Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-01-27, n. 202300986
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 27/01/2023
N. 00986/2023REG.PROV.COLL.
N. 05370/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5370 del 2019, proposto dai signori B E, B G, C G, B A, G F, ciascuno sia in proprio che in qualità di titolare della rispettiva azienda agricola, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato E E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A P in Roma, via Nizza, 59,
contro
AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 12334/2018, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2022, il Cons. G T e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la gravata sentenza del Tribunale amministrativo regionale indicata in epigrafe, è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento dei provvedimenti relativi al regime delle cc.dd. quote latte per l’annata lattiero-casearia 2006/2007.
La parte ricorrente in primo grado ha impugnato l’indicata sentenza con ricorso in appello, reiterando con i motivi di impugnazione le ragioni di doglianza espresse in primo grado, in chiave critica rispetto alle opposte statuizioni del Tar.
Si è costituita in giudizio l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), depositando memoria con cui resiste al gravame.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 6 dicembre 2022.
2. I provvedimenti impugnati hanno ad oggetto la quantificazione del periodo supplementare per il periodo sopra indicato.
Va anzitutto premessa l’infondatezza degli argomenti di censura con cui si lamenta una generale inaffidabilità del sistema seguito da AGEA per determinare il dato della produzione nazionale di latte, sulla cui base poi calcolare il prelievo supplementare: su questo aspetto il Collegio, in ossequio al principio di sinteticità e anche ai sensi dell’articolo 74 c.p.a., rinvia a quanto diffusamente argomentato, in ordine ad analoga doglianza, nelle sentenze di questa Sezione 23 novembre 2022, n. 10303, e novembre 2022, n. 9821.
Parimenti infondata è la doglianza relativa alla determinazione “retroattiva” dei quantitativi di riferimento individuali in relazione all’annata lattiera, come ormai pacifico nella giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, con richiamo anche alla posizione al riguardo espressa dalla Corte costituzionale (cfr. Cons. Stato, sez. II, 4 marzo 2022, n. 1560; sez. III, sentenza n. 3047/2022) oltre che, già da tempo, dalla Corte di giustizia UE (cfr. sent. 25 marzo 2004 in causa C-480) argomentando dalla natura non sanzionatoria dell’obbligo di pagamento del prelievo supplementare, che ne consente quindi anche un ricalcolo successivo alla scadenza del termine di pagamento dei prelievi, nonché dall’inconfigurabilità in capo ai produttori di latte di un legittimo affidamento in ordine alla possibilità di produrre senza rispettare le quote che ormai da anni l’Unione europea ha imposto a tutela del mercato.
3. La parte ricorrente, con un ulteriore profilo di censura, ha denunciato la contrarietà della disciplina italiana del meccanismo imperniato sulla restituzione prioritaria del prelievo pagato in eccesso agli allevatori che fossero in regola con i versamenti mensili, sulla base della quale sono stati adottati tali provvedimenti, rispetto al parametro comunitario rappresentato dal Regolamento 2003/1788/CE (nella versione modificata dal Regolamento 2006/1468/CE),