Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-02-01, n. 201700421

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-02-01, n. 201700421
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201700421
Data del deposito : 1 febbraio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/02/2017

N. 00421/2017REG.PROV.COLL.

N. 08872/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8872 del 2015, proposto da:
L A, N B, rappresentati e difesi dall'avvocato G M , con domicilio eletto presso Erica Deuringer in Roma, via Polibio N. 45;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Roma Avv. Distr. Stato C.F. 80224030587, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 09084/2015, resa tra le parti, concernente statuizione sulle spese del giudizio relativo all'ottemperanza della sentenza della corte di cassazione n.8521/2010 - equa riparazione - corresponsione somme (legge pinto)


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2017 il Cons. A A e uditi per le parti gli avvocati G. Massa, Avv.to dello Stato Fedeli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La parte oggi appellante con ricorso per ottemperanza ha chiesto al Tribunale di ordinare all’Amministrazione di eseguire il provvedimento del Giudice civile col quale le era stato riconosciuto l’indennizzo previsto dalla legge n. 89 del 2001 ( c.d. legge Pinto) per la violazione dei termini di ragionevole durata del processo.

Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha condannato la PA al pagamento ma ha disposto la compensazione delle spese processuali fra le Parti costituite.

La sentenza è impugnata con l’appello all’esame dalla parte originariamente ricorrente la quale lamenta quindi l’inesistenza, e comunque la omessa indicazione da parte del TAR, di quelle gravi ed eccezionali ragioni che ai sensi dell’art. 92 c.p.c. ( richiamato dall’art. 26 c.p.a.) avrebbero potuto giustificare la compensazione delle spese di giudizio tra le Parti.

L’appello non è fondato.

Al riguardo infatti la Giurisprudenza amministrativa del tutto maggioritaria – pur dando atto della tendenza legislativa a rendere recessiva l’ipotesi della compensazione – rimane attestata nel senso che anche dopo le modifiche all’art. 92 c.p.c. apportate dall’art. 2 L. 263/2005 e dall’art. art. 45 L. 69/2009 il T.A.R. mantiene amplissimi poteri discrezionali in ordine al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla detta compensazione ovvero per escluderla, con il solo limite che non può condannare, totalmente o parzialmente, alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio, e ciò tenendo presente che la valutazione di merito sulla compensazione delle spese non è sindacabile in appello neppure per difetto di motivazione. ( cfr. ex multis III Sez. 6450 del 2015 nonché IV n. 489 del 2013).

L’appello va dunque respinto ma le spese di questo grado del giudizio possono essere compensate, avuto riguardo alla peculiarità del procedimento amministrativo.

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