Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-02-16, n. 202301640

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-02-16, n. 202301640
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202301640
Data del deposito : 16 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/02/2023

N. 01640/2023REG.PROV.COLL.

N. 07229/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7229 del 2022, proposto da
Alkion Terminal Vado Ligure S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F M, A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Dt II Liguria, Piemonte, Valle D'Aosta – Ufficio delle Dogane di Savona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 587/2022


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2023 il Cons. Maurizio Antonio Pasquale Francola e uditi per le parti l’avvocato A B e l’avvocato dello Stato Anna Collabolletta;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con l’appello in esame si domanda la riforma della sentenza n.587/2022 con la quale il T.A.R. Liguria, dopo avere dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere, ha rigettato, per il resto, il ricorso ed i motivi aggiunti proposti avverso gli atti con i quali l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha imposto all’appellante l’installazione sul proprio deposito fiscale di appositi misuratori volumetrici atti a consentire il controllo a distanza del flusso degli idrocarburi in tempo reale nell’ambito del c.d. sistema “Infoil”.

L’appellante, infatti, è proprietaria di un impianto costiero adibito a deposito di prodotti energetici in Vado Ligure (SV) che gestisce in regime di deposito fiscale ai sensi dell’art. 23 co.3 D.Lgs. n. 504/1995 ed il cui approvvigionamento è possibile tramite tre ingressi (ed ossia via mare mediante navi che approdano al pontile in concessione, via terra mediante l’oleodotto collegato alla raffineria di Trecate, oppure tramite autobotti), mentre l’estrazione è consentita da due possibili uscite (vale a dire, via mare tramite ricarico su navi di prodotti destinati ad altri depositi fiscali o all’esportazione che, in quanto non immessi in consumo, beneficiano del regime di c.d. sospensione d’accisa, e via terra per mezzo di autobotti al fine dell’immissione in consumo).

Ciascuno dei 17 serbatoi di cui è costituito l’impianto adibito a deposito è munito di appositi strumenti di misurazione tramite tele-livelli collegati ad un sistema interno di archiviazione dati, che consentirebbe “ ogni tipo di verifica ” (pag. 5 dell’appello).

Il punto di carico delle autobotti, invece, dispone di un contatore volumetrico fiscale che misura e registra le quantità di prodotto caricate, vale a dire, secondo l’appellante, la totalità del prodotto soggetto ad accisa.

Infine, è possibile effettuare misurazioni manuali tramite bindella metrica certificata da calare, con l’ausilio di un operatore, all’interno del serbatoio per misurare il livello di prodotto presente, calcolandone le quantità.

Con determinazione del primo dicembre 2020, l’Ufficio Dogane di Savona, in ragione della dichiarata necessità di conformare l’impianto al sistema INFOIL, ha imposto all’appellante una serie di accorgimenti da adottare in relazione ai sistemi di misurazione del deposito, tra i quali, per quanto di interesse in questa sede, l’installazione entro il 30 giugno 2021 sulle condotte utilizzate per l’introduzione e l’estrazione del prodotto nel deposito di misuratori con caratteristiche metrologiche da sottoporre alla preventiva autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, fornendo entro il 31 gennaio 2021 le caratteristiche metrologiche dei misuratori su condotta già presenti in deposito, con le relative schede tecniche del produttore, i certificati di taratura e le verifiche periodiche di funzionalità.

Con nota del 15 gennaio 2021, l’appellante rendeva noto all’Ufficio Dogane di Savona che lo stabilimento era conforme alle prescrizioni imposte, contestando, al contempo, l’applicabilità di quella poc’anzi menzionata, poiché le condotte fiscalmente rilevanti, ossia quelle dedicate al carico delle autobotti in uscita, erano già provviste dei misuratori richiesti. Donde, l’istanza di riesame in autotutela del provvedimento in parte qua .

A fronte del diniego opposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con nota del 25 gennaio 2021 l’appellante ricorreva al T.A.R. Liguria, per sentire annullare la predetta determinazione nella parte in cui imponeva la contestata installazione di misuratori volumetrici.

Dopo di che, il provvedimento impugnato veniva in corso di causa parzialmente annullato in autotutela limitatamente alla parte in cui prevedeva l’apposizione dei richiesti misuratori sulle condotte utilizzate per l’introduzione del prodotto in deposito, ferma restando l’installazione degli stessi sulle condotte in uscita senza considerare l’eventuale non destinazione all’immissione in consumo del prodotto erogato.

L’appellante, quindi, contestava con motivi aggiunti la nuova determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Nel corso del processo il T.A.R. adito concedeva la chiesta sospensione cautelare degli effetti del provvedimento impugnato domandando, al contempo, all’Amministrazione resistente un approfondimento in ordine alla fattibilità dell’installazione dei misuratori sulle condotte di carico dei prodotti energetici su nave.

All’esito dell’istruttoria condotta, il T.A.R. Liguria, pronunciandosi con sentenza n.587/2022 pubblicata il 6 luglio 2022 e non notificata, dichiarava parzialmente cessata la materia del contendere, a fronte dell’annullamento parziale del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo disposto in autotutela dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rigettando per il resto i ricorsi proposti poiché: a) esisterebbe un generale ed ampiamente discrezionale potere di controllo dell’Amministrazione nei confronti dei titolari di stabilimenti operanti in regime di deposito fiscale, nella fattispecie legittimamente esercitato, in quanto propedeutico ad evitare l’elevato rischio di frodi in tema di accise e di I.V.A.;
b) i tele-livelli non sarebbero idonei ad assicurare un attendibile monitoraggio dei flussi di quantità di prodotto in uscita dai serbatoi dei depositi fiscali, potendo le misurazioni ed i conseguenti risultati essere “ vanificati dalla contemporanea immissione di prodotti di eguale quantità di quelli estratti ”. Inoltre, i tele-livelli consentirebbero di quantificare l’ammontare del carburante fuoriuscito soltanto a posteriori , ossia calcolando la differenza fra la giacenza del serbatoio prima e dopo l’estrazione (c.d. delta serbatoio), mentre lo strumento di misurazione apposto sulla condotta consentirebbe di acquisire direttamente il flusso in transito da caricare sulla nave, assicurando una rilevazione molto più precisa;
c) l’imposizione di appositi misuratori sulle condotte costituirebbe misura ragionevole e proporzionata, in quanto propedeutica ad evitare fenomeni frodatori di occultamento di prodotto gravato da carico tributario non ancora assolto. La rilevazione del flusso in partenza, infatti, sarebbe necessaria non soltanto quando il carburante è immesso in consumo, ma anche in caso di trasferimento in sospensione d’imposta presso un altro deposito fiscale poiché “ il carburante in eccedenza, accantonato presso il primo deposito, potrebbe essere in seguito estratto abusivamente tramite autobotti sovraccariche (ossia contenenti una partita di prodotto maggiore di quella segnata nel documento di trasporto), con conseguente evasione dell’accisa e dell’Iva ”. Né, peraltro, potrebbero i misuratori meccanici apposti nei punti dedicati al riempimento delle autobotti eliminare il rischio di frode, poiché il carburante accantonato in eccesso sarebbe “ suscettibile di essere caricato con modalità differenti da quelle ordinarie, che sfuggono ai contatori fiscali (ad esempio, con tubazioni mobili, taniche, etc.) ”. Donde, la necessità di installare misuratori volumetrici sulle condotte che veicolano il prodotto dai serbatoi interni al pontile di carico per le navi-cisterna.

Infine, non sarebbero ostative all’installazione delle apparecchiature richieste le difficoltà tecniche rappresentate dalla società poiché il competente funzionario dell’Ufficio delle Dogane di Savona avrebbe individuato tre possibili siti alternativi interni al deposito onde installare i misuratori richiesti (ossia la zona di ingresso degli oleodotti interrati, l’area manifold antistante le trappole pig o, infine, la mandata delle pompe di carico della benzina e del gasolio) ed, inoltre, le

contro

-osservazioni della società non coglierebbero nel segno, posto che il paventato rischio di mancato o erroneo computo del carburante dipendente da possibili trafilamenti di prodotto o errata configurazione delle valvole sembrerebbe riconducibile ad errori di tipo accidentale configurabili in ogni tipo di misurazione, mentre la paventata non fruibilità del deposito per il tempo occorrente (pari ad almeno due mesi) all’esecuzione dei lavori di montaggio dei misuratori non costituirebbero un’oggettiva impossibilità tecnica giustificante l’omessa esecuzione della prescrizione imposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tanto più in mancanza di prova dell’incapacità economica di sostenere le relative spese e le perdite dipendenti dal fermo tecnico del deposito fiscale.

Con appello notificato ai sensi della L. n.53/1994 il 19 settembre 2022 all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (presso l’indirizzo p.e.c. dell’Avvocatura Generale dello Stato) e depositato il medesimo giorno, la società appellante domandava la riforma della predetta sentenza, previa sospensione cautelare degli effetti, ed il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati in primo grado per i seguenti motivi:

1. – erroneità della decisione gravata nella parte in cui ha ritenuto equiparabili i prodotti soggetti a sospensione di accisa con i prodotti immessi in consumo, concludendo, quindi, per la necessaria installazione dei misuratori volumetrici sulle condotte in uscita dal deposito per il trasporto marittimo del prodotto energetico – poiché: 1.1) il T.U.A. imporrebbe il pagamento del tributo soltanto in relazione ai prodotti immessi in consumo da un deposito fiscale (art.2 T.U.A.), in quanto equiparato alle raffinerie ed agli stabilimenti di produzione di prodotti energetici ad opera del d.l. n.124/2019 (art.10 T.U.A.);
1.2) i controlli dell’Agenzia delle Dogane dei Monopoli sarebbero legittimi soltanto in funzione della gestione dei tributi e degli interessi fiscali;
1.3) secondo l’art.

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