Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-11-04, n. 202408758
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Testo completo
Pubblicato il 04/11/2024
N. 08758/2024REG.PROV.COLL.
N. 08844/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8844 del 2023, proposto da QU CI, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Silvia CI e Manlio Formica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, non costituita in giudizio;
nei confronti
MA AR, IA IO RE, ER LA AS, SA La NN, ZZ NE, HE QU OL, IA IL, LE NO, EN ZZ, IC NU, IO ME, LE ZE, RI CA, non costituiti in giudizio;
RL DI, rappresentato e difeso dagli avvocati Corrado de Simone e Chiara de Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Bis , n. 10802/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di RL DI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2024 il Cons. Francesco Cocomile e uditi per le parti gli avvocati Manlio Formica e Chiara De Simone e avvocato dello Stato Tommaso Marsh;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - L’odierno appellante QU CI era stato candidato alla carica di consigliere regionale del Lazio, in occasione delle consultazioni elettorali svoltesi il 12 e 13 febbraio 2023, nella circoscrizione di Frosinone nella lista “Lega SA Premier”, conseguendo 14.003 voti.
All’esito delle operazioni di riparto e attribuzione dei seggi - come prescritte dall’art. 15, commi dal primo all’undicesimo della legge n. 108/1968 - compiute, dapprima, dall’Ufficio circoscrizionale di Frosinone e, in seguito, dall’Ufficio centrale regionale presso la Corte di Appello di Roma, alla predetta lista venivano attribuiti 3 seggi in Consiglio regionale, di cui 2 afferenti alla circoscrizione di Roma ed uno relativo alla circoscrizione di AT.
In particolare l’Ufficio centrale regionale, dopo aver individuato in 1 il seggio spettante alla lista “Lega SA Premier” in conseguenza delle operazioni di calcolo dei maggiori resti previsto dal comma decimo dell’art. 15 della legge n. 108/1968, provvedeva ad attribuirlo alla circoscrizione di AT, avendo la stessa espresso un valore di voti residuati (calcolato secondo il meccanismo previsto dalla citata disposizione) di 63,508 superiore a quello risultante nella circoscrizione di Frosinone (62,363).
2. - Con ricorso promosso ai sensi dell’art. 130 cod. proc. amm. dinanzi al T.A.R. Lazio il sig. QU CI proponeva impugnazione avverso i verbali di proclamazione degli eletti al Consiglio regionale del Lazio in occasione delle consultazioni elettorali del 2023, e tanto con riferimento al verbale di proclamazione redatto dall’Ufficio centrale regionale presso la Corte d’Appello di Roma e ai verbali di proclamazione degli Uffici circoscrizionali di tutte le circoscrizioni elettorali laziali.
Oggetto di gravame era anche il verbale delle operazioni compiute dall’Ufficio centrale regionale e il verbale delle operazioni redatto dall’Ufficio circoscrizionale di Frosinone, con i relativi allegati.
Infine, venivano avversati i verbali degli Uffici sezionali comunali indicati nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
3. - Secondo la prospettazione del ricorrente l’esito di tali operazioni di calcolo sarebbe viziato dalla circostanza che, in maniera illegittima, gli Uffici elettorali comunali della circoscrizione di Frosinone, l’Ufficio circoscrizionale in parola e l’Ufficio centrale regionale non avrebbero correttamente attribuito e computato i voti che la lista “Lega SA Premier” avrebbe conseguito nella circoscrizione in questione.
Infatti, sempre a giudizio del CI, uno svolgimento conforme alle disposizioni di legge delle operazioni di scrutinio e calcolo dei voti espressi in favore di tale lista, avrebbe dovuto condurre ad attribuire alla medesima, nella circoscrizione di Frosinone, almeno 464 ulteriori preferenze, tali da determinare un numero di voti residuati in tale circoscrizione di 22.530 (e non 22.066 come erroneamente stabilito dall’Ufficio circoscrizionale). Se si fosse seguito tale procedimento, sarebbe scaturito un valore dei resti di 63,510 superiore a quello conseguito, dalla medesima lista, nella circoscrizione di AT (pari a 63,508), con conseguente attribuzione del seggio in Consiglio regionale spettante alla lista “Lega SA Premier” per effetto dell’applicazione del meccanismo dei più alti resti non al candidato con la cifra elettorale più elevata della circoscrizione di AT ( i.e. sig. RL DI), bensì proprio al ricorrente, in quanto candidato con la cifra elettorale individuale più elevata della lista “Lega SA Premier” nella circoscrizione di Frosinone.
4. - Il CI deduceva tre motivi di gravame:
« 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 15, co. 10, l. n. 108/1968. irregolarità afferenti alla errata consistenza del numero dei voti assegnati alla lista “Lega SA Premier” e al candidato dott. QU CI nella circoscrizione di Frosinone. Riconteggio delle schede;
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 15, co. 10, l. n. 108/1968. Irregolarità afferenti alle schede annullate nonostante la chiara volontà degli elettori, alla intervenuta attribuzione di preferenze ai candidati della lista “Lega SA Premier”, ma non anche alla medesima lista, all’erroneo annullamento di voti espressi in favore della lista “Lega SA Premier”, e all’erronea mancata attribuzione di voti disgiunti in favore della lista “Lega SA Premier”, alla luce delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dai rappresentanti di lista nei vari seggi;
3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 15, co. 10, l. n. 108/1968. Irregolarità afferenti all’errata consistenza del numero complessivo dei votanti nella circoscrizione di Frosinone, delle schede contenenti voti validamente espressi per le liste circoscrizionali, dei voti validamente espressi per i candidati alla carica di presidente, dei voti validi solo per i candidati alla carica di presidente, del numero delle schede scrutinate, e del numero delle schede contestate e nulle. Riconteggio delle schede. ».
5. - L’adito T.A.R. dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal sig. QU CI, rilevando che “… ancorché le censure prospettate dal ricorrente appiano strutturate in termini sufficientemente specifici, in concreto esse, da un lato, difettano del riscontro probatorio necessario a conferire carattere oggettivo alle doglianze dedotte e, dall’altro, sono dirette a censurare irregolarità concernenti la redazione dei verbali degli uffici sezionali che non hanno, però, compromesso l’accertamento della reale volontà del corpo elettorale. …”.
6. - Con rituale atto di appello il sig. CI, nella qualità sopra indicata, chiedeva la riforma della predetta sentenza, deducendo:
« I. Nullità/illegittimità della sentenza impugnata per non aver accertato la violazione e falsa applicazione dell’art. 15, co. 10, l. n. 108/1968 - Violazione dell’art.112 cpc - Omessa pronuncia in ordine alle analitiche censure avanzate dal ricorrente nei 3 motivi sui quali è imperniato il ricorso di primo grado - Insanabile dissidio tra parte motiva e parte dispositiva della sentenza impugnata;
II. Nullità della sentenza impugnata per non aver colto la violazione e falsa applicazione dell’art. 15, co. 10, l. n. 108/1968 così come evidenziate nel I motivo di ricorso - Violazione e/o falsa applicazione art.64 cpa - Le palesi irregolarità afferenti alla errata consistenza del numero dei voti assegnati alla lista “Lega SA premier” e al candidato dott. QU CI nella circoscrizione di Frosinone avrebbero dovuto stimolare l’esercizio dei poteri officiosi del giudicante - Violazione e/o falsa applicazione art. 100 cpc - Errata applicazione della c.d. prova di resistenza, il cui superamento deve essere accertato a valle dell’esercizio dei poteri di acquisizione ufficiosa;
III. Nullità della sentenza impugnata per non aver colto la violazione e falsa applicazione dell’art. 15, co. 10, l. n. 108/1968 così come evidenziate nel II motivo di ricorso - Violazione e/o falsa applicazione art. 64 cpa - Le palesi irregolarità afferenti alle schede annullate nonostante la chiara volontà degli elettori, alla intervenuta attribuzione di preferenze ai candidati della lista “Lega SA Premier”, ma non anche alla medesima lista, all’erroneo annullamento di voti espressi in favore della lista “Lega SA Premier”, e all’erronea mancata attribuzione di voti disgiunti in favore della lista “Lega SA Premier”, alla luce delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dai rappresentanti di lista nei vari seggi, avrebbero dovuto determinare l’attivazione dei poteri di acquisizione ufficiosa da parte del giudicante - Violazione e/o falsa applicazione art. 100 cpc - Erronea applicazione della c.d. prova di resistenza il cui superamento deve essere accertato a valle dell’esercizio dei poteri di acquisizione ufficiosa - Violazione e/o falsa applicazione art.47 DPR n.445/2000 - Rilevanza probatoria delle dichiarazioni dei rappresentanti di lista a prescindere dalla allegazione dei relativi supporti probatori;
IV. Nullità/illegittimità della sentenza impugnata per non aver accertato la violazione e falsa applicazione dell’art. 15, co. 10, l. n. 108/1968 spiegata nel III motivo di ricorso e consistenti in: irregolarità afferenti all’errata consistenza del numero complessivo dei votanti nella circoscrizione di Frosinone, delle schede contenenti voti validamente espressi per le liste circoscrizionali, dei voti validamente espressi per i candidati alla carica di presidente, dei voti validi solo per i candidati alla carica di presidente, del numero delle schede scrutinate, e del numero delle schede contestate e nulle - Violazione e/o falsa applicazione