Consiglio di Stato, sez. III, decreto cautelare 2011-10-06, n. 201104414
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N. 04414/2011 REG.PROV.CAU.
N. 06820/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
Il Giudice delegato
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 6820 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Manelli Impresa S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. V A P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A D A in Roma, via Portuense, 104;
contro
Azienda Sanitaria Locale To 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti P S e Cinzia Picco, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A M in Roma, via della Consulta n. 50;
nei confronti di
Mit S.r.l. in proprio e quale Capogruppo Mandataria della Costituenda Ati, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Mastroviti e Luca Di Raimondo, con domicilio eletto presso lo studio del secondo di essi in Roma, via della Consulta 50;Ati-Fogliato Progress Srl e in Proprio, Comesa Sistemi Medicali Srl Quale Capogruppo Rti, Rti-Dimensione Srl;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PIEMONTE – TORINO, SEZIONE I n. 00774/2011, resa tra le parti, concernente l’affidamento dei lavori di ristrutturazione delle sale operatorie nel presidio ospedaliero di Ivrea.
Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista la nuova istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, cod. proc. amm.;
Richiamato il decreto cautelare n. 3565/2011 emesso da questa Sezione, sempre in ordine alla medesima procedura di gara, sull’originario ricorso presentato avverso il solo dispositivo di sentenza;
Osservato, ai fini dell’art. 56 co. 4 c.p.a., come nella camera di consiglio del 26.8.2011 l’esame dell’istanza cautelare sia stato rinviato alla successiva udienza del 28.10.2011, senza provvedere espressamente sulla domanda;
Ritenuto che per le stesse ragioni già evidenziate nel citato decreto, proposti ora motivi aggiunti a seguito del deposito della motivazione, debba essere lasciata inalterata la situazione di fatto e di diritto fino alla trattazione collegiale già fissata per il 28.10.2011;
che, a tali fini e sino a detta data, l’istanza debba essere accolta, sospendendo temporaneamente l’esecuzione della sentenza impugnata.