Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-04-13, n. 201002047
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Testo completo
N. 02047/2010 REG.DEC.
N. 09435/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso numero di registro generale 9435 del 2008, proposto dal Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Bari, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Paparella, con domicilio eletto presso l’avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n.2;
contro
Comitato Interministeriale Programmazione Economica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Ambiente e della Tutela Territorio e Mare, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ministero per lo Sviluppo Economico, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Alberto Clarizio, con domicilio eletto presso l’avv. Federico Massa in Roma, via degli Avignonesi, n.5;
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall'avv. Renato Verna, con domicilio eletto presso l’avv. Roberto Ciociola in Roma, via Flaminia n. 79;
Comune di Bitetto e Comune di Modugno, n.c.;
Rete Ferroviaria Italiana Spa -Dir. Comp. Infrastruttura Bari, Italferr Spa; Rete Ferroviaria Italiana Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Piero D'Amelio, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Roma, via della Vite, n. 7;
per la riforma della sentenza del TAR PUGLIA- BARI : SEZIONE III n. 02079/2008, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DAL PROGETTO RELATIVA AL RADDOPPIO DI TRATTA FERROVIARIA (RIS.DANNO).
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Comitato Interministeriale Programmazione Economica (CIPE), Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di Ministero dell'Ambiente e della Tutela Territorio e Mare, di Ministero dell'Economia e delle Finanze, di Ministero per i Beni e le Attività Culturali, di Ministero per lo Sviluppo Economico, della Regione Puglia, nonché della s.p.a Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2010, relatore il Consigliere Domenico Cafini, uditi, per le parti, gli avvocati Paparella, Valla (per Clarizio), Ciociola (per Verna), Sciacca (per D'Amelio) e l'avvocato dello Stato Basilica;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso di primo grado il Consorzio per lo sviluppo industriale e dei servizi reali alle imprese, ora Consorzio per l'area di sviluppo industriale, di Bari adiva il T.a.r. della Puglia, impugnando la deliberazione 29.3.2006 n.95/2006 del Comitato Interministeriale della Programmazione Economica (CIPE.), concernente il “Primo programma delle infrastrutture strategiche legge obiettivo n. 443/2001- Potenziamento infrastrutture della linea ferroviaria Bari-TA; raddoppio della tratta ferroviaria Bari S.Andrea - Bitetto” e recante l’approvazione del progetto definitivo del raddoppio della tratta ferroviaria Bari S. Andrea- Bitetto, comunicata con nota della Italferr del 28.9.2008; la deliberazione 29.9.2004 n. 46/2004 del CIPE relativa all’approvazione del progetto preliminare del raddoppio della Bari S. Andrea- Bitetto; la deliberazione dello stesso CIPE 21.12.2001 n. 121/2001, con cui era stato approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, ed, infine, tutti i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti, con particolare riferimento al Piano di investimenti, edizione ottobre 2003, della Rete Ferroviaria Italiana (RFI), alle deliberazioni CIPE n. 85/2002, n. 63/2003, n. 103/2003, n. 27 /2004 e n. 22 del 29.9 2004, alla delibera n. 96/2005, ai verbali della Conferenza dei servizi, alle relazioni e pareri resi nell’ambito del procedimento, al protocollo d’intesa tra la Regione Puglia, i Comuni di Bari, Bitetto e RFI s.p.a. del 7.3.2003, alla deliberazione 17.2.2004 n. 1234 della Regione Puglia, alle note del Ministero delle infrastrutture 22.9.2004 n. 530, 29.9 2004, 21.3.2006 n. 218, all’intesa quadro del 10.10. 2003.
A sostegno del gravame il Consorzio ricorrente – premesso di non essere stato coinvolto nella iniziativa progettuale che prevedeva il raddoppio della tratta ferroviaria Bari S. Andrea- Bitetto, incidente su territori interessati al suo ruolo istituzionale con effetti negativi su aree edificate e produttive e su impianti infrastrutturali – deduceva, con sette motivi, le censure di seguito indicate:
a) violazione art. 1 L. n. 443/2001 e D. Lgs. 20.8.2002 n.190; eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria e motivazione, in quanto al raddoppio della linea ferroviaria Bari-TA non erano applicabili le procedure di cui alla “legge obiettivo”, perché opera a carattere locale, consentendo, nella sostanza, il transito di treni regionali e treni merci;
b) violazione degli artt. 826 e 828 c.c. e art. 4 del D.P.R. n. 327/2001 sulle espropriazioni; violazione dell’art. 2 della legge regionale n. 3 del 22.2.2005; violazione artt. 117 e 118 Cost. e del D.Lgs. n. 190/2002; violazione T.U. Leggi sul mezzogiorno; violazione art. 36 legge n. 317/1993 e della L.R.n. 31/1986, violazione del Piano regolatore dell’area industriale; violazione della legge n. 241/1990 e del principio sul giusto procedimento; eccesso di potere; atteso che parte degli immobili che sarebbero stati espropriati per consentire il raddoppio della linea ferroviaria predetta appartenevano al patrimonio indisponibile del Consorzio stesso e quindi, ai sensi degli artt. 826 e 830 c.c., non potevano costituire oggetto di una procedura ablatoria promossa per realizzare un’ opera approvata da un’altra amministrazione se non per perseguire un interesse pubblico di ordine superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione (art. 4 DPR n.327/2001) e tale accertamento sarebbe potuto avvenire attraverso l’intesa col Consorzio;
c) violazione della legge n.443/2001 e del D.Lgs. n. 190/2002 nonché della legge n. 241/1990; eccesso di potere, giacché la realizzazione del tracciato ferroviario così come progettato comportava la distruzione di opifici già realizzati e frammentava, inoltre, i lotti industriali rendendoli di fatto inutilizzabili per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità di competenza del Consorzio;
d) violazione sotto altri profili della normativa già indicata; eccesso di potere, poiché, dato che i Consorzi esercitano rilevanti funzioni pubblicistiche ed i loro piani regolatori sono sovraordinati a quelli comunali, nel caso in esame il Consorzio ricorrente non era mai stato sentito nella fase propedeutica alla localizzazione del tratto ferroviario, per cui - ove l’omissione in parola fosse ritenuta rapportabile all’art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 190/2002, circa la necessità dell’intesa con le Regioni, sentiti i Comuni - doveva denunciarsi la illegittimità costituzionale della disposizione stessa per contrasto con gli artt. 5 e 118 della Costituzione, oltre che per violazione dei principi di sussidiarietà, decentramento e tutela delle autonomie locali (nella parte in cui non prevedeva che fossero sentiti anche i Consorzi, attese le loro specifiche competenze urbanistiche in loco); e) mancata considerazione nella fase istruttoria delle valutazioni del Consorzio, in quanto ente gestore di reti e opere destinate al pubblico servizio interferenti con l’opera pubblica approvata dal CIPE;
f) mancata indicazione della stima, nel provvedimento preliminare e in quello definitivo, degli oneri di sicurezza, nonostante che l’art. 2, comma 4, della “legge obiettivo” n.443/2001 stabiliva che il progetto preliminare e/o definitivo doveva essere accompagnato da linee guida per la stima degli oneri della sicurezza dei cantieri, non soggetti a ribasso, rientranti nell’importo a base gara;
g) violazione degli artt. 3, 4,18 e 19 D.Lgs. 20.8.2002 n. 190 ed eccesso di potere, essendosi verificata una errata rappresentazione dello stato dei luoghi.
Il Consorzio ricorrente avanzava, infine, istanza risarcitoria in termini di danno emergente e lucro cessante, per la diminuita vocazione industriale ed economica del territorio, della mancata riscossione dei canoni e dei corrispettivi dalle aziende insediate e da insediare, riservandosene, sull’an e sul quantum, la dimostrazione del danno.
Nel giudizio si costituivano le Amministrazioni statali intimate, che contro deducevano al ricorso concludendo per la sua reiezione, dopo avere eccepito comunque, preliminarmente, la tardività quanto all’impugnativa della progettazione preliminare e vizi connessi dedotti.
Si costituivano anche la s.p.a. Rete Ferroviaria Italiana (RFI), che si opponeva all’accoglimento del gravame, dopo averne dedotto la infondatezza e, in parte qua, anche la tardività; la Provincia di Bari, che concludeva per la sua estromissione dal giudizio essendo rimasta estranea al procedimento di raddoppio della tratta ferroviaria in questione, e il Comune di Bari.
2. Con la sentenza in epigrafe specificata, l’adito T.a.r., in parte, respingeva il ricorso per infondatezza e, in parte, lo dichiarava inammissibile, previa estromissione dal giudizio della Provincia di Bari; ritenevano inoltre i primi giudici che la reiezione del gravame comportasse, conseguentemente, la reiezione dell’istanza risarcitoria, mancando il presupposto del previo annullamento del provvedimento impugnato.
2.1. In particolare - quanto alla eccezione di tardività in parte qua del ricorso (notificato il 14.11.2006), e precisamente della parte in cui si impugnava l’approvazione del progetto preliminare avvenuta con delibera CIPE 29.9.2004 n. 46 (pubblicata in G.U.R.I. n. 22 del 28.1. 2005) - il T.a.r. riteneva che