Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2010-06-25, n. 201004073
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 04073/2010 REG.DEC.
N. 09550/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso r.g.n. 9550/2009, proposto dal:
Comune di Ferrara, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti E N e G O, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, piazza Cola di Rienzo, 69;
contro
Immobiliare Marconi s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti L M ed A Vni, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Federico Confalonieri, 5;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. Emilia-Romagna, sezione II, n. 00878/2009, resa tra le parti e concernente la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti costituiti da pneumatici .
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Immobiliare Marconi s.r.l.;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2010, il Consigliere di Stato Aldo SCOLA ed uditi, per le parti, gli avv.ti Orlando e Andrea Manzi, per delega di L M;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO
A) - La Immobiliare Marconi s.r.l. aveva concesso in locazione alla “Eco 3 s.r.l.” un immobile per attività di stoccaggio, triturazione e trasformazione di pneumatici fuori uso.
Il comune di Ferrara, con ordinanza contingibile ed urgente del 29.4.2005, ordinava alla conduttrice di attenersi a precise modalità operative e di smaltire i pneumatici in eccesso.
Successivamente, la Eco 3 sottoponeva al comune il programma di smaltimento, che il Servizio ambiente del Comune, con nota del 22 luglio 2005 n. 62240, riteneva adeguato.
Nel 2006 interveniva la dichiarazione di fallimento della Eco 3, con conseguente interruzione nell’esecuzione del suddetto piano.
La curatela fallimentare procedeva alla liquidazione dell’attivo fallimentare, ma non alla cessione dei pneumatici in deposito, per cui la Immobiliare Marconi rifiutava di accettare la restituzione dell’immobile già affittato alla fallita Eco 3, sostenendo che spettava al curatore liberare l’immobile dai pneumatici e riconsegnare il bene libero da persone e cose.
Il comune di Ferrara, a questo punto, (con atto del dirigente il Servizio ambiente l P.G. n. 64663/2008 del 24.07.2008), ai sensi dell'art. 192, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ordinava alla Immobiliare di provvedere alla rimozione ed al successivo smaltimento dei rifiuti (pneumatici) presenti nell'immobile di sua proprietà, ritenendola responsabile quale proprietaria dell’immobile, per non aver esercitato la dovuta vigilanza sull’attività della conduttrice e “non aver denunciato preventivamente il fatto”.
B) - Avverso detto provvedimento presentava ricorso al T.a.r. la Immobiliare Marconi, sostenendo la propria estraneità e deducendo l’illegittimità dell'ordinanza
Si costituiva in giudizio il comune intimato, che concludeva per il rigetto del ricorso, dopo di che l'istanza cautelare veniva accolta .
Il ricorso era poi accolto anche nel merito, con la sentenza in epigrafe appellata dal comune di Ferrara per erroneità, falsa applicazione di norme (art. 192 comma 3 del d.lgs n.152/2006; art. 174, comma 2, trattato Unioni europee, ed art. 3-ter, d.lgs. n. 4/2008, oltre agli artt. 14 e 17, d.lgs. n. 22/1997) e travisamento dei presupposti di fatto,