Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2018-01-16, n. 201800164

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2018-01-16, n. 201800164
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201800164
Data del deposito : 16 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

<a data-decision-id="51bfa9ce-1763-5d95-bf2f-416579b1fff3" href="/decisions/itcsuyybuyw0vyahuc">N. 01058/2017</a> AFFARE

Numero 00164/2018 e data 16/01/2018 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 20 settembre 2017 e del 22 novembre 2017




NUMERO AFFARE

01058/2017

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dai signori V D V e A D V, residenti a Nembro, per l’annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Nembro n. 43 del 26 ottobre 2016, avente ad oggetto l’esame delle osservazioni e l’approvazione definitiva del nuovo Piano di governo del territorio (P.G.T. 2015) del Comune di Nembro, “ nella parte in cui, in violazione del principio di parità di trattamento, esprime parere favorevole e attribuisce, in favore del sig. arch. F A, un lotto R8 di 600 mc con obbligo a suo carico di realizzazione di un parcheggio ad uso pubblico in zona boschiva ”.

LA SEZIONE

Vista la nota 28 luglio 2017 n. 7834, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, ha trasmesso il ricorso per il parere del Consiglio di Stato;

visto il ricorso, datato 31 marzo 2017 e notificato a mezzo del servizio postale in pari data (data di spedizione);

vista la nota pervenuta a questa Sezione in data 19 giugno 2017 n. Atti/1138, con la quale i ricorrenti hanno trasmesso:

- “Memoria nell’interesse dei ricorrenti sigg. Di Vita” in data 16 giugno 2017;

-“Ricorso straordinario depositato in data 23 giugno 2011”;

“Ricorso straordinario notificato in data 31 marzo 2017”;

-“Atto di opposizione notificato dal Comune di Nembro in data 24 maggio 2017”;

-Ricevuta di consegna dell’invio a mezzo p.e.c. della memoria e dei predetti atti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antimo Prosperi.


Premesso e considerato:

I ricorrenti con la citata memoria del 16 giugno 2017 hanno rappresentato che:

- in data 21 giugno 2011 proponevano ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il Comune di Nembro per l’annullamento, per quanto di interesse, della delibera n. 40 del 2 dicembre 2010 di approvazione in via definitiva del Piano di governo del territorio del Comune;
tale ricorso, pur essendo stato ritualmente notificato e depositato, solo in data 28 marzo 2017 veniva trasmesso dal Comune al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza segnalare che il Piano di governo del territorio impugnato era stato sostituito con un nuovo P.G.T. nel 2015;

- in data 31 marzo 2017 notificavano un secondo ricorso straordinario con cui impugnavano la deliberazione del Comune n. 43 del 26 ottobre 2016 indicata in oggetto;

- avverso tale secondo ricorso il Comune notificava in data 24 maggio 2017 il proprio atto di opposizione, con contestuale richiesta di trasposizione del medesimo avanti il competente Tribunale amministrativo regionale;

- “intendono con tale memoria rendere nota la loro volontà di dare corso alla richiesta di trasposizione”;

- “il primo ricorso (21 giugno 2011) deve essere dichiarato improcedibile, per non essere stato trasmesso al competente Ministero per circa sei anni”;

“quanto al secondo ricorso (31 marzo 2017), anche questo deve essere dichiarato improcedibile, posto che il Comune di Nembro ha espressamente richiesto la trasposizione del medesimo avanti al T.A.R. competente”.

Il Comune di Nembro, con atto notificato ai ricorrenti a mezzo del servizio postale il 24 maggio 2017 (data di spedizione), si è opposto alla decisione dell’impugnazione in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e ne ha chiesto la trasposizione in sede giurisdizionale ai sensi dell’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 sui ricorsi amministrativi, come integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale 29 luglio 1982 n. 148 che ha esteso la facoltà di chiedere la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale – originariamente prevista per i soli soggetti controinteressati – all’ente pubblico diverso dallo Stato che ha emesso l’atto, e con gli effetti dell’articolo 48 del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Il ricorso straordinario, pertanto, dev’essere dichiarato improcedibile.

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