Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2020-03-04, n. 202000545

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2020-03-04, n. 202000545
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202000545
Data del deposito : 4 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

<a data-decision-id="e3451d5d-5b0d-5ad0-87bf-57b463718362" href="/decisions/itcsstpngg0q9rxv1">N. 00992/2017</a> AFFARE

Numero 00545/2020 e data 04/03/2020 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 5 febbraio 2020


NUMERO AFFARE 00992/2017

OGGETTO:

Ministero della difesa.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Maresciallo aiutante sostituto Ufficiale di P.S. in s.p. -OMISSIS-avverso il decreto dirigenziale n. -OMISSIS-, con il quale il Ministero della difesa, Direzione generale per il Personale Militare, ha respinto il ricorso gerarchico presentato dall’interessato avverso il rapporto informativo n. -OMISSIS-, relativo al periodo 3 aprile 2015 – 5 settembre 2015.

LA SEZIONE

Vista la relazione n. -OMISSIS-, trasmessa con nota dell’8 maggio 2017, n. -OMISSIS-, con la quale il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;

visto il ricorso, datato 26 ottobre 2016 spedito al Ministero della difesa il 27 ottobre 2016;

visto il parere interlocutorio n. -OMISSIS-, con il quale la Sezione ha disposto incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione;

vista la relazione integrativa trasmessa con nota n. -OMISSIS- del 9 settembre 2019 e la nota ministeriale n. -OMISSIS- dell’11 dicembre 2019;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antimo Prosperi.


Premesso:

1. Con ricorso gerarchico, presentato alla Direzione generale per il personale militare in data 24 maggio 2016, il ricorrente ha chiesto l’annullamento del rapporto informativo n. -OMISSIS-, relativo al periodo 3 aprile – 5 settembre 2015 e di quello n. -OMISSIS-, relativo al successivo periodo 6 settembre – 17 settembre 2015, nei quali il suo rendimento è stato valutato “inferiore alla media”.

2. Con decreto -OMISSIS-, notificato all’interessato il 29 luglio 2016, il Ministero della difesa, Direzione generale Persomil, ha accolto il ricorso gerarchico in parte, disponendo l’annullamento del rapporto informativo n. -OMISSIS-/2015 (in quanto redatto per soli 56 giorni e, quindi, per un periodo inferiore a quello prescritto come minimo da sottoporre a valutazione), mentre lo ha respinto con riguardo alla impugnazione del rapporto informativo n. -OMISSIS-/2015, ritenendolo immune dalle dedotte censure, rilevando che i giudizi dei documenti caratteristici non richiederebbero particolari esplicite motivazioni, che la valutazione dei vari periodi sarebbe indipendente ed, infine, che, per giustificare abbassamenti di rendimenti, non occorrerebbe la presenza di fatti negativi quali richiami e sanzioni.

3. Quindi l’interessato, con il ricorso straordinario in oggetto, ha chiesto l’annullamento parziale del decreto dirigenziale n. -OMISSIS-, nella parte in cui ha respinto il ricorso gerarchico proposto avverso il rapporto informativo n. -OMISSIS-/2015. In particolare ne ha dedotto il difetto di motivazione, rilevando che dopo 34 anni di servizio (in cui ha anche conseguito il giudizio “eccellente” negli anni 2005 e 2006), pur considerando ogni valutazione autonoma rispetto alle altre, tuttavia le voci relative alla cultura, all’attitudine ed al carattere, per loro natura, non possono subire una sensibile riduzione di valore; inoltre, nel caso specifico, non vi sarebbe traccia degli interventi orali di natura correttiva e di controllo, cui fa riferimento il revisore del documento impugnato.

Inoltre il ricorrente censura i provvedimenti impugnati anche per violazione del principio di imparzialità del compilatore e del revisore, precisando che il 28 settembre 2015 ha denunciato il compilatore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale penale di Torino per aver disposto nei suoi confronti un accertamento psichiatrico, poi conclusosi con la conferma della idoneità al servizio del ricorrente medesimo e che ha denunciato anche il revisore per abuso di ufficio, diffamazione e falso ideologico; peraltro, il ricorrente ha inoltrato il ricorso straordinario in oggetto per conoscenza anche alla Procura della Repubblica di Torino con espresso riferimento al procedimento penale RG -OMISSIS-NR GIP.

Infine il ricorrente espone che il revisore, in qualità di Comandante del 1° Reggimento Carabinieri Piemonte, reso edotto delle suddette denunce inoltrate dal ricorrente, con provvedimento di immediata esecuzione del 5 novembre 2015, n. -OMISSIS-, ne dispose il trasferimento al Reggimento dell’Emilia Romagna (impugnato innanzi al TAR Lazio all’epoca del ricorso straordinario all’esame), provocando gravi disagi psicologici ed economici al medesimo.

4. Con nota dell’8 maggio 2017, n. -OMISSIS-, il Ministero della difesa, Direzione Persomil, ha trasmesso la relazione istruttoria, unitamente al ricorso straordinario ed ai documenti allegati, per il

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi