Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2015-05-14, n. 201501469
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Numero 01469/2015 e data 14/05/2015
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 8 aprile 2015
NUMERO AFFARE 05176/2012
OGGETTO:
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora -OMISSIS-in materia di inidoneità permanente al servizio di istituto nelle mansioni della docenza.
LA SEZIONE
Vista la nota prot. n. -OMISSIS-, con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha trasmesso la relazione sul ricorso straordinario in oggetto, con la quale viene chiesto il parere del Consiglio di Stato sul medesimo ricorso straordinario;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Esaminati gli atti ed udito il relatore, Consigliere Nicolò Pollari;
Premesso:
La Signora-OMISSIS-, già docente di storia e filosofia, in servizio dal -OMISSIS-sottoposta a visita medica di idoneità, veniva dichiarata, dalla Commissione medica di verifica di-OMISSIS-, "non idonea alla docenza in modo assoluto e permanente, ma idonea ad altri compiti d'istituto", giudizio confermato dalla Commissione medica di 2° istanza di-OMISSIS-.
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica del -OMISSIS-avanza non meglio precisate richieste ai fini di una regolare percezione dello stipendio e della pensione. Richiede, altresì, di poter assumere il cognome -OMISSIS-.
La medesima ricorrente ha successivamente integrato il proprio ricorso con diversi atti (in data-OMISSIS-) dai quali complessivamente è possibile desumere censure riconducibili all’operato della Commissione medico legale, che non avrebbe tenuto conto, tra l'altro, del proprio curriculum di studio e lavoro, in particolare della propria produzione letteraria e filosofica di scrittrice e poetessa, con conseguente perdita del posto di lavoro e danni economici e morali.
Il Ministero riferente ha eccepito l’infondatezza del ricorso in esame.
Ritenendo di non avere competenza in materia, trattandosi di ricorso inerente un giudizio di carattere medico concernente lo stato di salute della dipendente, rimanda integralmente a quanto relazionato dalla competente Commissione medica di 2° istanza.
Evidenzia che risulta essere assolutamente corretto, nel rispetto dei termini e delle formalità varie, l'operato dell'istituzione scolastica e che la “consegna” dell'ultima visita ha portato la docente alla scelta di avanzare domanda di cessazione dal servizio per inidoneità fisica ai sensi dell'art. 512 del Decreto Lgs n. 297 del 16/04/1994.
Considerato:
Il ricorso è inammissibile.
In particolare, all’epoca dei fatti, il rapporto di lavoro del docente era già stato ricompreso tra quelli “privatizzati” (la c.d. privatizzazione del pubblico impiego, di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993 e al D.Lgs. n. 80 del 1998), con conseguente passaggio della giurisdizione sulle controversie riguardanti tali rapporti (escludendovi soltanto le procedure concorsuali in materia di reclutamento) dal giudice amministrativo alla competenza “funzionale ed esclusiva” del giudice ordinario in veste di giudice del lavoro.
Proprio in ragione della competenza funzionale del giudice del lavoro, la controversia in esame esula quindi dalla giurisdizione del giudice amministrativo, sia essa di legittimità che esclusiva (ex plurimis, Consiglio si Stato, Sez. II, 22 ottobre 2014, n. 1563/2014, Sez. II 7 maggio 2014, n. 244/2014, Sez. II, 6 novembre 2013, n. 4341/2011).
Il ricorso, peraltro, è inammissibile, in quanto la pretesa avanzata dalla ricorrente risulta esposta genericamente e in maniera poco comprensibile (Cons. Stato, sez. III n. 4303/2008).
La ricorrente si limita, infatti, a dolersi del fatto che, a causa dell’inidoneità all’insegnamento, non avrebbe percepito per alcuni mesi né stipendio né pensione.
La mancata indicazione nel ricorso dei motivi oggetto di doglianza e delle ragioni per le quali l’amministrazione avrebbe dovuto adottare un atto diverso rende necessaria l'affermazione dell’assoluta genericità dei motivi addotti e la conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso (Consiglio di Stato, Sez. V, 20 aprile 2000, n. 2420). Se è vero, infatti, che nell’esame dei singoli ricorsi straordinari si tende ad interpretare l’effettivo intendimento del ricorrente, come desumibile dagli scritti, spesso redatti in maniera assolutamente atecnica, resta comunque fermo che deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso straordinario, per genericità dei motivi, quando non sia possibile comprendere le censure dedotte a carico dell’atto impugnato, ricavabili dal complesso degli elementi riportati nel contesto del medesimo gravame (Consiglio di Stato, Sez. III, 7 luglio 1998, n. 108).
Appare, infine, che l’intervento perorato al Capo dello Stato, in ordine alla richiesta di modificare il proprio cognome, esuli dalla competenza di questo Consiglio di Stato, potendo la stessa essere avanzata in altre sedi.