Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-03-16, n. 202001882

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-03-16, n. 202001882
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202001882
Data del deposito : 16 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/03/2020

N. 01882/2020REG.PROV.COLL.

N. 09633/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso di registro generale numero 9633 del 2018, proposto dalla S.r.l. Immobiliare Due Zeta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M G e C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.

contro

I signori P D R e G M, rappresentati e difesi dagli avvocati F A e G P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G P in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14.
Il Comune di Mira, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati D C e L G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L G in Roma, via Giuseppe Pisanelli, n. 2.

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sezione seconda, n. 513 del 15 maggio 2018, resa tra le parti, concernente l’impugnazione del permesso di costruire rilasciato al vicino.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori P D R e G M e del Comune di Mira;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2019 il consigliere Daniela Di Carlo e uditi per le parti gli avvocati Federico Mazzella (su delega dell’avvocato M G), G P e L G;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Gli appellati hanno impugnato il permesso di costruire n. 64 del 2017 rilasciato dal Comune di Mira in favore della società Immobiliare Due Zeta per la realizzazione delle seguenti opere: “ Demolizione fabbricato esistente, ricostruzione con ampliamento secondo indice PRG e piano casa, per realizzare fabbricato residenziale di un piano interrato e 4 piani fuori terra per complessivi 14 alloggi ”, in variante essenziale al precedente permesso di costruire n. 600 del 2013.

L’immobile oggetto dell’intervento edilizio è sito nel Comune di Mira, in Zona B.

Sul terreno era presente un fabbricato unifamiliare, risalente agli anni Sessanta del secolo scorso, avente una volumetria pari a mc. 983,12.

Il lotto complessivamente inteso, sulla base dell’indice di edificabilità di zona previsto dallo strumento urbanistico generale, esprimeva –oltre all’esistente- un’ulteriore potenzialità volumetrica, non utilizzata, pari a metri cubi 1.697,79 (e così per complessivi, in astratto, mc. 2.680,91).

Il permesso di costruire n. 600 del 2014 (rispetto al quale quello attualmente impugnato rappresenta una variante) aveva consentito la costruzione di un nuovo complesso residenziale per totali mc. 3.123,07, realizzabile mediante la demolizione della villetta esistente e la costruzione della cubatura ammessa dal piano urbanistico generale, oltre all’ampliamento percentuale previsto dall’art. 3 del Piano casa bis e calcolato sul fabbricato esistente da demolire.

Queste opere non sono mai state realizzate.

Il nuovo permesso di costruire, oggi impugnato, prevede invece la realizzazione di un complesso immobiliare di 14 unità abitative, per totali mc. 4.131, 95.

Il raggiungimento di tale cubatura è stato così calcolato:

- ricostruzione del volume esistente: mc. 983,12;

- applicazione dell'ampliamento percentuale del 70 per cento dell'esistente (ossia il 70% di mc. 983,12) ex art. 3 del Piano casa ter : mc. 688,18;

- costruzione della residua volumetria espressa dal lotto in base allo strumento urbanistico generale: mc. 1.697,79;

- applicazione dell'ampliamento percentuale del 45 per cento sulla residua cubatura espressa dal lotto (ossia il 45% di metri cubi 1.697,79) ai sensi dell'art. 2, commi 1, 5 e 5- bis del Piano casa ter : mc. 764.

Il Comune ha ritenuto computabile -ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 2 e all’art. 9, comma 6, della legge regionale n. 14 del 2009- anche questa volumetria residua, perché la stessa era stata oggetto del progetto presentato entro il 31 ottobre 2013.

2. Il T Veneto, con la sentenza di cui in epigrafe:

a) ha respinto la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse a ricorrere in capo ai vicini;

b) ha accolto i primi quattro motivi di ricorso ed ha assorbito i restanti (i motivi quinto e sesto);

c) per l’effetto, ha annullato l’impugnato permesso di costruire;

d) ha condannato il Comune di Mira e la società controinteressata al pagamento delle spese di giudizio, liquidandole a carico di ciascuno nella misura di euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

3. La società Immobiliare Due Zeta ha appellato la sentenza, deducendo le seguenti censure.

3.1. In rito: relativamente al rigetto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione e d’interesse ad agire - Eccesso di potere per difetto di motivazione;
motivazione erronea, inidonea, insufficiente e generica;
erronea valutazione e falsa rappresentazione della realtà di fatto.

Il criterio della vicinitas non potrebbe ex se radicare la legittimazione al ricorso e i ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare il pregiudizio subito, anche in termini di eventuale diversa percezione della vivibilità della zona.

3.2. Nel merito: relativamente all’asserita erroneità del calcolo della volumetria assentita con il titolo edilizio impugnato.

Questo motivo di appello si articola in tre diverse censure.

1) Violazione di legge con riferimento all’art. 112 c.p.c., vizio di ultrapetizione .

Il T sarebbe andato ultra petita nella parte in cui ha statuito che “ la legge regionale sul piano casa consente l’ampliamento, riferito a porzioni dell’immobile esistente, solo se non è possibile realizzare l’ampliamento utilizzando le ordinarie previsioni di piano regolatore” e, pertanto, “il Comune di Mira non può applicare oltre l’ampliamento di metri cubi 688,18 la cubatura di metri cubi 1.697,79, ma la cubatura data dalla differenza tra 1.697,79 e l’ampliamento di mc. 688,18 ossia mc. 1009,61 ”.

L’errore di calcolo della volumetria sarebbe stato autonomamente ravvisato dal T, in assenza di uno specifico motivo di impugnazione da parte dei ricorrenti.

2) Violazione di legge con riferimento agli artt. 2 e 3 del c.d. piano casa (l.r.v. n. 14/2009);
eccesso di potere per erronea e falsa interpretazione ed applicazione di legge, artt. 2 e 3 della l.r.v. n. 14/2009;
violazione dell’art.

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