Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-08-29, n. 201805073

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-08-29, n. 201805073
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201805073
Data del deposito : 29 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/08/2018

N. 05073/2018REG.PROV.COLL.

N. 04641/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4641 del 2012, proposto da:
Erge S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati M C, G G, con domicilio eletto presso lo studio M C in Roma, via Pierluigi Da Palestrina, 63;

contro

Comune di Torino, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati D S, M C, con domicilio eletto presso lo studio M C in Roma, via Panama, 12;

nei confronti

Regione Piemonte non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE I n. 00357/2011, resa tra le parti, concernente demolizione opere edilizie e ripristino dello stato dei luoghi


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Torino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2018 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati G G e M C;


È appellata la sentenza del T.A.R. Piemonte, sez. I, n. 00357/2011, di reiezione del ricorso proposto da Erge S.r.l avverso l’ordinanza di demolizione di opere edilizie e ripristino dello stato dei luoghi adottata dal comune di Torino.

In prossimità dell’udienza pubblica del 21.06.2018, il Comune ha espressamente comunicato che il 26 maggio 2015 l’Ufficio competente ha assentito alla società appellante il permesso di costruire in sanatoria n. 139/2015 avente ad oggetto il lavori, ritenuti a suo tempo abusivi, di cui all’ordinanza di demolizione impugnata.

Il Collegio, dato atto, sulla richiesta d’improcedibilità formulata dal Comune, nulla opponendo la società appellante, dichiara la sopravvenuta carenza d’interesse al gravame.

Il fatto che la sanatoria sia stata rilasciata in considerazione della diversa destinazione attribuita dalla società a quella originaria, ritenuta in allora incompatibile con la pianificazione urbanistica, giustifica la compensazione delle spese di lite.

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