Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-03-21, n. 201801819
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Testo completo
Pubblicato il 21/03/2018
N. 01819/2018REG.PROV.COLL.
N. 03457/2015 REG.RIC.
N. 03579/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3457 del 2015, proposto dalla Ryanair Ltd, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato C V, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Macchi Di Cellere Gangemi in Roma, Via Giuseppe Cuboni, n. 12;
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato-Antitrust, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti di
Webloyalty International s.r.l., Webloyalty International s.a.r.l., non costituite in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 3579 del 2015, proposto dalle Webloyalty International s.r.l., Webloyalty s.a.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dagli avvocati Francesco Barone e Claudia Cattarin, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 173;
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato-Antitrust, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni-Agcom, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
quanto al ricorso n. 3579 del 2015:
della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I, n. 375/2015, resa tra le parti, concernente irrogazione sanzione amministrativa pecuniaria per pratica commerciale scorretta;
quanto al ricorso n. 3457 del 2015:
della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I, n. 372/2015, resa tra le parti, concernente irrogazione sanzione amministrativa pecuniaria per pratica commerciale scorretta.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato-Antitrust e dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni- Agcom;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2018 il Cons. I V e uditi per le parti gli avvocati Paolo Gentili dell'Avvocatura generale dello Stato e Francesco Barone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col primo ricorso in epigrafe n.r.g. 3457/2015 la Ryanair Ltd (di seguito “Ryanair”) ha impugnato la sentenza del Tar per il Lazio, Roma, n. 372/2015, pubblicata il 13.1.2015, che – con l’onere delle spese – ha respinto il suo originario ricorso proposto avverso:
- il provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato-Antitrust (di seguito “Autorità”) n. 24781 (prot. 0016552), deliberato il 22.1.2014 a chiusura del procedimento istruttorio PS/8530 per presunta violazione degli artt. 20, 21, co. 1, lett. b), 22 e 26, co. 1, lett. f) e h), del c.d.c.;
- gli atti presupposti o consequenziali, ivi incluso il provvedimento prot. n. 0043410 del 5.9.2013 col quale l’Autorità ha respinto gli impegni presentati da Ryanair.
1.1. In sintesi, ha premesso la sentenza impugnata che:
- per segnalazioni di consumatori ricevute a partire da maggio 2012, il 9.5.2013 l’Autorità comunicava l’avvio di un procedimento istruttorio (PS/8530) riguardante presunte pratiche commerciali scorrette da parte della Webloyalty International S.à.r.l. e Webloyalty s.r.l. (di seguito, rispettivamente, “WI” e “W”) integranti la violazione delle citate norme del c.d.c.;
- era stato lamentato che WI (società di diritto svizzero autrice del programma denominato “Acquisti e Risparmi” e titolare della pagina web ‘www.acquistierisparmi.it’) e W (società di diritto italiano controllata da WI, per la quale operava come commissionario, promuovendo sul mercato nazionale la stipula di contratti per l’acquisto di spazi per inserzioni pubblicitarie su siti di soggetti partner ) prelevavano, senza il consenso dei consumatori, una somma mensile, di euro 12, per l’iscrizione al servizio in abbonamento “Acquisti e Risparmi”;
- in particolare, l’iscrizione al servizio avveniva – come riscontrato dall’Autorità attraverso la simulazione dell’acquisto di un biglietto della Ryanair – al termine della procedura di acquisto di beni o servizi sui siti internet di diverse società partner di W (quali Ryanair, Alitalia s.p.a., Airone s.p.a., Vacaciones eDreams S.L., eBay (UK) Ltd e TicketOne s.p.a.), venendo il consumatore indotto, con promessa di risparmi sicuri e offerte di sconti, ad indirizzarsi al sito ‘www.acquistierisparmi.it’. Qui giunto, però, il consumatore si ritrovava inconsapevolmente iscritto ad “Acquisti e Risparmi” senza previe informazioni sulla natura, caratteristiche ed onerosità di tale servizio in abbonamento;
- secondo l’Autorità ciò determinava che:
-- “ al consumatore veniva prospettata la possibilità di avvalersi di un buono sconto mentre in realtà lo stesso veniva sollecitato a iscriversi a un servizio in abbonamento di carattere oneroso ”;
-- “ le ambigue modalità di presentazione della pagina potevano indurre il consumatore in errore circa la natura e le caratteristiche del servizio offerto (… ed erano) omesse informazioni essenziali circa le effettive modalità di svolgimento, le condizioni e le limitazioni alle quali era sottoposto il servizio ”;
-- “ non veniva consentito al consumatore di effettuare una valutazione compiuta circa la convenienza economica della sottoscrizione del servizio, così da indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso ”;
- il 5.6.2013 l’Autorità aveva esteso soggettivamente il procedimento a partners commerciali di W, come tali qualificabili ‘professionisti’;
- nei riguardi di Ryanair, in particolare, era ipotizzata, in concorso con W, una pratica commerciale scorretta ed aggressiva riguardante:
-- “ le modalità di proposizione nella confirmation page del sito internet di Ryanair, che compare una volta perfezionato l'acquisto di un biglietto aereo, di un banner che pubblicizza un buono sconto di Euro 10,00 per un futuro acquisto di beni e servizi dal medesimo vettore consistendo, invece, il servizio in una procedura di c.d. cashback, ossia nell'iscrizione ad un abbonamento a carattere oneroso denominato "Acquisti e Risparmi" ”;
-- “ il posizionamento del predetto banner di collegamento al sito www.acquistierisparmi.it gestito e creato da Webloyalty, a fronte di un importante corrispettivo per Ryanair ”;
- Ryanair aveva risposto alla richiesta dell’Autorità di informazioni e poi, il 22.7.2013, aveva presentato una proposta di impegni ai sensi dell’art. 27, co. 7, del Codice del consumo che tuttavia era stata respinta dall’Autorità il 3.9.2013 “ in quanto relativi ad una condotta che, ove accertata, potrebbe integrare una fattispecie di pratica commerciale manifestamente scorretta e grave ”;
- l’Autorità aveva quindi chiesto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il parere di competenza (trattandosi di pratiche poste in essere via internet ), reso poi nel senso che “ la pratica commerciale in questione risultasse idonea a falsare il comportamento economico dei consumatori, in quanto ingannevole ed aggressiva, ai sensi (… delle predette norme) del Codice del Consumo ”;
- chiusa l’istruttoria, l’Autorità nell’adunanza 22.1.2014 aveva adottato il provvedimento n. 24762 col quale deliberava:
-- che quella posta in essere da WI e W, nonché, fra altri, da Ryanair, costituiva una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e 26, co. 1, lett. h), del c.d.c., vietandone la continuazione; e
-- di irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria pari, in particolare, ad euro 800.000 euro per WI e W e ad euro 420.000 per Ryanair.
1.2. In sintesi, la sentenza ha motivato dicendo che:
- erano infondati il primo ed il terzo motivo di ricorso, volti ad affermare la non imputabilità della condotta censurata a Ryanair (giacchè essa s’era limitata ad ospitare nella ‘ thank you page ’ del suo sito il banner di aggancio realizzato dalla W con il link di rinvio al sito “Acquisti e Risparmi”) e, comunque, la sua non scorrettezza. Ciò perché:
-- erano emersi gli accordi specifici tra Ryanair e la W per convenire le modalità di ‘aggancio’ dei consumatori sul sito della prima, nonché la remunerazione che quest’ultima avrebbe conseguentemente ricevuto;
-- Ryanair poteva qualificarsi ‘professionista’ (ai sensi del c.d.c.), tenuto conto dell’ampia accezione assunta ormai dalla relativa definizione;
-- non convincente, in più, era stato il tentativo di Ryanair di limitare la portata della sua condotta a quella di un mero publisher , sia perché la responsabilità sussiste comunque in presenza di “ benefici economici diretti e indiretti, essendo “irrilevante se, in concreto, il provider non ha sottoposto la campagna promozionale alla preventiva autorizzazione del gestore” ” sia perché la responsabilità non è esclusa per “ l’inserimento nelle previsioni contrattuali di clausole di salvaguardia che addossino unicamente al content provider le conseguenze di eventuali profili di illiceità ”;
-- la scorrettezza della pratica contestata (il