Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-08-09, n. 202207030

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-08-09, n. 202207030
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202207030
Data del deposito : 9 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/08/2022

N. 07030/2022REG.PROV.COLL.

N. 00870/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 870 del 2014, proposto da B G in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola B G e Mauro s.s.;
B E, in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola “Cola” di B E e Daniele s.s.;
C D, in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola Campara Santo e Domenico s.s.;
C G in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola C G;
F R in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola F R, Luca e F Daniele s.s.;
G Luigi in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola G Luigi e Adriano s.s.;
M I in proprio e quale legale rappresentante dell’omonima Azienda Agricola;
P G in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola P G, Mario, Rino, Remo, Danzi, Lucia e Schiavoni Maria s.s.;
Sambinelli Angelo in proprio e quale legale rappresentante dell’omonima Azienda Agricola;
Scutari Ferdinando in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola Scutari Ferdinando, Mario e Silvano s.s.;
Trivini Bellini Carlo in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola Trivini Bellini Carlo e Claudio s.s.;
Turato Giovanni in proprio e quale legale rappresentante dell’omonima Azienda Agricola;
Vigna Enrico in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola Vigna Enrico e Moreno s.s.;
Zoni Dario in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola Zoni Dario e Fabio s.s.;
Zuanon Gino in proprio e quale legale rappresentante dell’omonima Azienda Agricola rappresentati e difesi dall’Avv E E elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Angela Palmisano, in Roma, via Tevere 46;

contro

AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ministero delle Politiche Agricole, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Caseificio Cantarelli Giuseppe s.r.l.;
Zanetti S.p.a.;
Eurolat Soc. Coop. a r. l.;
Latteria Sociale Mantova Soc. Coop a r. l.;
Vincenzo e Guido Bassi S.p.a.;
Sterilgarda Alimenti S.p.a.;
Aplam Produttori Latte Soc. Coop Alto Mantovano;
Dalla Bona S.p.a.;
Benatti Rosolino di Benatti Giulio e C;
Coop. Mantovana Produttori Latte;
Co.m.p.la. Consorzio Mantovano Produttori Latte, non costituiti in giudizio

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda ter . n. 5054/2013, in materia di compensazione quote latte.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza telematica del giorno 6 luglio 2022 il Cons. F G e uditi per le parti l’avv. M A, su delega dell’avv. E E, e l’avv. dello Stato A V;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il contenzioso in esame concerne i provvedimenti di compensazione nazionale riferiti alle annate lattiere 1997/1998 e 1998/1999, comunicati dall’Azienda per gli interventi sul mercato agricolo (AIMA), cui è subentrata l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) alla parte appellante, ai sensi dell’art. 1, comma 6, 8 e 9 della l. n. 118/1999 e art 1, commi 7 della legge 7 aprile 2000, n. 79;
la comunicazione AIMA prot. 4784/Comm. Liq a firma Commisario Liquidatore dott. D O dell’8 giugno 2000 e relativi allegati;
ogni alto atto connesso, presupposto e conseguenziale compresi gli atti ricevuti dai primi acquirenti e la nota prot. 4786 Comm. Liq.

Con ricorso al T.A.R. per il Lazio gli odierni appellanti impugnavano gli atti de quibus lamentando una serie di violazioni di legge, nonché di normativa comunitaria, oltre che eccesso di potere per difetto di istruttoria carenza di potere per l’avvenuta rettifica dei dati in mancanza di previsioni normative e disparità di trattamento.

2. Il T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. II ter , con sentenza n. 5054 del 20 maggio 2013 accoglieva il ricorso sulla parte relativa alle imputazioni degli interessi sul prelievo dovuto per la sola annata 1997/1998 e respingeva tutte le restanti censure proposte, compensando le spese di lite

3. Con ricorso in appello i ricorrenti hanno preliminarmente dedotto la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia su tutti i motivi di doglianza attorei e su punti decisivi della domanda giudiziale, con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c., difetto di motivazione e violazione dell’art. 9 della l. 21 luglio 2000, n. 205. Nel merito, hanno lamentato l’illegittimità comunitaria della normativa nazionale con riferimento ai Regolamenti CEE n. 3950/92 e n. 536/93 sotto plurimi profili, nonché la violazione di regole procedimentali (artt. 3 e 7 della l. n. 241/1990) e vizi formali.

4. Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio per resistere all’appello.

5. In data 27 agosto 2019 si sono costituiti in giudizio il sig. Zuanon Giorgio, il sig. Zuanon Fabio e la sig.ra Bertagna Ornella, quali eredi del sig. Zuanon Gino.

6. In data 9 maggio 2022 gli appellanti hanno versato in atti la copiosa giurisprudenza, nazionale e comunitaria, nel frattempo intervenuta sulla vicenda, tra cui la sentenza della Corte di Giustizia UE del 27 giugno 2019 in causa C-348/18, che ha sancito chiaramente la necessità che gli Stati membri che scelgono di quantificare il prelievo dovuto dai produttori previa compensazione tra le maggiori quantità prodotte con le quote inutilizzate, eseguano l’operazione in via lineare tra tutti, in base all’unico criterio stabilito dall’art. 2, par. 1 del Reg. (CEE) n. 3950/92, ossia « proporzionalmente ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore ».

7. All’udienza del 6 luglio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Il giudice di prime cure ha dichiarato il ricorso infondato, tranne che per la parte relativa all’errato computo degli interessi per l’annata lattiera 1997/1998, sulla base di considerazioni già svolte in numerose sentenze precedenti e riguardanti questioni analoghe. La tecnica redazionale utilizzata, basata per relationem sul rinvio ai numerosi precedenti intervenuti sulla materia delle quote-latte, consente di superare le presunte censure di nullità per non essersi il primo giudice occupato analiticamente di ogni singola questione, demandandone la completa ricostruzione, comunque effettuata, a quelli evocati in termini.

9. Nel merito per ciò che concerne il motivo di ricorso attinente alla determinazione del QRI, il Collegio ritiene superfluo ripercorrere nuovamente i passaggi salienti della vicenda giuridica delle quote latte, della quale non solo il giudice di prima istanza, ma anche questo Consiglio si è occupato più volte funditus , risolvendo pienamente anche le questioni sollevate nell’attuale controversia, nel lungo tempo in cui queste ultime sono state proposte, in ogni possibile combinazione argomentativa.

10. Non risulta invece conforme a normativa comunitaria la fase di determinazione del prelievo supplementare a seguito dell’avvenuta compensazione nazionale, in quanto la normativa nazionale applicata impatta inevitabilmente con i principi di recente affermati dalla Corte di Giustizia U.E. (sez. VII, 27 giugno 2019) in esito a quesito formulato da questo Consiglio di Stato (ordinanza n. 3074 del 2018).

Nello specifico, il meccanismo di compensazione basato su categorie prioritarie, cui si riferisce il richiamato art. 1, comma 8, del d.l. n. 43 del 1° marzo 1999, convertito, con modificazioni, dalla l. 118/1999, si pone in palese contrasto con l’art. 2 del Reg. n. 3950/1992.

11. La Corte di Giustizia infatti ha riconosciuto che, sebbene, il regolamento lasciasse agli Stati Membri la scelta se procedere o meno ad una riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento complessivo a favore dei produttori che avevano effettuato delle consegne eccedentarie, ciò non comportasse una libertà dello stesso nell’individuazione delle modalità con cui procedere alle riassegnazioni, che con riguardo al periodo fino al 2001 doveva essere effettuata in modo proporzionale e non secondo criteri di priorità fissati dallo stato membro.

12. La Corte ha affermato (ai paragrafi 35-37) quanto di seguito testualmente si riporta : « […] risulta dall’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92, nonché dall’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 536/93 che lo Stato membro dispone della facoltà di procedere alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati alla fine del periodo, o a livello nazionale, direttamente ai produttori interessati, o a livello degli acquirenti affinché detti quantitativi vengano ripartiti tra i produttori in questione. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dal governo italiano, l’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92, pur concedendo agli Stati membri la facoltà di riassegnare i quantitativi di riferimento inutilizzati alla fine del periodo, non li autorizza a decidere in base a quali criteri tale riassegnazione debba essere effettuata. Infatti, risulta dalla formulazione stessa della disposizione suddetta che, qualora uno Stato membro decida di procedere alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, tali quantitativi vengono ripartiti in modo “proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore ».

13. E’ stata in tal modo smentita la tesi prospettata dallo Stato italiano circa l’indifferenza dell’utilizzazione di altri criteri rispetto ai principi europei di proporzionalità, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, sottolineando (ai paragrafi da 38 a 46 della sentenza) quanto segue: « L’argomento del governo italiano, secondo cui la disposizione summenzionata non stabiliva nulla circa i criteri della riassegnazione stessa e menzionava il criterio proporzionale soltanto ai fini di regolare i calcoli che l’acquirente avrebbe dovuto operare qualora fosse spettato a lui applicare il prelievo a carico dei produttori, è espressamente contraddetto dalla giurisprudenza della Corte. Infatti, la Corte ha già statuito che risulta chiaramente da tutte le versioni linguistiche dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92 che è senz’altro la ripartizione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, vale a dire la riassegnazione di tali quantitativi, a dover essere effettuata in modo “proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore” e che il contributo dei produttori al pagamento del prelievo dovuto è, quanto ad esso, stabilito in base al superamento del quantitativo di riferimento di cui dispone ciascun produttore (sentenza del 5 maggio 2011, K und T E e a., C-230/09 e C-231/09, EU:C:2011:271, punto 64) ».

14. Dalle statuizioni della Corte di Giustizia discende dunque che il meccanismo di “compensazione-riassegnazione” applicato dall’Amministrazione italiana è stato alterato dall’utilizzazione di un criterio normativo nazionale non conforme al dettato europeo.

15. Le considerazioni sin qui esposte rivestono valenza assorbente rispetto agli ulteriori motivi di impugnazione dedotti dall’appellante.

In dipendenza di tutto quanto detto e in riforma della sentenza qui impugnata, la disciplina della compensazione nazionale contenuta nell’art. 1, del d.l. 1°marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 aprile 1999, n. 118, va pertanto disapplicata agli effetti della risoluzione della presente controversia, e - conseguentemente – i provvedimenti impugnati in primo grado devono essere annullati in parte qua, salve e riservate restando le ulteriori determinazioni di competenza dell’Amministrazione appellata.

16. Circa la richiesta di istanze istruttore, di rimessione pregiudiziale alla Corte di Giustizia nonché l’istanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale tutte avanzate da parte appellante deve darsi atto che la cospicua giurisprudenza tanto sovranazionale che nazionale formatasi medio tempore sul punto rende superfluo ogni altro accertamento.

17. In ordine alla richiesta di risarcimento del danno questa risulta generica e pertanto non può essere comunque accolta.

18. In ragione delle difficoltà interpretative della disciplina nazionale e comunitaria, nonché dell’originaria incertezza giurisprudenziale e della complessità della materia, si possono compensare le spese del doppio grado di giudizio.

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