Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-10-04, n. 202308656
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Testo completo
Pubblicato il 04/10/2023
N. 08656/2023REG.PROV.COLL.
N. 01151/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 1151 del 2023, proposto da
A A, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Stazione di Pilotaggio Porti Crotone e Corigliano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A C e P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
M L, rappresentato e difeso dagli avvocati F B e G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 02362/2022, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di M L;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2023 il Cons. Alberto Urso e udito per l’appellante l’avvocato Malaguti, anche in sostituzione di Coronin;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con istanza dell’11 aprile 2022 M L, pilota cd. “cancellato”, chiedeva alla Stazione di piloti pratici locali ( i.e. , Stazione di Pilotaggio Porti) di Crotone e Corigliano Calabro, istituita con provvedimento del 23 dicembre 2014 dal Comandante della Capitaneria di Porto di Crotone, l’accesso a vari documenti relativi al periodo 2019-2021 consistenti in fatture passive, prima nota di cassa, note di credito, nonché documentazione esplicativa delle correzioni apportate in contabilità.
L’istanza era motivata in ragione del fatto che ciascun pilota ha diritto a un compenso corrisposto dalla Stazione di piloti pratici locali ai sensi dell’art. 96 Cod. nav. determinato sulla base dei compensi di pilotaggio riscossi.
2. A seguito del silenzio rigetto maturato sull’istanza, il M proponeva ricorso ex art. 116 Cod. proc. amm. per poter ottenere l’accesso alla documentazione richiesta.
3. Il Tribunale amministrativo adito, nella resistenza di A A, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della suddetta Stazione di Pilotaggio, accoglieva il ricorso e ordinava alla Stazione di esibire tutti i documenti richiesti dal M entro trenta giorni.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello A A, in proprio e quale legale rappresentante della suddetta Stazione di Pilotaggio, deducendo, dopo alcuni rilievi preliminari (su cui infra , sub § 2 ss.):
I) erroneità della decisione impugnata per violazione di legge in relazione all’art. 22 l. n. 241 del 1990;
II) erroneità della decisione impugnata per violazione di legge in relazione all’art. 23 l. n. 241 del 1990; difetto di legittimazione passiva;
III) erroneità della decisione impugnata per originaria inammissibilità ed improcedibilità del ricorso in primo grado per carenza di interesse;
IV) erroneità della decisione impugnata per violazione del contraddittorio ritenuto assorbente il rilievo dell’omessa impugnazione nei confronti dell’Autorità marittima;
V) erroneità della decisione impugnata per inammissibilità dell’originaria domanda di accertamento e di condanna spiegata da parte del ricorrente in prime cure;
VI) erroneità della decisione impugnata ed inammissibilità della medesima per omessa impugnazione del provvedimento lesivo nonché falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 31 e 117 Cod. proc. amm.; violazione di legge in relazione all’art. 2 l. n. 241 del 1990; correttezza motiva del rifiuto opposto; assolvimento dell’onere documentale;
VII) erroneità della decisione impugnata per violazione degli artt. 22 ss. l. n. 241 del 1990; manifesta infondatezza del ricorso introduttivo del giudizio.
5. Resiste al gravame il M, chiedendone la reiezione.
6. Alla camera di consiglio del 28 settembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Può prescindersi dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dal M stante il rigetto nel merito del gravame.
2. Con doglianza di ordine preliminare, l’appellante - dopo aver dato conto della titolarità di partita Iva, per fornire evidenza della natura individuale e personale dell’esercizio dell’attività - deduce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia, essendo la domanda proposta dal M volta a far valere un (presunto) diritto soggettivo alla conoscenza di atti e documenti utili alla determinazione delle spettanze del ricorrente, come tale rimessa alla cognizione del giudice ordinario nelle forme dell’istanza d’esibizione.
2.1. Col primo motivo di gravame, l’appellante si duole dell’accoglimento del ricorso di primo grado deducendo che i documenti oggetto dell’istanza ostensiva del ricorrente ( i.e. , fatture passive, prima nota di cassa, note di credito, documentazione esplicativa delle correzioni apportate in contabilità) non sarebbero riconducibili a un’attività di pubblico interesse, e che la richiesta sarebbe funzionale a un interesse meramente individuale e patrimoniale del M.
In tale contesto, la “stazione di pilotaggio” non coincide con la corporazione dei piloti, ma svolge limitate funzioni d’interesse generale, per le quali l’Autorità marittima ha in specie già imposto la produzione di documentazione di rendiconto e informativa, che viene comunque approvata dalla stessa Autorità.
Peraltro gli atti di rendicontazione contabile sono detenuti stabilmente dalla detta Autorità marittima, che li approva, alla quale l’istanza d’accesso andava dunque indirizzata.
2.2. Col secondo motivo l’appellante deduce il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto all’accesso spiegato, atteso che il ricorrente