all’esito di analitico scrutinio delle censure di tutte e otto le schede, ha ritenuto corretta la mancata attribuzione dei relativi voti alla Lista n. 1 in quanto:

1) la scheda 1 della sez. 4 è equivoca, contenendo sia l’indicazione della preferenza per la candidata consigliere della Lista n. 2 “C M”, sia il crocesegno nel riquadro della Lista n.

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