Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-07-14, n. 201104295
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Testo completo
N. 04295/2011REG.PROV.COLL.
N. 07291/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7291 del 2006, proposto da:
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
A R, C A, M A, C A, G A, A A, M A, M A R, B A, F A, M A, F A, D'Alessio Ascanio, M B, B B, P C, B C, G C, V C, M C, M C, M D, L D, S D, M D, Seveso Davide A., Protopapa Delano, Tenisci Dino, Ramiri Domenico, Di Giacopo Elena, Alverdi Emanuele, Marchese Maria Elena erede di Emilio Marchese, Moroni Maria Piera erede di Emilio Marchese, Xaiz Ernesto, Comisso Ettore, Zaopo Ezio, Marcuzzi Iogna Fabio, Mauri Fabio, Forcella Felicia, Granata Ferdinando, Viti Ferdinando, Imbriani Fernando, Bavuso Filippo, Pedretti Flavio, Prina Flavio, Sala Danna Flavio, Scoca Franca, De Fontes Francesco, Leone Francesco, Cristiano Francesco T., Di Gianvittorio Germano, Carminati Gian Pietro, Fantauzzi Gianluca, Scala Gianluca, Lupi Gino, Carrozzo Giorgio, Bettoni Giovanni, Cossu Giovanni, Lietti Giovanni, Mocerino Giovanni, Coppa Giuliano, Brebbia Giuseppe, Lanza Giuseppe, Messina Giuseppe, Renzi Giuseppe, Restaino Giuseppe, Lupoli Ivan, Lella Leonardo, De Vitis Leonildo, Savoca Lorena, Valeri Luca, Cellura Luciano, Lazzaretto Luciano, Chenet Lucio, Conforti Lucio, Alfarano Luigi, Amalfitano Luigi, De Michele Luigi, Spagnolo Luigi, Veda Luigi, Chirulli Marcello, Cortese Marcello, Boldini Marco, De Nuccio Marco, Leo Maria Assunta, Mangione Mariarosa, Braca Marina, Costa Marino, Facchinelli Marino, Gabelli Mario, De Nicola Massimiliano, De Pietro Massimo, Mazzini Massimo, Longheu Massimo R., Riccardi Massimo, Fasoli Maurizio, Torquati Gritti Maurizio, Inama Mauro, Moro Maximilian, Cordella Micheel, Giaracuni Michele, Polino Milva, Familiari Natalino, Beltramelli Nicola, D'Ambrosio Nicola, Teotonico Nicola, Devetti Paola, Appaluso Paolo, Costantin Paolo, Carta Pasquale, Leuzzi Pierluigi, Lo Grillo Pietro, Di Stefano Raffaele, Fattorini Renato, Martinelli Roberto, Pagliari Roberto, Turi Roberto, Riso Rosario, Rocci Salvatore, Sanna Salvatore, Filippozzi Sandro, Pandolfi Serafino, Folini Sergio, Babuin Stefano, Beltramelli Stefano, Bottelli Stefano, Moro Stefano, Danelutti Tullio, Alessi Umberto, Cuda Umberto, Tagliaferri Vincenzo, Sgambati Vitro, Giani Enzo, Ranieri Pasquale, F A, rappresentati e difesi dagli avv. Gabriele C, Elena Pulici, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13; Grieco Achille, Camassa Alfredo, Loria Antonio, Ghilotti Claudio, Cornelli Dario, Bembo Francesco, Mincione Francesco, Calo' Mario, Lucaccioni Mario, Panieri Pasquale, Di Martino Raffaele;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO, SEZIONE I, n. 1249/2006, resa tra le parti, concernente ADEGUAMENTO DELL'ASSEGNO DI BASE DI CONFINE IN FRANCHI SVIZZERI
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2011 il Cons. A M e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Basilica e l'avvocato L per delega dell'avvocato C;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. A R ed altri 143 funzionari ed ex funzionari della Polizia di Stato in servizio presso la Polizia di frontiera di Chiasso, adivano il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia per il riconoscimento del diritto a percepire, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 7, comma 5, l. 28 dicembre 1989, n. 425, l'adeguamento dell'assegno base di confine in franchi svizzeri di cui all'art. 2 della stessa legge per gli anni 1991-1992.
Il giudice adito accoglieva con sentenza n. 1249/2006, il ricorso suddetto.
A giudizio del Tribunale amministrativo, l'assegno di confine, la cui natura non retributiva è dichiarata dalla norma e confermata dalla giurisprudenza (v. tra tutte Cons. Stato, IV, 6 aprile 1999, n. 525 e Cons. Stato, IV, 15 settembre 2003, n. 5159), non ricadeva nel blocco della rivalutazione