Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-09-30, n. 202407845
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Testo completo
Pubblicato il 30/09/2024
N. 07845/2024REG.PROV.COLL.
N. 09330/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9330 del 2023, proposto dall’Associazione culturale “La Maggiolina”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato A S, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Alberico II, n. 4 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato F G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Vista l’ordinanza di questa Sezione n. 1004 del 20 marzo 2024;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 settembre 2024 il Cons. Brunella Bruno;
Nessuno è comparso per le parti;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’appellante impugna la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il TAR per il Lazio – prescindendo dall’eccezione di irricevibilità per tardività sollevata dall’amministrazione comunale –, ha respinto il ricorso da essa proposto avverso la determina dirigenziale adottata da Roma Capitale, avente ad oggetto la riacquisizione “ degli spazi di proprietà capitolina siti in Roma Via Roberto Bencivenga n. 1 primo piano e piano terra (superficie coperta Mq 444) utilizzati dall’Associazione La Maggiolina ”.
Sotto il profilo fattuale, ai fini che in questa sede rilevano, si evidenzia che l’associazione odierna appellante ha ottenuto nel 1997 il titolo concessorio avente ad oggetto l’unità immobiliare in questione, al fine di svolgere attività sociale, assistenziale ricreativo, culturale e sportivo; tale titolo è stato rinnovato nel 2009, con scadenza nella data del 13 gennaio 2012. A seguito di sopralluogo eseguito dall’amministrazione nel 2011 è emerso lo svolgimento negli spazi in concessione di lezioni e corsi universitari previo pagamento di un corrispettivo mensile, oltre all’organizzazione di eventi musicali asseritamente non compresi nell’attività statutaria. Sempre nel 2011, l’Associazione ha richiesto un ulteriore rinnovo della concessione e in esito anche ad attività di accertamento espletate dall’ente, quest’ultimo ha diffidato la medesima, con nota del 18 marzo 2015, a provvedere al pagamento dei canoni insoluti, comunicando l’avvio del procedimento avente ad oggetto la riacquisizione del bene. A detta nota ha fatto seguito la formulazione da parte dell’Associazione di una nuova richiesta di rinnovo della concessione, già scaduta nel 2012, nonché della possibilità di accedere ad una nuova rateizzazione del debito accumulato. L’amministrazione comunale ha, quindi, notificato alla società il provvedimento di diniego della domanda di rinnovo della concessione, procedendo anche a disporre, con determinazione n. 194 del 30 giugno 2016, la riacquisizione del bene in sua proprietà, con adozione di ulteriori determinazioni riferite alla determinazione del quantum dovuto dall’associazione e all’occupazione sine titulo del bene.
Con la sentenza appellata il primo giudice, previo accertamento della natura del bene oggetto del provvedimento, ricompreso nel patrimonio indisponibile dell’amministrazione, ha, in sintesi, concluso per l’infondatezza delle censure dedotte, stante la scadenza del titolo concessorio sin dalla data del 13 gennaio 2012 e la doverosità del recupero della disponibilità del bene a beneficio della collettività e per ripristinare la legalità,