Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-10-07, n. 202408016
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Testo completo
Pubblicato il 07/10/2024
N. 08016/2024REG.PROV.COLL.
N. 00525/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 525 del 2021, proposto da
D C S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M D P e F G L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione prima n. 01273/2020, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 ottobre 2024 il Cons. C A e udito per la parte appellata l’avv. R C;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dai difensori della parte appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. D C S.r.l. chiede la riforma della sentenza in epigrafe indicata che ha respinto la domanda di risarcimento del danno o, in subordine, di pagamento dell’indennizzo ex art. 21 quinquies l. 241/1990 in conseguenza della revoca dell’aggiudicazione definitiva della gara d’appalto bandita dal Comune di Bari per l’affidamento dei lavori di costruzione dell’impianto di pompe di calore e connessi apparati tecnici a servizio del Palazzetto dello sport Palaflorio in Bari.
1.1 Il TAR adito respingeva il ricorso in quanto la revoca degli atti di gara era stata determinata dalla sopravvenuta revoca del finanziamento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, intervenuta con decreto direttoriale del 7.2.2014, comunicato con nota prot. n. 0002971 del 12.2.2014.
2. Con l’appello in trattazione la società, premessa l’illustrazione dei fatti di causa e dello svolgimento del giudizio di primo grado, chiede la riforma della sentenza in quanto viziata sotto plurimi profili analiticamente illustrati nella parte IV dell’appello. Ripropone, infine, la domanda risarcitoria non esaminata dal giudice di primo grado (parte V dell’appello).
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Bari che ha resistito al gravame.
4. Entrambe le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle rispettive difese.
5. All’udienza di smaltimento del 2 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’appello è fondato.
7. Con il primo e secondo motivo di appello (punti IV.A e IV.B del ricorso), che possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro connessi, la ricorrente deduce che erroneamente il giudice di primo grado ha escluso qualsivoglia responsabilità del Comune nella gestione della selezione e nella revoca del finanziamento che sarebbe dipesa unicamente dalla decisione del Ministero di non concedere un’ulteriore proroga. Tale assunto è smentito dall’analisi degli eventi, da cui emerge che l’abnorme dilatazione dei tempi di gara è dovuta al coacervo di inerzie, omissioni e ritardi ascrivibili solo al Comune di Bari e ben riportati nelle premesse del decreto di revoca del finanziamento del 7 febbraio 2014.
7.1 Rileva, inoltre, che la complessità della gara, con più di 70 partecipanti, anziché costituire un’esimente della responsabilità, integra invece un’aggravante in quanto avrebbe dovuto indurre la stazione appaltante ad adottare tutte le cautele necessarie per garantire il buon esito della stessa, apprestando maggiori risorse sia in fase di verifica dei requisiti di partecipazione che in fase di calcolo della soglia di anomalia. L’amministrazione avrebbe potuto, per un verso, evitare il contenzioso, valutando, in modo approfondito, il contenuto del prericorso ex art. 243 bis d.lgs 163/2006, notificato a cura dell’impresa “De Cicco”, e, per altro verso, adottare le necessarie iniziative previste dal disciplinare del 30.11.2011, chiedendo al Ministero la sospensione del termine per l’avvio dei lavori a causa della pendenza del giudizio.
7.2 Lamenta, infine, l’illegittimità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la società si sarebbe limitata alla mera declaratoria di illegittimità dell’art. 5 del bando di gara, senza considerare che la clausola in questione- la cui capacità lesiva si è concretizzata solo al momento della revoca del finanziamento- contrasta con gli inderogabili e cogenti principi dell’ordinamento giuridico, primo fra tutti quello secondo cui “ Qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno ”.
8. Le censure sono fondate.
8.1 Come chiarito dalla giurisprudenza, la revoca dell’aggiudicazione e degli atti della relativa procedura, anche ove ritenuta legittima, lascia intatto il fatto incancellabile degli affidamenti suscitati nell’impresa dagli atti della procedura di evidenza pubblica poi rimossi, onde i relativi comportamenti dell’amministrazione, allorché risultino contrastanti con le regole di correttezza e di buona fede di cui all’art. 1337 c.c.,