Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-02-10, n. 201700573

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-02-10, n. 201700573
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201700573
Data del deposito : 10 febbraio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/02/2017

N. 00573/2017REG.PROV.COLL.

N. 01432/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1432 del 2016, proposto dalle società Unigra' s.r.l., Surgital s.p.a., Golfera in Lavezzola s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica rappresentati e difesi dagli avvocati G C C.F. CRLGTT82D45A944O, A C C.F. CRLNTN48L06A944G, con domicilio eletto presso Adriano Giuffrè in Roma, via De Gracchi N.39;



contro

Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’ avvocato G P C.F. PLTGTN64D18A462X, Fabrizia Senofonte C.F. SNFFRZ69P64F839K, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri 5;
Provincia di Ravenna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Chiara Lista C.F. LSTMCH55H55L781T, con domicilio eletto presso Adriano Giuffrè in Roma, via De Gracchi N.39;
Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Arpa Sez. Prov.Le di Ravenna, Ausl della Romagna, Consorzio della Bonifica della Romagna Occidentale, Comune di Argenta non costituitisi in giudizio;



nei confronti di

Società Officina dell'Ambiente s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Berruti C.F. BRRGLN56H15H501O, Alberto Massimo Rossi C.F. RSSLRT63M22D969O, Giuseppe Caia C.F. CAIGPP54B17I608V, con domicilio eletto presso Giuliano Berruti in Roma, via delle Quattro Fontane, 161;
Società Oda Conselice s.p.a. non costituitasi in giudizio;





per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la EMILIA-ROMAGNA –Sede di BOLOGNA - SEZIONE II n. 1051/2015, resa tra le parti, concernente valutazione impatto ambientale del progetto realizzazione impianto di recupero rifiuti speciali.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Emilia Romagna della Provincia di Ravenna e della società Officina dell'Ambiente s.p.a;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2017 il consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli avvocati Caffarelli su delega di G. e A. Carullo, G. Puliatti, F. Senofonte, M.C. Lista, G. Berruti, S. Colombari su delega di G. Caia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO


1. Con la sentenza in epigrafe appellata n. 1051/2015 il T.a.r. per l’Emilia –Romagna –Sede di Bologna - ha respinto il ricorso proposto dalla odierna parte appellante volto ad ottenere l’annullamento della delibera di Giunta Regionale Progr.num.24/2014 -Ciod.doc. GPG/2014, pubblicata sul BUR n.44 del 12.02.2014, recante la valutazione di impatto ambientale (VIA) del progetto per la realizzazione di un impianto di recupero rifiuti speciali a matrice inerte (scorie di combustione) in via Selice, 301/E, nel Comune di Conselice proposto dalla società Officine dell'Ambiente s.p.a. e di tutti gli atti connessi, presupposti e collegati.

2. La Regione e la Provincia nonché la società controinteressata latrice del progetto si erano costituite in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso, mentre era intervenuto ad adiuvandum il comune di Argenta.

3. Con la sentenza gravata il T.a.r., ha in via preliminare:

a) respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva delle parti originarie ricorrenti (in quanto esposte ad un impianto avente potenziali riflessi negativi sull'ambiente) e dichiarato rituale l’intervento ad adiuvadum del comune di Argenta;

b) sostenuto che la disciplina applicabile alla fattispecie fosse quella contenuta nella legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 9 del 1999 (recante la “disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale”) nel testo vigente al momento dell’avvio del procedimento amministrativo (presentazione della domanda da parte della società odierna appellata in data 13 aprile 2011);

b1) ciò in quanto l’articolo 34, comma primo, della successiva legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 3 del 2012, (che aveva modificato la citata legge regionale n. 9 del 1999) prevedeva una disciplina transitoria secondo la quale le procedure di V.I.A. la cui domanda fosse stata presentata prima dell’entrata in vigore della predetta legge n. 3 del 2012 fossero concluse ai sensi delle norme vigenti al momento della presentazione della domanda;

b2) peraltro il decreto legislativo n. 152 del 2006 alla disposizione transitoria di cui all’articolo 35, prevedeva che in attesa dell’emanazione di una legge regionale di adeguamento (intervenuta poi successivamente con legge regionale n. 3 del 2012), trovassero diretta applicazione quelle vigenti in quanto compatibili con le previsioni del medesimo decreto legislativo 152;

c) espresso l’avviso che non potesse ostare a tale approdo la circostanza che il progetto fosse stato modificato nel corso della conferenza di servizi indetta e che si fosse proceduto ad una nuova pubblicazione per consentire potenziali interessati di presentare le proprie osservazioni anche in relazione alle modifiche apportate.

3.1. Nel merito, ha partitamente scrutinato le censure proposte, e le ha respinte; in sintesi, la sentenza impugnata ha:

a) respinto la doglianza (prima censura) incentrata sulla mancata presentazione di un progetto preliminare recante l’esposizione dei motivi della scelta compiuta concernente la localizzazione dell’impianto in quanto il progetto preliminare era previsto dalla legge regionale soltanto nel caso di valutazione di screening e non per la VIA: in ogni caso in ottemperanza alle prescrizioni di cui all’allegato C della legge regionale n. 9 del 1999 la società proponente aveva indicato, nel S.I.A. presentato, le ragioni della localizzazione prescelta evidenziando come l’impianto si inserisse perfettamente nella programmazione territoriale del comune (PSC e RUE) e nel piano provinciale di gestione dei rifiuti (PPGR) della provincia di Ravenna e come la scelta effettuata di utilizzare un’area industriale dismessa fosse diretta anche ad evitare il “consumo” di un ulteriore superficie territoriale potendo altresì utilizzare le infrastrutture civili di cui era già dotato lo stabilimento esistente dismesso, con meri interventi di adeguamento; inoltre detti elementi previsti erano stati riportati nel rapporto ambientale redatto all’esito della conferenza dei servizi sul quale si basa il provvedimento regionale impugnato;

b) disatteso la seconda censura volta a contestare che la Regione avesse ritenuto di pubblica utilità il progetto volto alla realizzazione dell’impianto di recupero di rifiuti speciali a matrice inerte (e sostenendo al contrario, che sussistesse un interesse esclusivamente privato) in quanto l’attività di gestione dei rifiuti è espressamente dichiarata di pubblico interesse dall’articolo 177, comma secondo, del decreto legislativo 152 del 2006;

b1) sostenuto che non fossero applicabili alla fattispecie in esame, le linee guida del piano regionale dei rifiuti di cui alla deliberazione 1147 del 2012 (in quanto adottato in data 3 febbraio 2014 e, quindi, successivamente alla deliberazione regionale n. 24 del 13 gennaio 2014 di approvazione del progetto)

b2) osservato, comunque, che non risultavano violati il principio di autosufficienza e prossimità del luogo scelto come luogo di provenienza delle scorie ( riferito ai soli impianti di smaltimento dei rifiuti e di recupero dei rifiuti urbani non differenziati)ed apparivano sussistenti gli altri criteri previsti per il recupero di particolari tipologie di rifiuti potendosi realizzare gli impianti di recupero nelle aree in cui l’analisi dei flussi dell’impiantistica esistente avesse rivelato delle carenze ovvero delle opportunità di sviluppo, come nel caso in esame in cui l’impianto appariva destinato ad accogliere le scorie prodotte in regione degli impianti di Herambiente s.p.a.;

c) escluso il ricorrere della denunciata violazione dell’articolo 14 della legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 9 del 1999 il quale prevedeva una pubblicità sul quotidiano diffuso nel territorio interessato, in quanto l’impianto era collocato esclusivamente nel solo comune di Conselice; ne conseguiva che gli enti locali interessati erano soltanto il Comune stesso e la provincia di Ravenna, nel cui territorio insisteva l’impianto, non potendosi dilatare il concetto di “Comune interessato” fino a ricomprendere gli enti locali coinvolti da effetti riflessi;

d) escluso che l’illegittimità degli atti impugnati potesse discendere dalla violazione del termine di conclusione del procedimento in quanto quest’ultimo (sulla cui consistenza di 90 o 120 giorni v’era contrasto) comunque non era perentorio;

e) escluso la legittimazione attiva della parte originaria ricorrente a dolersi della pluralità di integrazioni progettuali richieste ed effettuate dalla società proponente (in tesi illegittime, ai sensi dell’articolo 15 bis della legge regionale n. 9 del 1999) trattandosi, di disposizione a garanzia del proponente (come, del resto, quella sui termini massimi di conclusione del procedimento) mentre la posizione sostanziale dei soggetti interessati alla procedura di V.I.A. era stata garantita dalla rituale ripubblicazione che avrebbe consentito agli interessati di proporre, eventualmente, le proprie osservazioni sulle modifiche apportate;

f) respinto la sesta censura (incentrata sulla mancata convocazione alla conferenza di servizi di altri Comuni ritenuti interessati nonché delle province limitrofe) in quanto

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