Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza presidenziale 2022-07-25, n. 202201525
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Pubblicato il 25/07/2022
N. 01525/2022 REG.PROV.PRES.
N. 04245/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4245 del 2022, proposto dalla Becton Dickinson Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati G D P e F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Biomerieux Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati M R R V, R B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M R R V in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, n. 5;
la Arcs - Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Paviotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Udine, via Duodo, n. 52;
la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (Asu Gi), Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (Asu Fc), Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (As Fo), non costituiti in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. 200/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Biomerieux Italia S.p.A. e della Arcs - Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute;
Visti gli artt. 46, co. 2, e 65, co. 3, cod. proc. amm.;
Considerato che occorre acquisire, a cura della Arcs - Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, una documentata relazione, dalla quale si possano desumere elementi di valutazione in ordine alle censure formulate nell’appello, avverso le determinazioni di natura tecnica, poste a base degli atti impugnati;
Considerato che al predetto adempimento l'Azienda appellata dovrà provvedere entro il termine di venti giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;