Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-01-22, n. 201500282

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-01-22, n. 201500282
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201500282
Data del deposito : 22 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07250/2009 REG.RIC.

N. 00282/2015REG.PROV.COLL.

N. 07250/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7250 del 2009, proposto da:
G S, rappresentata e difesa dall'avvocato G C F, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Zanardelli, n. 20;

contro

Comune di Cosenza, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A R, con domicilio eletto presso Tonino Presta in Roma, Via delle Milizie, n. 138;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA – CATANZARO, SEZIONE I, n. 619/2008, resa tra le parti, concernente risarcimento danni in seguito a revoca alloggio popolare.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cosenza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2014 il Cons. L M T e udito per le parti l’avvocato Federico;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il TAR per la Calabria respingeva la domanda di risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente in conseguenza della revoca dell'alloggio popolare a suo tempo assegnatole, revoca annullata dal TAR con sentenza n. 1373 del 16.11.1999. A sostegno di questo esito, il primo Giudice evidenziava il difetto dell’elemento soggettivo dell’amministrazione. In particolare, nella sentenza impugnata si poneva in luce come i danni risentiti dalla ricorrente fossero da mettere in relazione con la esecuzione, da parte dell'autorità emanante, della ordinanza del TAR che aveva respinto la domanda cautelare, più che con la adozione della revoca. Infatti, l’esecuzione forzosa della ordinanza di rilascio dell'immobile da parte del Comune era avvenuta dopo che lo stesso TAR adito aveva rigettato, con ordinanza del 18 giugno 1992, la istanza cautelare di sospensione proposta unitamente al ricorso, per ritenuta insussistenza di fumus boni juris . Pertanto, da un lato, nessun altro comportamento era in concreto esigibile da parte della amministrazione procedente, attesa la esecutività che assiste i provvedimenti amministrativi non sospesi dall'autorità giudiziaria, dall'altro la stessa legittimità della ordinanza di sgombero era quantomeno dubbia, se anche il giudice amministrativo aveva ritenuto di non sospenderne interinalmente gli effetti. Inoltre, la sentenza favorevole all’odierna appellante non si era spinta sino ad accertare se la ricorrente avesse o meno titolo ad occupare l'immobile oggetto di sgombero coattivo.

2. Con l’appello in esame l’originaria ricorrente invoca la riforma della sentenza di prime cure, in quanto erronea laddove sosterrebbe l’insussistenza dell’elemento psicologico, atteso che l’esecuzione dell’ordinanza di sgombero sarebbe avvenuta all’indomani del diniego opposto all’istanza cautelare da parte dello stesso TAR. Infatti, la sentenza n. 1373/1999 resa dallo stesso TAR avrebbe escluso la sussistenza di esimenti quali l’equivocità e la contraddittorietà della normativa applicabile o la presenza di oscillazioni giurisprudenziali.

3. Costituitosi in giudizio il Comune di Cosenza sostiene l’insussistenza degli elementi dell’illecito extracontrattuale.

4. L’appello non può essere accolto. Com’è noto la giurisprudenza amministrativa ha da tempo riconosciuto natura extracontrattuale all’illecito addebitabile all’amministrazione in ragione dell’esercizio di un pubblico potere. L’individuazione di una simile natura giuridica ha imposto il collegamento con l’archetipo dell’illecito aquiliano disciplinato dal codice civile;
pertanto, l’elaborazione giurisprudenziale indica negli elementi tipici dell’illecito extracontrattuale gli estremi indefettibili per l’individuazione della responsabilità in capo all’amministrazione: 1) l’elemento oggettivo;
2) l’elemento soggettivo;
3) il nesso di causalità materiale o strutturale;
4) il danno ingiusto.

Ad un simile risultato giunge anche quella giurisprudenza (cfr. Cons. St., Sez. VI, 29 maggio 2014, n. 2792) che segnala correttamente la specialità della disciplina della responsabilità della pubblica amministrazione anche rispetto a quella extracontrattuale, in relazione: a) all’ambito procedimentale nella quale si genera;
b) al limite del sindacato di responsabilità sul comportamento che si impone al giudice amministrativo, nel caso in cui sia proposta anche l’azione di annullamento o di nullità, di non sovrapporre, nell’accertare la sussistenza del fatto illecito, proprie valutazioni a quelle riservate alla pubblica amministrazione;
c) alla ricostruzione del nesso causale attraverso l’effettuazione di un giudizio prognostico mediante il ricorso alla teoria condizionalistica, integrata, ove occorra, dal modello della sussunzione sotto leggi scientifiche e corretta dalla teoria della causalità adeguata.

Sul versante probatorio si applica il principio generale dell'onere della prova previsto nell'art. 2697 c.c., in virtù del quale spetta al danneggiato fornire in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, e quindi del danno di cui si invoca il ristoro per equivalente monetario, con la conseguenza che, laddove la domanda di risarcimento danni non sia corredata dalla prova del danno da risarcire, la stessa deve essere respinta (Cons. St., 22 dicembre 2014, n. 6233;
Id., sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4293;
Id., sez. III, 30 novembre 2011, n. 6342).

Sotto quest’ultimo profilo manca del tutto nel gravame in esame anche una generica indicazione dei danni che l’appellante avrebbe subito. Pertanto, l’appello in esame non può che essere respinto in ragione del fatto che le censure portate alla pronuncia di prime cure in ogni caso non consentirebbero all’appellante di conseguire il risarcimento invocato in assenza di un’allegazione e di una dimostrazione dei danni subiti, attività per la quale non può esserci supplenza da parte dell’odierno giudicante.

5. Nella particolare complessità delle questioni trattate si ravvisano eccezionali motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio.

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