Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2015-03-05, n. 201501105

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2015-03-05, n. 201501105
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201501105
Data del deposito : 5 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02829/2013 REG.RIC.

N. 01105/2015REG.PROV.COLL.

N. 02829/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2829 del 2013, proposto da:
Seconda Università degli Studi di Napoli, in persona del legle rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

contro

A C, rappresentato e difeso dall'avv. G L, con domicilio eletto presso G L in Roma, Via Principessa Clotilde 2;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE IV n. 04825/2012, resa tra le parti, concernente della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE IV n. 04825/2012, resa tra le parti, concernente diniego riconversione creditizia del titolo di massofisioterapista triennale con mancata iscrizione al terzo anno del corso di laurea in fisioterapia dell'ateneo


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A C;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2014 il Cons. R G e uditi per le parti l’avvocati dello Stato Cristina Gerardis e l’avvocato Clarizia per delega dell’avvocato Leone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Viene in decisione l’appello proposto dalla Seconda Università degli Studi di Napoli per ottenere la riforma della sentenza del T.a.r. Campania, sede di Napoli, sez. IV, 27 novembre 2012, n. 3829.

2. La sentenza impugnata, accogliendo il ricorso proposto in primo grado da A C, ha annullato il provvedimento dell’Università appellante (nota prot. n. 20586 del 12 luglio 2012 del Dirigente della Segreteria Studenti) che aveva respinto la domanda presentata dall’odierno appellato volta ad ottenere: la riconversione creditizia del diploma triennale di massofisioterapista, la valutazione e la conversione dei crediti formativi e la consequenziale iscrizione al terzo anno del corso di Laurea in Fisioterapia della Seconda Università degli Studi di Napoli.

3. Nell’atto di appello, la Seconda Università degli Studi di Napoli lamenta, in primo luogo, che la sentenza impugnata sarebbe incentrata esclusivamente sulla equiparazione e conversione del titolo di massofisioterapista, senza tenere in considerazione gli argomenti ostativi all’automatica iscrizione al terzo anno di laurea ed al numero programmato per l’accesso alle professioni sanitarie

In particolare, l’Amministrazione appellante sostiene che la valutazione del titolo sarebbe possibile solo a seguito di superamento della prova selettiva di accesso al numero chiuso. In altri termini, secondo l’Università, l’originario ricorrente per potere accedere al Corso di Laurea in Fisioterapia sarebbe tenuto a superare il test d’ingresso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, al pari dei neo-diplomati presso Istituti scolastici di istruzione secondaria, e soltanto successivamente all’atto dell’immatricolazione potrebbe ottenere la valutazione del proprio titolo da parte dei competenti organi accademici.

4. L’Università sostiene altresì che, ai sensi del d.m. 27 luglio 2000, nessuna valenza può essere attribuita ex se al diploma conseguito dal signor C ai fini dell’iscrizione automatica al terzo anno del Corso di laurea in Fisioterapia, in quanto il decreto citato considererebbe equipollente al titolo di fisioterapista quello di massofisioterapista triennale di cui alla legge n. 403 del 1971 solo se conseguito entro il 17 marzo 1999 a seguito di corsi iniziati entro il dicembre del 1995.

5. Si è costituito in giudizio l’originario ricorrente, A C, chiedendo il rigetto dell’appello.

6. Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2014, la causa è stata trattenuta per la decisione.

7. L’appello non merita accoglimento.

8. Deve, in primo luogo, evidenziarsi che non ha fondamento normativo la tesi sostenuta dall’Università secondo cui l’equipollenza prevista dal d.m. 27 luglio 2000 riguarderebbe solo i diplomi di massofisioterapista conseguiti entro il 17 marzo 1999, a seguito di corsi iniziati entro il dicembre 1995.

Al contrario, ai sensi dell’art. 1 del d.m. 27 luglio 2000, l’equipollenza vale per tutti i titoli di massofisioterapista conseguiti in base alla legge 19 maggio 1971, n. 403, a prescindere dalla data di conseguimento o di inizio dei corsi, cui il citato decreto non attribuisce alcuna rilevanza.

9. Appurato che il diploma di massofisioterapista posseduto dall’originario ricorrente rappresenta titolo equipollente al diploma universitario di fisioterapista, non hanno pregio le ulteriori censure sollevate dall’Università dirette a sostenere che tale equipollenza, comunque, non varrebbe ai fini dell’accesso al corso di laurea in fisioterapia, ma ai soli fini del riconoscimento dei crediti formativi, in seguito all’eventuale superamento del test d’ingresso per accedere al corso di laurea.

La tesi dell’Università presenta profili di contraddittorietà nella misura in cui, da un lato, sembra ammettere che, superati i test di ingresso, il ricorrente possa venire ammesso al terzo anno del corso di laurea in Fisioterapia, ma, dall’altro, nega ogni tipo di validità al diploma triennale di massofisioterapista nel caso di mancato superamento del test d’ingresso.

Si finisce in tal modo per subordinare la piena operatività dell’equipollenza tra i titoli ad una condizione (il superamento, appunto, dei test di ingresso) che né la legge n. 42 del 1999 né d.m. 27 luglio 2000) prendono in alcun modo in considerazione.

Del resto, la ratio dei test di ingresso nelle Facoltà a numero chiuso di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264 è, in primo luogo, quella di accertare la predisposizione del candidato per le discipline oggetto dei corsi alla cui iscrizione ambisce. Tale preliminare verifica nel caso di specie appare superflua, considerato che il conseguimento del titolo di studio di massofisioterapista (in virtù soprattutto della prevista equipollenza con il diploma universitario triennale) assicura, già in sé, questa predisposizione.

10. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello dell’Università deve, pertanto, essere respinto.

La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.

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