Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-01-20, n. 202300731

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-01-20, n. 202300731
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202300731
Data del deposito : 20 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/01/2023

N. 00731/2023REG.PROV.COLL.

N. 05979/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5979 del 2018, proposto da
Centro di Produzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato V P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Rocca di Papa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato P A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ente Parco Regionale dei Castelli Romani, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, n. 5258/2018.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rocca di Papa;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 gennaio 2023 il Cons. Ugo De Carlo nessuno è presente per le parti e viste altresì le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La società appellante ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il ricorso all’annullamento dell’ordinanza del Comune di Rocca di Papa n.135 del 12 agosto 2003 di demolizione di opere abusive e di rimozione degli impianti e delle antenne esistenti oltre al risarcimento dei danni.

2. Il Comune di Rocca di Papa aveva ordinato la demolizione delle opere abusive, consistenti nei box e nei tralicci relativi alle trasmissioni delle emittenti, tra cui quella di cui è titolare la società ricorrente, perché realizzati in assenza di titolo edilizio, in zona di p.r.g. di inedificabilità assoluta, sottoposta a vincolo paesaggistico, a vincolo storico monumentale in base al r.d. 614 del 1909, inclusa nel perimetro del Parco regionale dei Castelli Romani.

3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso sul rilievo assorbente della natura abusiva dell’impianto radiofonico realizzato dalla società odierna appellante in mancanza di titolo edilizio, giacché occorre il permesso di costruire anche per l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione ed era comunque necessario anche acquisire il parere della Soprintendenza alla luce dei vincoli esistenti. Per tale motivo era stata considerata irrilevante sia l’esistenza di un preesistente diritto di superficie, sia la mancata approvazione del piano territoriale di coordinamento, per cui non sarebbe stato ancora concretamente individuato un sito alternativo.

4. L’appello consta di cinque motivi.

4.1. Il primo motivo di appello contesta la mancata considerazione dell’esistenza del diritto di superficie affermata dal primo giudice poiché, alla luce della decisione a suo tempo assunta dal Comune di espropriare il terreno su cui insistono gli impianti concedendo un diritto di superficie, si era creato un legittimo affidamento. Il Comune aveva riconosciuto, dunque, il carattere di pubblica utilità delle postazioni radiotelevisive già esistenti all'epoca della delibera n. 69 del 24 aprile 1996, fra cui anche quella della Centro di Produzione. Il diritto di superficie a suo tempo richiesto era maturato per silenzio-assenso. Vi è, infine, contraddizione tra il riconoscimento del diritto di superficie e l’ordine di demolizione.

4.2 Il secondo motivo di impugnazione lamenta che la sentenza non abbia dato rilievo all’errore della ordinanza impugnata nella parte in cui ha invitato l’odierna appellante a traferire il proprio impianto radiofonico in altro sito, dando per presupposta l’esistenza del Piano Territoriale di Coordinamento per la localizzazione degli impianti di emittenza radiofonica, piano che riguarda esclusivamente le frequenze televisive. Il giudice di prime cure non ha valutato che mancava un contemperamento degli interessi pubblici laddove si ordini la demolizione di impianti senza indicare un possibile sito alternativo per proseguire le trasmissioni.

4.3, Il terzo motivo ribadisce la necessità della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo nonostante la natura vincolata del provvedimento, dal momento che l’appellante avrebbe potuto fornire elementi utili all’Amministrazione ai fini di una ponderata valutazione della fattispecie come la possibilità di installare il proprio impianto su un traliccio di diverse dimensioni ovvero di mantenere l’impianto fino all’individuazione di altro sito.

4.4. Il quarto motivo deduce la violazione della legge 10/77, della 1. 47/85 e del d.l. 398/93, poiché l'amministrazione ha fatto riferimento ad un quadro normativo non più vigente all’epoca della realizzazione dell'opera dal momento che la necessità di un titolo per l’installazione di impianti radiofonici fu introdotta con la legge 223/1990 e ribadita anche con il Regolamento regionale n.1 del 21.2.2001. Nondimeno, si osserva che la predetta normativa nulla disponeva per gli impianti già realizzati, con la conseguenza che questi potevano dunque proseguire nel loro esercizio purché censiti ex art. 32, legge 223/90.

4.5. Il quinto motivo denuncia l’illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto carente il titolo concessorio, sebbene non fosse necessario secondo la normativa vigente ratione temporis ex art. 7, l. 94/1982 e 48, l. 457/1978.

5. Si è costituito in giudizio il Comune di Rocca di Papa, chiedendo il rigetto dell’appello.

6. L’appello è infondato.

L’ordinanza impugnata è già stata oggetto di alcune pronunce all’esito di ricorsi presentati da altre emittenti che avevano impianti costruiti sul monte Cavo Vetta che hanno sempre confermato la legittimità dell’atto comunale.

La società appellante ha la postazione di trasmissione sul traliccio 10 che insiste sulla particella comunale n. 905 in Foglio 11, ed utilizza il box 11 ubicato su una striscia di terreno catastalmente rubricata come “ strade pubbliche ”.

Il P.R.G. tuttora vigente è quello del 1974 che qualifica l’area del monte Cavo Vetta come Zona V2 “ area verde con inedificabilità assoluta ”;
secondo il P.T.P.R. vigente l’area è regolamentata dall’art. 24 come “ boscata non compromessa ”. Su di essa esistono diversi tipi di vincoli: ambientale, paesaggistico, idrogeologico, storico monumentale e sismico.

6.1. Il primo motivo non merita accoglimento, non solo perché come correttamente affermato nella sentenza impugnata l’esistenza di un diritto di superficie non fa venir meno l’illegittimità edilizia dell’impianto, ma anche per il fatto che il diritto reclamato non esiste. La sentenza 69 del 2010 del Tribunale di Velletri ha dichiarato risolto l’accordo transattivo stipulato tra l’appellante ed il Comune di Rocca di Papa in data 24 maggio 2002 che era l’atto su cui si fonda il preteso diritto di superficie.

6.2. La mancata approvazione del Piano Nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica non poteva impedire al Comune di adottare provvedimenti sanzionatori in materia edilizia poiché non aveva alcun onere di individuare una postazione alternativa e l’invito a spostare gli impianti anziché semplicemente a demolirli deriva dal fatto che l’illegittimità non riguardava gli impianti ma solo la loro collocazione.

6.3. Il terzo motivo è infondato in quanto non tiene conto della costante giurisprudenza sull’irrilevanza dell’avviso di avvio del procedimento relativamente alle ordinanze di demolizione che hanno natura vincolata.

6.4. Il quarto ed il quinto motivo non possono essere accolti poiché anche prima dell’approvazione della legge 223/1990 era necessario munirsi di un titolo edilizio: l’art. 32 di detta legge consentiva la prosecuzione dell’esercizio della radiodiffusione purché fosse fatta domanda per la concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, ottenuta la quale era necessario munirsi di un titolo edilizio ex art. 4 l. 10/1977. Peraltro l’art. 3, comma 1 lett. e) punto 4, del d.P.R. 380/2001 dispone chiaramente che rientri negli interventi di nuova costruzione che necessitano di permesso di costruire "l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione ".

7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

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