Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-03-24, n. 202202167

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-03-24, n. 202202167
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202202167
Data del deposito : 24 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/03/2022

N. 02167/2022REG.PROV.COLL.

N. 06431/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6431 del 2021, proposto dal Ministero dell'Interno e dall’U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria, -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l’interdittiva antimafia emessa nei confronti dell’odierno appellato.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 marzo 2022 il Cons. Giovanni Pescatore e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il giudizio di primo grado esitato nella sentenza qui appellata ha avuto ad oggetto le due informazioni interdittive antimafia emesse dalla Prefettura di Reggio Calabria nei confronti del -OMISSIS- rispettivamente in data -OMISSIS- e in data -OMISSIS-.

Il destinatario è -OMISSIS-.

Come risulta dalla visura camerale in atti, -OMISSIS-.

2. Con istanza inoltrata via pec all'U.T.G. di Reggio Calabria in data -OMISSIS- l’odierno appellato aveva chiesto l’iscrizione nell'elenco fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi della L. n. 190/2012 (c.d. white list).

3. Poiché tale istanza non era stata definita nei termini di legge, il richiedente era ricorso al TAR Calabria – Sezione di Reggio Calabria che, con sentenza -OMISSIS-, in accoglimento della domanda ex artt. 31 e 117 c.p.a., aveva ordinato all'Amministrazione intimata “ di provvedere in maniera espressa sull'istanza di iscrizione nell'elenco dei fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori (c.d. White List) presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-, entro e non oltre il termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza ”.

4. In esecuzione del decisum , la Prefettura di Reggio Calabria si è quindi pronunciata negando l’iscrizione nella c.d. “white list”, sulla base dell’asserita “ presenza di possibili situazioni di infiltrazioni mafiose, ai sensi dell'art. 91 D. Lgs. n. 159/201l, tendenti a condizionare l'attività -OMISSIS- ”, con conseguente emissione dell'informazione antimafia di contenuto interdittivo.

Nella motivazione dell’atto, emesso in data -OMISSIS-, è stata peraltro richiamata una precedente informativa che si assumeva emessa nei confronti della medesima ditta in data -OMISSIS- e di cui l’appellato, in sede giudiziale, ha dedotto di non avere mai avuto conoscenza.

5. A fondamento del giudizio prognostico del potenziale rischio di infiltrazione mafiosa, la Prefettura ha addotto una serie di elementi indiziari, riconducibili a tre distinti profili.

5.1. In primis , è stata attribuita rilevanza ai pregiudizi penali esistenti a carico del -OMISSIS- “ per -OMISSIS- ”: nelle informative vengono menzionate -OMISSIS-.

5.2. Sotto distinto profilo è stata accordata rilevanza ai controlli di polizia in occasione dei quali l’appellato è stato avvistato in compagnia di soggetti gravati da pregiudizi penali, -OMISSIS-.

5.3. Un terzo elemento indiziario è stato rinvenuto nella partecipazione del -OMISSIS- al capitale sociale della -OMISSIS-.

Sono state in proposito annotate una serie di parentele controindicate a carico di -OMISSIS- e sul medesimo versante si è dato atto del rapporto di affinità del ricorrente con -OMISSIS-, a sua volta legato da vincolo di stretta parentela a soggetti con precedenti e segnalazioni per plurimi reati.

5.4. Dal quadro informativo così sinteticamente descritto è stata conclusivamente desunta la sussistenza di “ elementi sintomatici di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi -OMISSIS- ”.

6. Avverso dette informative antimafia l’odierno appellato ha proposto un nuovo ricorso al TAR Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria, deducendo censure di violazione di legge, difetto di istruttoria e di motivazione.

7. Si è costituita l’Amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso e della domanda cautelare.

8. Il TAR Calabria, con la sentenza in epigrafe, ha accolto il ricorso, ritenendo, nel merito, che “ gli elementi addotti a sostegno del provvedimento gravato non appaiono .. idonei a sorreggere il giudizio prognostico sfavorevole operato in ordine al rischio di una possibile infiltrazione mafiosa dell'impresa, poggiando esso su dati indiziari che, pur nel quadro di una valutazione unitaria e complessiva, si rivelano privi della capacità dimostrativa tributatagli dall'Amministrazione procedente ”.

9. Avverso detta pronuncia l’Amministrazione in epigrafe propone appello per i motivi di seguito riportati.

10. La causa, a seguito della costituzione dell’appellato e dell’accoglimento dell’istanza cautelare (ord. -OMISSIS-), è stata posta in decisione all’udienza pubblica del 17 marzo 2022.

11. Con un primo motivo di appello, il Ministero dell’Interno lamenta l’erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui vi si sostiene che gli elementi addotti a sostegno del provvedimento gravato non appaiono idonei a sorreggere il giudizio prognostico sfavorevole operato in ordine al rischio di una possibile infiltrazione mafiosa dell'impresa. Al contempo, il TAR, “ concentrando la sua statuizione sui rapporti parentali dell’appellato ”, avrebbe “ omesso di dare adeguata considerazione ai fattori dei «pregiudizi» penali e delle frequentazioni del -OMISSIS- ” (pag. 5).

11.1. Così opinando, sarebbero stati disattesi principi interpretativi consolidati in materia, poggianti sull’assunto di fondo per cui gli elementi istruttori posti a base dell’interdittiva impugnata devono essere esaminati non singolarmente, bensì alla luce di una valutazione complessiva di tutti i fattori indizianti.

Proprio in applicazione di tale parametro e soppesando le argomentazioni esposte nell’atto prefettizio in maniera globale e secondo la regola interpretativa della “ probabilità cruciale ” ( ex multis , Cons. Stato, -OMISSIS-) - corollario del parametro di non manifesta irragionevolezza - il TAR si sarebbe dovuto interrogare circa la fondatezza del potenziale rischio di condizionamento nell’impresa e non - come pure ha fatto - limitare il suo controllo alla ricerca della dimostrazione di una compenetrazione mafiosa già in atto.

11.2. Il motivo è fondato.

Il giudice di prime cure, concentrando la sua statuizione sui rapporti parentali dell’appellato - elemento a cui attribuisce “ maggior peso inferenziale ” - ha omesso di rivolgere adeguata considerazione ai concomitanti fattori sintomatici ritraibili dai “pregiudizi” penali e dalle frequentazioni del -OMISSIS-.

11.2.I) Quanto ai primi, dai rapporti informativi richiamati nel provvedimento impugnato in prime cure risulta che i “precedenti giudiziari” del -OMISSIS- consistono in -OMISSIS-, “ -OMISSIS- ”;
in -OMISSIS- “ -OMISSIS- ” ed in una -OMISSIS- “ -OMISSIS- ”.

Pur trattandosi di violazioni non ricomprese nei c.d. “reati spia” ex art. 84 del codice antimafia, non può trascurarsi di considerare - ad una più approfondita lettura dell’art. 91 comma 6 - che a tale categoria accedono tutti quei reati “ strumentali all’attività delle organizzazioni criminali ” allorché sussistano elementi “ complementari ” che facciano supporre il rischio di un’infiltrazione mafiosa.

Questa sezione ha già in proposito affermato che “ è vero che il reato -OMISSIS- non rientra nel catalogo dei reati-spia codificato dall'art. 84, comma 4 d. lgs. 159/2011;
ma è altrettanto vero che vi rientra il reato specificamente previsto -OMISSIS-: il che non può non valere quantomeno quale indice rivelatore di una certa contiguità tra le due tipologie di reato. Il che è ulteriormente avvalorato dalla constatazione che nell'ipotesi più grave -OMISSIS-
”.

Nel prosieguo della menzionata pronuncia si legge “ che l'art. 84 comma 3 del c.d. "codice antimafia" fa rinvio alla previsione di cui al successivo art. 91 comma 6, a mente del quale <il prefetto può, altresì, desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attività d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata ” (Cons. Stato, -OMISSIS-).

Ebbene, se si considerano l’importanza che l’attività -OMISSIS- è tradizionalmente riconosciuta dalla giurisprudenza, è possibile e anzi agevole superare le statuizioni del TAR nel figurare questa prospettiva come “ destituita di fondamento positivo ”;
e ciò indipendentemente dalla mancata adozione di provvedimenti restrittivi nel confronti del -OMISSIS- o dalla pendenza del procedimento nella fase delle indagini preliminari, trattandosi di profili (pure eccepiti dalla parte appellata) inidonei a dequotare in termini radicali la rilevanza sintomatica dell’elemento indiziario sin qui esaminato.

11.2.II) Con riferimento, invece, alle frequentazioni dell’appellato con persone ritenute vicine ad ambienti della criminalità organizzata locale (si fa riferimento agli incontri con -OMISSIS-), appare erronea la loro qualificazione come “ meri ed occasionali incontri ”, la cui relativa valenza “ appare sostanzialmente neutralizzata per effetto della loro risalente datazione ” (-OMISSIS-).

Come condivisibilmente sostenuto dalla parte appellante, ferma la loro obiettiva risalenza nel tempo, le frequentazioni con soggetti -OMISSIS- ben possono essere considerate, sempre alla luce di una interpretazione globale e non parcellizzata dei vari fattori, come indicative quantomeno di una pregressa vicinanza del ricorrente ad ambienti gravitanti intorno alle organizzazioni criminali della zona;
e questo dato descrittivo vale a connotare il profilo soggettivo della parte in una prospettiva che non può essere del tutto svalutata, una volta agganciata al rimanente corredo di elementi indiziari.

D’altra parte, l’elemento in commento si salda ad altri e persistenti fattori sintomatici che valgono a conferire al quadro indiziario quel gradiente di “attualità del pericolo” non parimenti desumibile dal corredo delle menzionate frequentazioni.

12. L’elemento pregnante che, tuttavia, ha più di altri contribuito all’adozione della informativa interdittiva prefettizia risiede nei plurimi e non contestati rapporti di parentela ed affinità dell’odierno appellato con soggetti appartenenti o comunque contigui alla -OMISSIS-.

12.1. Risulta infatti che -OMISSIS- -OMISSIS-:

i) è -OMISSIS-;

ii) è -OMISSIS-;

iii) è -OMISSIS- -OMISSIS-.

12.2. Il TAR riconosce questi elementi come quelli aventi “ maggior peso inferenziale ” e, tuttavia, aggiunge che l’interdittiva “ si limita a ‘fotografare’ taluni legami di parentela del ricorrente con alcuni -OMISSIS- ” e a rintracciare in questi, in via indiretta, il “ fattore di rischio ” di infiltrazione negli ambienti della criminalità organizzata -OMISSIS-, omettendo di allegare “ elementi concretamente indicativi di un ipotetico tentativo delle anzidette congiunte di condizionare l’attività di impresa ” del -OMISSIS-̀ (cfr. par. 8.5).

12.3. La sentenza non è, sul punto, condivisibile.

Se è vero, infatti, che un “mero rapporto di parentela” di per sé non è significativo, è opportuno evidenziare che, nel caso di specie, si è in presenza di una pluralità di rapporti con soggetti tutti appartenenti o contigui a -OMISSIS-.

Detti rapporti di parentela non possono neppure definirsi isolati anche e soprattutto alla luce del loro consolidamento e rafforzamento all’interno di una non contestata e ancora attuale cointeressenza economica e societaria tra -OMISSIS- e -OMISSIS-.

12.4. Ebbene, la giurisprudenza di questa sezione (v., ex multis , Cons. Stato, -OMISSIS-) si è già fatta carico di precisare che tanto il contesto ambientale e parentale nel quale opera l’impresa attinta da informativa, quanto la sua struttura organizzativa o societaria, possono rilevare quali elementi sintomatici accessori, in grado di denotare, in concorso con altri, il possibile rischio di infiltrazione o di condizionamento mafioso (-OMISSIS-).

Nell’ambito di questa giurisprudenza, per quanto qui rileva, si è ulteriormente precisato che:

-- l'amministrazione può dare rilievo anche ai rapporti di parentela tra titolari e familiari che siano soggetti affiliati, organici o contigui a contesti malavitosi laddove tali rapporti, per loro natura, intensità, o per altre caratteristiche concrete, lascino ritenere, secondo criteri di verosimiglianza, che l'impresa ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla criminalità organizzata;

-- tale influenza può essere desunta dalla doverosa constatazione che l'organizzazione mafiosa tende a strutturarsi secondo un modello "clanico", che si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della famiglia, sicché in una famiglia mafiosa anche il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso può subire, nolente, l'influenza, diretta o indiretta, del capofamiglia e dell'associazione;

-- a comprovare la verosimiglianza di tale pericolo assumono rilevanza da un lato, sia circostanze obiettive, come la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti che pur non abbiano dato luogo a condanne;
sia le peculiari realtà locali, ben potendo l'amministrazione evidenziare come sia stata accertata l'esistenza su un'area più o meno estesa del controllo di una "famiglia" e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti;

-- il puntuale riferimento ai vincoli familiari con soggetti controindicati, doverosamente ricorrente nei provvedimenti prefettizi, non esprime, dunque, alcuna presunzione tesa ad affermare che il legame parentale implica necessariamente la sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa, ma vale a descrivere la situazione, concreta ed attuale, nella quale l'impresa si trova ad operare;

-- la rilevanza sintomatica di tali legami può risultare ulteriormente corroborata, oltre che dai caratteri ad essa intrinseci o estrinseci sin qui riepilogati, anche dal fatto che la parte ricorrente, una volta messa a parte della misura interdittiva, non abbia dato prova di alcuna sua scelta di allontanarsi o di emanciparsi dal contesto familiare di riferimento.

12.5. Questi tratti di specificità che conferiscono speciale rilievo al legami parentali e al contesto sociale appaiono, nel caso in esame, del tutto ravvisabili e ritraibili, in sintesi, vuoi dalla peculiare gravità dei curricula criminali presi in esame e dalla intensità del -OMISSIS- che lega tali soggetti al resistente;
vuoi da elementi di contesto collegati alla connotazione del territorio e del fenomeno mafioso ivi dominante, del quale gli esponenti familiari innanzi menzionati costituiscono esponenti di spicco.

Aggiungasi che la parte appellata non allega alcun elemento atto a depotenziare la pregnanza dei suddetti legami parentali, sotto il profilo della loro attualità, concretezza e consistenza, il che apre il campo ad ovvie e del tutto ragionevoli inferenze presuntive che dagli stessi è lecito trarre in considerazione sia del carattere primario dei vincoli familiari considerati;
sia della loro pluralità e convergenza su un unico nucleo ristretto, a suo volta inserito in un’area territoriale notoriamente pervasa dalla dominanza criminale.

12.6. Quanto al tema della detenzione da parte di -OMISSIS- e -OMISSIS-, il primo giudice ha rilevato (ed enfatizzato) il dato che la -OMISSIS- “ con il più accentuato rischio di inquinamento ”.

La circostanza, tuttavia, non è munita di decisiva rilevanza in questa sede in quanto, per un verso, l’assenza di informative pregiudizievoli potrebbe essere l’effetto di fattori casuali (la mancata richiesta di iscrizione nell’elenco delle imprese facenti parte della c.d. “white list”, ovvero la mancata richiesta di informazioni da parte di Amministrazioni pubbliche, funzionali alla stipulazione di un contratto o al rilascio di un’autorizzazione);
per altro verso, è pacificamente riconosciuto che il Prefetto non indaga l’appartenenza, organica o esterna, dell’imprenditore all’associazione mafiosa, ma valuta la ricorrenza del pericolo che l’impresa possa subire un condizionamento mafioso, diventando strumento, anche indiretto, dell’organizzazione criminale per il perseguimento dei suoi scopi illeciti. Ed a questo proposito deve tenersi conto del fatto che gli scopi della associazione mafiosa comprendono anche attività -OMISSIS-, attuato anche attraverso il condizionamento, diretto o indiretto, delle svariate intraprese economiche che in esso si insediano o intendono insediarsi. Rispetto a questi scopi, spesso attuati attraverso una pluralità di soggetti -OMISSIS-, non è di decisiva rilevanza la mole delle singole e strumentali attività di impresa, potendo tutte cumulativamente concorrere agli scopi di fiancheggiamento innanzi menzionati.

12.7. Ciò posto, uno degli indici tipici del rischio di infiltrazione mafiosa è appunto rinvenibile nella instaurazione di rapporti commerciali o associativi tra l’impresa e altro soggetto già ritenuto esposto al rischio di influenza criminale (cfr., ex multis , Cons. Stato, -OMISSIS-).

Nel successivo distinguo tra vincoli associativi o relazioni commerciali caratterizzati da stabilità, persistenza e intensità, quindi di per sé sintomatici dell’esistenza di un sodalizio criminale;
e relazioni imprenditoriali episodiche, inconsistenti o remote, quindi prive di autosufficiente valenza indiziaria, l’ipotesi della costituzione di un nuovo e stabile soggetto giuridico si colloca nell’ambito della prima tipologia descrittiva e ad essa si associa il massimo della rilevanza indiziaria: “ La costituzione di un vincolo stabile e qualificato, come quello ravvisabile tra -OMISSIS-… Risulta, in altri termini, estremamente probabile che, secondo l’id quod plerumque accidit, il legame societario trasmodi, nella fattispecie considerata, in sodalizio criminale o che, addirittura, quest’ultimo costituisca la causa della costituzione del vincolo associativo.. Queste ultime tipologie di interdittive restano, in definitiva, giustificate dal mero rilievo -OMISSIS- e non necessitano dell’allegazione di ulteriori e diversi indici sintomatici ” (Cons. Stato, -OMISSIS-).

12.8. Irrilevante risulta anche il dato, evidenziato in sentenza, per cui il provvedimento impugnato non contiene “ elementi ‘diretti’ di controindicazione ” a carico dei già citati -OMISSIS- del -OMISSIS-.

Ciò infatti non solo sarebbe contrario a quanto predetto con riferimento alla funzione anticipatoria dell’informazione interdittiva, ma anche perché è un dato comune nella prassi che -OMISSIS-.

12.9. Nel complesso degli elementi acquisiti, appare dunque pertinente l’accento che il provvedimento impugnato pone sul “fattore” familiare, non mancando di far notare - sulla scorta dell’autorevole precedente del Consiglio di Stato sentenza -OMISSIS- - come nell’ambito della -OMISSIS- il -OMISSIS- sia particolarmente pregante perché vincolante e fondante la stessa struttura dell’articolazione criminale, come già esposto impostata su famiglie, capifamiglia e più vaste aggregazioni parentali le quali -OMISSIS- costituiscono o consolidano alleanze, intensificando in tal modo la propria egemonia sul territorio di riferimento.

Tenuto conto, poi, del contesto -OMISSIS- - e dell’ humus culturale peculiare -OMISSIS-, qual è quello che può riscontrarsi nel caso dell’appellato, può ragionevolmente essere considerato come elemento che rende “più probabile che non” il rischio di condizionamento mafioso della persona alla quale i rapporti familiari fanno capo.

In tale scenario acquisiscono rilevanza anche la pervasività e la diffusione della capacità infiltrante -OMISSIS- (Cons. Stato, -OMISSIS-);
la situazione di illegalità e disordine amministrativo riscontrata -OMISSIS-

In tal senso, la terza Sezione di codesto Consiglio di Stato, nella sentenza -OMISSIS-, ha precisato che “ la legislazione antimafia può e deve prevenire anche l’insidia della contiguità compiacente accanto a quella c.d. soggiacente e, con essa, le condotte, ambigue, di quegli operatori economici che, pur estranei ad associazioni mafiose, si pongono su una pericolosa linea di confine tra legalità e illegalità nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, se è vero che simili condotte non solo sono un pericolo per la sicurezza pubblica e per l’economia legale, ma anzitutto e soprattutto un attentato al valore personalistico (art. 2 Cost.) e, cioè, quel «fondamentale principio che pone al vertice dell’ordinamento la dignità e il valore della persona» (v., per tutte. -OMISSIS- ”.

13. In conclusione, contrariamente a quanto asserito dalla parte appellata, nel caso in esame non vi è stata un’automatica ed apodittica valutazione del solo dato del rapporto parentale, bensì l’apprezzamento di un insieme di indici considerati nel loro insieme, che hanno condotto ad un giudizio di verosimile e probabile condizionamento delle scelte e degli indirizzi dell’impresa.

Del resto, come noto, la valutazione di verosimiglianza e il giudizio probabilistico sono strumenti tipici della logica indiziaria propria delle misure di prevenzione antimafia, notoriamente avulsa, come ripetutamente sottolineato dagli interpreti, dall’aspirazione ad attingere le certezze tipiche dell’accertamento della responsabilità penale.

Il giudizio conclusivo espresso dalla Prefettura manifesta sufficienti elementi di tenuta logico-motivazionale e, come tale, merita di essere validato nella sua legittimità.

14. Restano da esaminare le censure assorbite in primo grado e riproposte dalla parte appellata ai sensi dell’art. 101 commma 2 c.p.a..

Esse attengono, per un verso, all’omessa comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;
e, per altro verso, alla mancata acquisizione del prescritto parere -OMISSIS-.

Entrambi i rilievi vanno respinti.

14.1. Il primo non si fa carico di confutare il ripetuto indirizzo di questa sezione secondo il quale la comunicazione di avvio del procedimento, prevista dall' art. 7, l. n. 241 del 1990 e del preavviso di rigetto, di cui all'art. 10-bis della stessa legge, sono adempimenti non necessari in materia di certificazione antimafia, in cui il contraddittorio procedimentale ha natura meramente eventuale, ai sensi dell' art. 93, comma 7, d.lgs. n. 159 del 2011 (Cons. Stato , -OMISSIS-).

Il caso specifico non presenta alcuna peculiarità in fatto che consenta di sottrarlo alla regola di indirizzo meglio argomentata nei richiamati precedenti.

14.2. Il secondo rilievo muove da un presupposto indimostrato, ovvero che l'interdittiva debba essere necessariamente supportata dalla relazione -OMISSIS-.

Così non è in quanto, al contrario, il testo dell’art. 84, comma 4, del d.lgs. 159/2011, consente che l'interdittiva antimafia possa fondarsi su una serie eterogenea di elementi probatori e non certo necessariamente sulla relazione -OMISSIS- che, quindi, può anche mancare (v. -OMISSIS-).

15. Per quanto esposto, l’appello va accolto, dal che consegue, in riforma della pronuncia appellata, la reiezione del ricorso di primo grado.

16. Tenuto conto dell’alterno esito del giudizio, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese relative ad entrambi i gradi.

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