Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-06-13, n. 201103583
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N. 03583/2011REG.PROV.COLL.
N. 11191/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11191 del 2004, proposto da:
M P, M M L, B G rappresentato e difeso dagli avv. M C, G M S, con domicilio eletto presso M C in Roma, via Pierluigi Da Palestrina, 63;;
contro
Comune di Nizza Monferrato;
nei confronti di
A A, A G, G A, rappresentati e difesi dagli avv. M G, R M I, L N, con domicilio eletto presso R M I in Roma, viale Angelico 103;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE I n. 03391/2004, resa tra le parti, concernente CONCESSIONE EDILIZIA PER FABBRICATO.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2011 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Gianluca Contaldi in sostituzione di M C e R M I;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ai fini della definizione dell’appello per cui è causa è sufficiente, e risolutivo, l’esame del primo motivo con cui si censura l’erroneità della sentenza che ha accolto l’eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado ai sensi dell’art. 21 comma 9 legge n. 1034 del 1971 (introdotto dall’art. 3 legge 205 del 2000), poiché il ricorso proposto avverso il permesso di costruire, notificato il 5 novembre 2004, è stato dichiarato irricevibile per decorso del termine decadenziale decorrente dalla conoscenza avuta fin dal 22 giugno 2004.
Assume al contrario l’appellante, richiamando conformi pronunce giurisprudenziali, che nel caso in esame, né la presentazione dell’esposto e neppure la comunicazione del rilascio o degli estremi del provvedimento, né l’inizio dei lavori e neppure l’apposizione del cartello del cantiere potevano integrare la “piena conoscenza.
Il motivo va disatteso.
Certamente il termine decadenziale per l'impugnazione decorre dalla piena conoscenza dell'esistenza e dell'entità delle violazioni urbanistiche o dal contenuto specifico del progetto edilizio (cfr. Consiglio Stato , sez. VI, 10 dicembre 2010 , n. 8705;Consiglio Stato , sez. VI, 10 dicembre 2010, n. 8705;Consiglio Stato, sez. V, 24 agosto 2007, n. 4485).
Tuttavia il principio della certezza delle situazioni giuridiche e di tutela di tutti gli interessati deve far ritenere che il soggetto concessionario non si possa lasciare nella perpetua incertezza sulla sorte del proprio titolo edilizio.
Ai fini della decorrenza del termine di impugnazione di un permesso di costruire il requisito della piena conoscenza non postula necessariamente la conoscenza di tutti i suoi elementi, essendo sufficiente quella degli elementi essenziali quali l'autorità emanante, la data, il contenuto dispositivo e il suo effetto lesivo, salva la possibilità di proporre motivi aggiunti ove dalla conoscenza integrale del provvedimento e degli atti presupposti emergano ulteriori profili di illegittimità (cfr. Consiglio Stato , sez. V, 12 luglio 2010 , n. 4482).
Ciò posto, in ossequio al vecchio brocardo “ diligentibus jura succurrunt ”, una volta che l’interessato viene informato dall’amministrazione degli estremi del provvedimento, aveva il preciso dovere di tutelare senza indugio i propri interessi legittimi.
Per giunta con riguardo al caso di specie in esame il permesso di costruire:
- era stato conosciuto dai ricorrenti il 16 giugno 2004, data nella quale gli interessati avevano inviato un esposto all’amministrazione lamentando l’illegittimità del provvedimento, poi tardivamente impugnato;
- il 22 giugno 2004 l’amministrazione aveva riscontrato tale nota, comunicando gli estremi del permesso di costruire,
-- il 2.7.2004, con un secondo esposto, il ricorrente sottolineava ulteriormente le proprie contestazioni al Comune;
-- infine con ulteriore diffida agli appellati dell’11.7.2004, l’appellante contestava la legittimità del loro permesso di costruire.
In definitiva, dato che l’appellante aveva avuto piena conoscenza dell’atto almeno dal 22 giugno 2004, e che comunque tutte le successive manifestazioni dei primi di luglio 2004 dimostrano un’adeguata cognizione dei dati lesivi del p.d.c, il TAR aveva il dovere di dichiarare irricevibile il ricorso di primo grado – ai sensi 104 1° e art. 35 ,I° co, lett. a) del c.p.a. – in quanto tardivamente notificato il 5 novembre 2004, e quindi ben oltre il termine decadenziale dei 60 giorni.
In conclusione dunque del tutto erroneamente l’appellante assume la ricevibilità del suo ricorso di primo grado avverso il permesso di costruire rilasciato ai controinteressati.
Può conseguentemente prescindersi dall’esame delle restanti censure.
L’appello è conclusivamente infondato ed, in conseguenza, deve essere respinto.
Le spese possono nondimeno essere compensate tra le parti.