Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-11-07, n. 202408914
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Testo completo
Pubblicato il 07/11/2024
N. 08914/2024REG.PROV.COLL.
N. 03339/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3339 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Mantova, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. 776/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Mantova e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2024 il Cons. R S e uditi per le parti gli avvocati;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS- ha impugnato dinanzi al T.a.r. per la Lombardia, Brescia, il provvedimento prot.-OMISSIS-/Antimafia del 04/08/2022, con il quale la Prefettura di Mantova ha disposto l’applicazione, per la durata di 1 anno, delle misure di prevenzione collaborativa ai sensi dell’art. 94 bis del D.lgs. 159/2011, consistenti in obblighi di comunicazione (relativi ad atti di disposizione, acquisti o cessioni, finanziamenti, stipula di contratti di associazione) nonché nell’utilizzo di un conto corrente dedicato.
2. La Prefettura ha motivato la prognosi di potenziale agevolazione occasionale, posta a fondamento del provvedimento impugnato, valorizzando una pluralità di elementi sintomatici, riferibili, in particolare, ai legami familiari della legale rappresentante della società Sig.ra -OMISSIS--, alla condizione di controindicazione del personale impiegato nell’impresa, alle cointeressenze economiche con altre attività imprenditoriali ed agli aspetti reddituali delle operazioni e degli investimenti del gruppo familiare -OMISSIS---OMISSIS-.
3. La società ha censurato il provvedimento sotto il profilo istruttorio e motivazionale, lamentando che Prefettura aveva irragionevolmente desunto il pericolo di condizionamento mafioso dai soli legami familiari della titolare - da ritenersi tuttavia risalenti e non più espressivi di un concreto pericolo di contaminazione - nonché dalla presenza, tra i dipendenti dell’impresa, di soggetti pregiudicati, facendo tuttavia riferimento a condanne risalenti nel tempo ed estranee al novero dei cd. “reati spia”.
Sotto distinto profilo, la ricorrente ha dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Prefettura, nonché, a monte, dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, gli investimenti effettuati dal gruppo imprenditoriale -OMISSIS- - -OMISSIS- dovevano ritenersi pienamente congrui e proporzionati rispetto alle capacità reddituali dei disponenti, che avevano impiegato risorse provenienti da attività lecite.
4. Il Tribunale amministrativo regionale, con la sentenza impugnata, ha respinto il gravame, ritenendo la valutazione prefettizia attendibile, congrua e proporzionata.
5. Avverso la decisione la società ha interposto appello, lamentando, con articolato motivo di ricorso: “ Error in iudicando et in procedendo. Violazione dell’art. 24 Cost. Violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia. Violazione del D.lgs. n. 159/2011. Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, 3 di cui al comb. disposto ex art. 97 Cost. e L. 241/90 – Eccesso di potere per omessa istruttoria e motivazione. Sviamento .”
L’appellante, riproponendo le censure già respinte in primo grado, ha ribadito che tutti i fatti ricondotti al contesto familiare di -OMISSIS- -OMISSIS-dovevano ritenersi risalenti nel tempo ed inidonei ad esprimente un pericolo di condizionamento attuale e concreto, precisando che il coniuge di questa (-OMISSIS--OMISSIS-) non aveva riportato condanne per reati di stampo mafioso, così come gli altri membri del gruppo familiare e dipendenti della società non erano stati condannati per “reati spia”.
Quanto alle attività imprenditoriali riconducibili alla Sig.ra -OMISSIS- ed ai negozi giuridici ad esse connesse, l’appellante ha insistito sulla legittimità di tutte le operazioni finanziarie contestate, effettuate con legittime fonti di guadagno, accantonate negli anni dai coniugi -OMISSIS-/-OMISSIS-, nonché da -OMISSIS--OMISSIS- e da -OMISSIS-.
6. La Prefettura di Mantova si è costituita con argomentata e documenta memoria difensiva, opponendosi all’appello e chiedendo la conferma della decisione impugnata.
7. All’udienza pubblica del 11 luglio 2024 l’appello è stato introitato per la decisione.
8. L’appello non è fondato.
9. Nel presente giudizio è impugnato il provvedimento del Prefetto di Mantova emesso ai sensi dell'art. 94 bis del d.lgs. n. 159 del 2011 (“Misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale”), ai sensi del quale:
“ 1. Il prefetto, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive all’impresa, società o associazione interessata, con provvedimento motivato, l’osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una o più delle seguenti misure:
a) adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, atte a rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale;
b) comunicare al gruppo interforze istituito presso la prefettura competente per il luogo di sede legale o di residenza, entro quindici giorni dal loro compimento, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali conferiti, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, di valore non inferiore a 5.000 euro o di valore superiore stabilito dal prefetto, sentito il predetto gruppo interforze, in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume di affari dell’impresa;
c) per le società di capitali o di persone, comunicare al gruppo interforze i finanziamenti, in qualsiasi forma, eventualmente erogati da parte dei soci o di terzi;
d) comunicare al gruppo interforze i contratti di associazione in partecipazione stipulati;
e) utilizzare un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, per gli atti di pagamento e riscossione di cui alla lettera b), nonché per i finanziamenti di cui alla lettera c), osservando, per i pagamenti previsti dall’articolo 3, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, le modalità indicate nella stessa norma.