Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2019-11-22, n. 201905782

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2019-11-22, n. 201905782
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201905782
Data del deposito : 22 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/11/2019

N. 08557/2019 REG.RIC.

N. 05782/2019 REG.PROV.CAU.

N. 08557/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8557 del 2019, proposto da


RICCARDO AQUILINI, L A, F B, L B, S B, M B, E C, E C, S C, E C, D C, C C, I D F, E D, B F, S G, M I, A O, C P', CUDIA PEZZETTONI, CRISTINA ROSSI, FRANCESCA ROSSI, MARTA ROTINI, CUDIA SCATENA, FRANCESCA SCHIARETTA, NICOLE SCHIARETTA, FEDERICA SDOGA, MARIA ANTONIETTA TERMINI, AGNESE TESTASECCA, SILVIA TODINI, GAETANA VENEZIANO, rappresentati e difesi dall’avvocato Carlo Viola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio De Angelis in Roma, via Montevideo, 10;


contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LAZIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL’UMBRIA, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 2331 del 2019


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2019 il Cons. Dario Simeoli e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Pecorilla su delega dell'avv. Carlo Viola e l'avvocato dello Stato Marco Stigliano Messuti;


Rilevato che:

- gli odierni appellanti, docenti in possesso di un diploma di maturità magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2000/2001, hanno impugnato:

i ) il bando di concorso pubblicato in G.U. in data 9.11.2018, con cui è stato indetto il “Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di per sonale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno”, nella parte in cui, all’art. 3, stabilisce come requisito di ammissione oltre al possesso del titolo di abilitazione (diploma in scienze della formazione primaria e diploma magistrale conseguito entro l’a.a. 2001/2002) l’aver svolto negli ultimi otto anni scolastici almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuativo, presso le istituzioni scolastiche statali;
istituzioni scolastiche statali;
nonché nella parte in cui, all’art. 4, prescrive che i prescrive che i candidati debbano presentare la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente mediante il sistema telematico POLIS predisposto dal MIUR;

ii ) il decreto ministeriale del 17.10.2018, pubblicato in GU in data 26.10.2018, con cui il MIUR ha disciplinato le 17.10.2018, pubblicato in GU in data 26.10.2018, con cui il MIUR ha disciplinato le modalità di espletamento del concorso straordinario, nella parte in cui, agli artt. 1 e 6, stabilisce come requisito di ammissione, oltre al possesso del titolo di abilitazione (diploma in scienze della formazione primaria e diploma magistrale conseguito entro l’a.a. 2001/2002) l’aver l’aver svolto negli ultimi otto anni scolastici almeno due anni di servizio specifico, anche non continuativo, presso le istituzioni scolastiche statali;
;

Ritenuto, ad un primo esame tipico della presente fase cautelare, che:

- l’appello cautelare non è assistito dal fumus boni iuris ;

- il requisito ulteriore costituito dall’aver svolto almeno due annualità di servizio specifico nella scuola statale negli ultimi otto anni scolastici sono imposti dalla fonte primaria rappresentata dall’art. 4, comma 1- quinquies , del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, come convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;

- la valutazione della legittimità costituzionale di tale norma non può prescindere dal fatto che non esiste un divieto costituzionale di leggi a contenuto particolare o concreto, salvo il limite della ragionevolezza (cfr. Corte Costituzionale n. 382 del 2008);
nonché dalla considerazione che si è al cospetto di un concorso straordinario volto a sanare la posizione dei diplomati magistrali ante 2001/2002, sicché, ad un giudizio sommario proprio della presente fase cautelare, il requisito consistente nella necessità di aver maturato una specifica anzianità di servizio e che tale servizio sia stato svolto nella scuola statale non appare irragionevole ( ex multis , ordinanza n. 3440 del 2019);

- in riferimento a quest’ultima questione, la Sezione (ordinanze 2869, 2870, 2866, 2867 del 2019) ha già avuto modo di escludere l’arbitrarietà della discriminazione, posto che l’intenzione del legislatore è quella di incidere sul sistema dei docenti che lavorano presso il sistema delle istituzioni scolastiche statali, al fine di garantirne il riassorbimento, tenuto altresì conto che la distinzione rispetto agli istituti scolastici paritari appare giustificata anche dal diverso meccanismo di selezione che interessa le scuole paritarie rispetto a quelle statali (cfr. ordinanza 2573 del 2019);

- le spese di lite della presente fase processuale vanno compensate, in ragione della particolarità della vicenda;

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