Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2013-03-27, n. 201301764

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2013-03-27, n. 201301764
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201301764
Data del deposito : 27 marzo 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03945/2009 REG.RIC.

N. 01764/2013REG.PROV.COLL.

N. 03945/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3945 del 2009, proposto da:
A D, rappresentato e difeso dagli avvocati F D, R G D M e G D M, con domicilio eletto presso l’avv. Marco Gherardi in Roma, via Sardegna, 38;

contro

Comune di Casoria;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE V n. 04377/2008, resa tra le parti, concernente riconoscimento rapporto di dipendenza con l’amministrazione comunale


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2012 il Consigliere di Stato Doris Durante;

Udito per l’appellante l’avv. Sorrentino, per delega degli avvocati Gaetano e Roberto Di Martino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Il TAR Campania, con sentenza n. 4377 del 2008, ha respinto il ricorso proposto da A D per l’accertamento dell’esistenza di un rapporto subordinato di natura privatistica, corrente con il Comune di Casoria a far tempo dall’11 gennaio 1989, con condanna dell’amministrazione comunale al pagamento del trattamento economico corrispondente a quello previsto per la categoria dei messi comunali di IV livello funzionale del d.p.r. 1°giugno 1979, n. 191, oltre rivalutazione e interessi a decorrere da gennaio 1989 fino al soddisfo.

Il TAR ha respinto il ricorso, avendo ritenuto che non fosse stata data prova dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e il Comune di Casoria.

2.- A D ha proposto appello per la riforma della suddetta sentenza, di cui assume l’erroneità in fatto e diritto per violazione dell’art. 2094 cod. civ.;
dell’art. 2697 e dell’art. 2126 cod. civ.;
violazione dell’art. 36 Costituzione;
dell’art. 12 della l. n. 93 del 1971 e del d.p.r. n. 191 del 1979;
violazione del regio decreto n. 12 del 1941;
difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia e difetto di istruttoria sotto diversi profili e violazione dell’art. 23 della l. n. 1034 del 1971, avendo il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro accolto la domanda, dichiarando l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il Comune di Casoria a far tempo dall’11 gennaio 1989, la sentenza tuttavia veniva appellata dal Comune di Casoria e il Tribunale accoglieva l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.

Il Comune di Casoria, non si è costituito in giudizio.

Alla pubblica udienza del 13 novembre 2012, il giudizio è stato assunto in decisione.

3.- L’appello è infondato e va respinto.

3.1- Il TAR Campania ha respinto il ricorso, ritenendo che non fosse stata fornita prova dell’asserito rapporto di subordinazione, avendo il ricorrente fondato la sua pretesa sulla qualifica formale a suo tempo conferitagli dal Presidente del Tribunale e su una testimonianza resa nel corso del giudizio dinanzi al Pretore dalla quale si ricava che egli si recava presso il Comune per ritirare e depositare atti.

3.2- Quanto alla nomina, è stato chiarito da giurisprudenza univoca che l'Ufficio di conciliazione, ex art. 256 del R.D. n. 2271 del 1924, è ufficio statale sottoposto alla sorveglianza del Conciliatore, ma facente parte dell'apparato organizzativo del Comune, ed il decreto del Presidente del Tribunale di nomina del messo ha natura di provvedimento autorizzativo di un rapporto di impiego con il Comune, che può atteggiarsi come lavoro autonomo o subordinato (cfr., Cons. stato, V, n. 5937/2010 ).

Ne consegue che ai fini della qualificazione del rapporto sono determinanti il contenuto, la quantità e le modalità con cui sono espletate le prestazioni lavorative del personale, sicché la sussistenza del rapporto di impiego pubblico con il Comune del Messo di conciliazione può essere riconosciuta solo se sussistano gli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro dipendente, quali la predeterminazione della retribuzione e delle prestazioni, l'obbligo del rispetto dell'orario di servizio ed il vincolo di gerarchia nei confronti della potestà autoritativa dell'amministrazione, ovvero l'inserimento del soggetto nell'organizzazione burocratica dell'Ente, (Consiglio Stato, sez. V, 3 giugno 1994, n. 607;
Sez. V, 7 settembre 1989, n. 531).

3.3- Nel caso, come rilevato dal TAR con percorso motivazionale che si condivide, non v’è prova dell’inserimento del ricorrente, nella qualità di messo conciliatore, nella organizzazione dell’ente.

Non rilevano a tal fine il tipo e la quantità di prestazioni di norma rese (notifica degli atti inerenti l'Ufficio di conciliazione, atti esecutivi, procedure di vendita) compatibili, in astratto, sia con la configurazione in regime di autonomia, che di subordinazione del rapporto di cui si discute, trattandosi del contenuto minimo, tipico ed indefettibile a cui deve assolvere l'attività stessa di Messo della conciliazione.

Né rileva che la nomina sia disposta dal Presidente del Tribunale, avendo tale atto natura di autorizzazione e non di atto costitutivo di un rapporto di pubblico impiego (Consiglio Stato, Sez. V, 26 marzo 2001 n. 1723).

Quanto all'asserita osservanza di eventuali direttive non è circostanza idonea, da sola, a connotare l'assoggettamento al potere disciplinare dell'Amministrazione comunale.

Sono invero necessari atti o dichiarazioni attestanti il rispetto, da parte dei lavoratori, di determinati orari di servizio (con disciplina delle ferie, dei permessi, dei congedi e delle aspettative corrispondente a quella propria dei dipendenti comunali), nonché l’obbligo di giustificazione delle assenze e documenti formali di qualsiasi specie, comunque in grado (direttamente o indirettamente) di svelare l'esistenza di un rapporto tra il Comune e i lavoratori stessi.

In atti non è reperibile un provvedimento riconducibile agli elementi suddetti, in grado di dimostrare - con sufficiente grado di certezza - la volontà del Comune di Casoria di inserire l’appellante nella propria struttura organizzativa per lo svolgimento di attività direttamente poste in correlazione con le finalità istituzionali dell'Ente locale.

3.4- L’appellante, invero, assume di aver osservato un preciso orario di lavoro, che gli veniva corrisposta una retribuzione mensile e che svolgeva il lavoro sotto le direttive del Capo dell’Ufficio di lavoro.

Trattasi di circostanze, peraltro sfornite di prova documentale, come detto, di per sé inidonee a dimostrare l’inserimento nella stabile organizzazione dell’ente.

In conclusione, mancano nel caso elementi univoci che dimostrino l’inserimento del ricorrente nell’apparato organizzativo del Comune, essendo le prove offerte inidonee a dimostrare la natura subordinata del rapporto di lavoro.

Quanto alla decisione resa dal Pretore del Lavoro, è priva di valenza giuridica essendo stata annullata in appello per difetto della giurisdizione ordinaria e, comunque, è fondata su un’unica prova testimoniale circa il ritiro di atti dal Comune, inidonea a provare lo stabile inserimento del ricorrente nell’organizzazione del Comune.

Ne consegue l’infondatezza dell’appello che va, pertanto, respinto.

Nessuna statuizione va assunta per le spese di giudizio, non essendosi costituita in giudizio, l’amministrazione resistente.

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