Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2017-11-24, n. 201702462

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2017-11-24, n. 201702462
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201702462
Data del deposito : 24 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01511/2017 AFFARE

Numero 02462/2017 e data 24/11/2017 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 25 ottobre 2017




NUMERO AFFARE

01511/2017

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Richiesta di parere in merito all’applicazione dell’articolo 122, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n 285. (“Nuovo Codice della strada”).

LA SEZIONE

Vista la relazione con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sulla questione sopra indicata;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere G L.


Premesso:

con nota del 10 agosto 2017 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il parere di questo Consiglio di Stato in merito all’applicazione dell’articolo 122, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n 285. (“Nuovo codice della strada”).

Il Ministero rappresenta che la direttiva n. 2006/126/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo 18 aprile 2011 n. 59, stabilisce, all’allegato II, punto 6.3, le manovre che il candidato deve compiere nel traffico nel corso dell’esame pratico per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 e A;
e tra queste manovre segnala in particolare:

- “ guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato ”;

- “ incroci: affrontare e superare incroci e raccordi ”;

- “ ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione;
uscita mediante corsia di decelerazione
”;

- “ sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile);
superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate);
essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso)
”;

- “ elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso);
rotatorie, passaggi a livello;
fermate di autobus/tram;
attraversamenti pedonali;
guida su lunghe salite/discese;
gallerie
”.

Il Ministero rileva che queste manovre si pongono sostanzialmente in contrasto con le disposizioni di cui al citato articolo 122, comma 5, del codice della strada, il quale stabilisce testualmente: “ Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco frequentati ”.

In particolare il Ministero, pur comprendendo la finalità di sicurezza generale della disposizione ora citata, non essendovi la possibilità, nel corso delle esercitazioni di guida su motocicli, di avvalersi di un istruttore che possa prontamente intervenire sui comandi del motociclo in caso di pericolo (il Ministero richiama in proposito l’art. 122, comma 2, del codice della strada, che prevede “ L’autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l’estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore;
l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità
”), rileva che tuttavia quell’articolo 122, comma 5, nel consentire le esercitazioni solo “in luoghi poco frequentati”, impedisce al candidato di esercitarsi correttamente e compiutamente secondo le modalità indicate nel citato allegato II, punto 6.3, della direttiva n. 2006/126/CE;
modalità che per

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